Notifica inesistente – Solo se mancano i presupposti essenziali – Notifica ex art. 143 c.p.c.

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 20 ottobre 2017, n. 24834 (pres. Amendola – rel. De Stefano)

In tema di notificazione di atti giudiziari, quando il destinatario della notifica si sia trasferito, il notificante è tenuto in ogni caso a svolgere ulteriori ricerche prima di procedere alla notificazione nelle forme dell’art. 143 c.p.c., fermo restando che l’omissione di tali incombenze comporta l’inesistenza della notificazione solo se eseguita in luogo privo di collegamento con il destinatario, determinando, altrimenti, la mera nullità della stessa. In particolare, non può dirsi privo di riferimenti col destinatario della notifica il luogo dove egli risiedeva immediatamente prima di quella, essendo irrilevante la circostanza che il documento anagrafico sia aggiornato o meno, così come ogni questione su altri aspetti di agevole conoscibilità della variazione anagrafica.

Responsabilità medica – Consenso informato – Onere della prova – Danno-conseguenza relativo alla lesione del diritto all’autodeterminazione – Allegazione implicita

Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 28 giungo - 5 luglio 2017, n. 16503 (pres. Travaglino – rel . De Stefano)

In tema di violazione dell’obbligo del consenso informato, è indispensabile che ogni valutazione abbia ad oggetto la comparazione tra la situazione in cui si è venuto a trovare il paziente all’esito dell’espressione del suo consenso malamente informato, con quella in cui si sarebbe comunque trovato se l’intervento sanitario non avesse avuto luogo. In altri termini, occorre che il descritto danno-evento sia correttamente inquadrato nella sua efficienza modificatrice di una sequenza causale preesistente, incanalata lungo un suo sviluppo autonomo, e che il danno-conseguenza da liquidare sia solo quello derivante dalla modificazione del corso degli eventi cagionata dal consenso male informato rispetto a quanto poteva dirsi sviluppo normale – cioè senza l’intervento o la pratica sanitaria – della situazione in atto al momento in cui l’intervento o la pratica sanitaria oggetto del consenso è stato eseguito.

Responsabilità medica – RC professionale – Clausola claims made – Giudizio di meritevolezza – Postuma di sei mesi – Polizza predisposta mediante broker – Capitolato e condizioni di polizza predisposte ad hoc – Inoperatività della garanzia

Tribunale di Catania, sezione quinta civile, sentenza 23 gennaio 2017, n. 361 (g. S. Barberi)

Deve ritenersi penalizzante per l’assicurato la sola clausola che limiti la copertura alla circostanza che sia il fatto che la richiesta siano formulate sotto la vigenza del contratto. Per contro, non sono penalizzanti le claims made che ammettono una retrodatazione ovvero una ultrattività della copertura (nella specie, di sei mesi), in quanto le stesse, coprendo anche eventi verificatisi al di fuori della vigenza del contratto, tendono a riequilibrare eventuali squilibri del contratto.

Responsabilità medica – RC professionale – Dichiarazioni inesatte o reticenti – Inoperatività della polizza – Danno morale riflesso – Onere probatorio

Corte d’Appello di Palermo, sezione terza civile, sentenza 16 settembre 2017, n. 1589 (pres. Perriera – est. Mitra)

Nei contratti di assicurazione della responsabilità civile, l’estensione della copertura alle responsabilità dell’assicurato scaturenti da fatti commessi prima della stipula del contratto (c.d. clausola claims made) non fa venire meno l’alea e, con essa, la validità del contratto, se al momento della stipula le parti ignoravano l’esistenza di questi fatti, potendosi, in caso contrario, opporre la responsabilità del contraente ex articoli 1892 e 1893 c.c. per le dichiarazioni inesatte o reticenti.

Spese stragiudiziali – CTP – Ripetibili solo se necessarie e giustificate – Danno morale – Escluso

Tribunale di Catania, sez. V civ., sentenza 14 settembre 2017, n. 3925 (g. G. Cataldo)

I compensi corrisposti dal danneggiato al proprio avvocato o ad un perito diverso da quello medico legale per l’attività stragiudiziale devono poter formare oggetto di domanda di risarcimento nei confronti dell’altra parte a titolo di danno emergente, quando siano state necessarie e giustificate. Tanto si desume dal potere del giudice, ex art. 92, comma 1, c.p.c., di escludere dalla ripetizione le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ove ritenute eccessive e superflue, ed applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno rappresentato dalle spese stragiudiziali.

Notifica a mezzo PEC – Ultimo giorno – Effettuata dopo le 21 – Scissione dell’efficacia della notifica – Regolare per il notificante

Corte di Appello di Firenze, sezione specializzata in materia di impresa, sentenza 26 gennaio 2017, n. 189 (pres. Monti - rel. Afeltra)

Anche per le notifiche effettuate dall’avvocato tramite PEC, deve intendersi operativa la scissione dell’efficacia della notifica per il notificante e per il destinatario: per il primo la notifica deve intendersi perfezionata al momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, mentre per il destinatario la notifica deve intendersi perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna. Sicché la notifica eseguita dopo le ore 21 dell’ultimo giorno utile ai fini della scadenza del termine, deve considerarsi perfezionata il giorno stesso per il notificante, e il giorno successivo per il destinatario.

Responsabilità medica – Violazione del dovere di informazione – Nascita indesiderata

Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 28 febbraio 2017, n. 5004 2017, n. 243 (pres. Chiarini – rel. Rubino)

Il comportamento dello specialista di fiducia ginecologo che a fronte di una, per quanto rara, alterazione cromosomica del feto rinvii per più dettagliate informazioni la paziente non ad uno specialista della alterazione stessa, ai fini di una informazione di maggiore competenza dopo la propria informazione generale sulle ricadute della alterazione cromosomica, ma a soggetto non maggiormente specializzato e neppure legato alla paziente da un pregresso rapporto di fiducia, come il laboratorio di analisi, non integra un idoneo assolvimento dei doveri di informazione e non libera il professionista dalla sua responsabilità per mancata formazione di un consenso informato. Allo stesso modo il dovere di informazione del laboratorio specialistico di diagnostica non si arresta alla verifica della anomalia, ma, a specifica richiesta della paziente, importa la necessità di soddisfare le sue richieste di informazioni anche in relazione alle più probabili conseguenze di tali anomalie.

Circolazione stradale – Assistenza stragiudiziale – Danno emergente – Non risarcibile se ritenuta attività superflua

Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 13 aprile 2017, n. 9548 (pres. Chiarini – rel. Rubino)

In caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all’assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell’attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il risarcimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente va valutata considerando, in relazione all’esito della lite sul punto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.

Randagismo – Oneri probatori a carico del danneggiato

Corte di Cassazione, sezione terza, ordinanza 31 luglio 2017, n. 18954 (pres. Spirito – rel. Tatangelo)

La responsabilità per i danni causati da animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all’art. 2043 c.c. e non dalle regole di cui all’art. 2052 c.c.; non è quindi possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell’ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura e alla custodia degli animali randagi, occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all’attore danneggiato in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell’animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell’ente preposto, e ciò nonostante quest’ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura).