La relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attività svolta
Nell'ipotesi in cui — come nel caso di specie - la notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 c.p.c., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova (invece, nella fattispecie, non offerta), non potendosi egli limitare ad allegare — come ha fatto l'odierna ricorrente - che, sul plico oggetto di notificazione a mezzo posta, mancava il numero civico dello stabile e che il cad (con avviso di ricevimento) poteva essere stato immesso in una cassetta postale diversa da quella riferibile all'abitazione del soggetto destinatario. Oltretutto, occorre aggiungere che, nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle propria qualità.; ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso (nel caso in esame non proposta) per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell'atto (v. Cass. n. 11452/2003; Cass. n. 19417/2004 e Cass. n. 2421/2014).