Resp. medica: i principi in tema di accertamento e prova della condotta colposa e del nesso causale
Sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento
contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno
da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di
due accertamenti concettualmente distinti; la sussistenza della
prima non dimostra, di per sé, anche la sussistenza del secondo,
e viceversa;
l'art. 1218 c.c. solleva il creditore della obbligazione che si afferma
non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore
inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa
tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica,
è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare
l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il
danno di cui chiede il risarcimento; tale onere va assolto dimostrando,
con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del
sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che
non", la causa del danno; se, al termine dell'istruttoria, non
risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la
causa del danno lamentato dal paziente rimasta assolutamente
incerta, la domanda deve essere rigettata.