La “clausola floor” è legittima e deve essere distinta dal contratto derivato “Interest Rate Floor”

Trib. Lanciano, sentenza 4 aprile 2018, n. 142

La previsione di un tasso minimo garantito a favore dell’istituto di credito (“clausola floor”) non costituisce “opzione floor”, che è strumento finanziario derivato che consente a chi lo acquista, a fronte di un premio da versare, di porre un limite alla variabilità in discesa di un determinato indice o di un prezzo, ricevendo la differenza che alla scadenza/alle scadenze contrattuali si manifesta tra l’indice/prezzo di riferimento ed il limite fissato.

La responsabilità solidale del socio per i debiti di società in nome collettivo

Cass. Civ., Sez. V, ordinanza 14 marzo 2018, n. 6282; Cass. Civ., Sez. V, ordinanza 16 marzo 2018, n. 6531

La responsabilità solidale ed illimitata del socio, prevista dall'art. 2291 c.c. per i debiti della società in nome collettivo, opera, in assenza di un'espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, con riguardo alle obbligazioni dagli stessi derivanti, così che egli, pur privo della qualità di obbligato, e come tale estraneo agli atti impositivi rivolti alla formazione del titolo nei confronti della società, resta sottoposto, a seguito dell'iscrizione a ruolo a carico di quest'ultima, all'esazione del debito, alla condizione, posta dall'art. 2304 c.c., che il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio della società. Pertanto, una volta escusso inutilmente il patrimonio sociale, legittimamente può essere chiamato a rispondere il socio, senza che risulti necessaria la notificazione dell'avviso di accertamento, rimasto inoppugnato, e addirittura neppure della cartella di pagamento, rimasta inadempiuta, risultando sufficiente la notificazione del solo avviso di mora, che assumerebbe in tal caso la funzione secondaria di atto equivalente a quelli d'imposizione, oltre a quella primaria di atto equivalente al precetto nell'esecuzione forzata, con la conseguenza che contro di esso il socio può ricorrere ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, ultimo periodo, impugnando congiuntamente gli atti presupposti.
Secondo consolidata giurisprudenza, ove si faccia valere la responsabilità solidale dei soci per debiti propri della società o dell'associazione, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario, in quanto l'accertamento concerne unicamente l'ente, mentre l'obbligazione gravante sul socio deriva ex lege dall'art. 2291 c.c.; in tema di accertamento ai fini IRAP e IVA a carico di una società di persone, si deve escludere la configurabilità di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, atteso che ogni singolo socio, unito agli altri dal vincolo di solidarietà tributaria, è singolarmente soggetto ai poteri di accertamento e riscossione dell'amministrazione finanziaria, senza che sussista un'unica fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato.

La conoscenza del mercato finanziario da parte del cliente non esclude gli obblighi informativi a carico dell’intermediario

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 19 aprile 2018, n. 9638

Ai fini dell’accertamento della responsabilità della Banca, rea di non aver informato l’investitore in ordine alle caratteristiche del prodotto finanziario acquistato, sia l’adeguatezza al profilo di rischio del cliente, sia la buona conoscenza del mercato finanziario da parte sua sono totalmente privi di valore inferenziale quanto alla circostanza che il cliente stesso, se informato, avrebbe comunque proceduto all’acquisto.

La dichiarazione “autoreferenziale” dell’investitore qualificato (persona giuridica) esonera l’intermediario da ulteriori verifiche

Cass. Civ., Sez. 4 aprile 2018, n. 8343; Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 16 aprile 2018, n. 9383

Ai fini dell'appartenenza del soggetto alla categoria delle persone giuridiche aventi la veste di operatore qualificato, è sufficiente l'espressa dichiarazione scritta richiesta dal Regolamento Consob, la quale esonera l'intermediario dall'obbligo di ulteriori verifiche, in mancanza di elementi contrari emergenti dalla documentazione già in suo possesso, e permette al giudice ex art. 116 c.p.c. di ritenere sussistente detta qualità (conf. Cass. 26 maggio 2009, n. 12138). La dichiarazione dell'investitore, dunque, deve ritenersi sufficiente sia per esonerare l'intermediario dal compiere accertamenti ulteriori al riguardo, sia per ritenere provata in giudizio la qualità, anche come unica e sufficiente fonte di prova. La dichiarazione autoreferenziale della investitrice, la quale attesti, nella fase genetica del contratto, di essere un operatore qualificato ai fini della normativa di settore, integra una presunzione semplice di tale qualità.

Ammissibile la nuova produzione documentale in grado di appello nel processo tributario

Cass. Civ., Sez. V, ordinanza 7 marzo 2018, n. 5429

In tema di contenzioso tributario, il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere nuovamente prodotto in secondo grado nel rispetto delle modalità di produzione previste dall'art. 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ed in forma analoga nell'art. 87 disp. att. cod. proc. civ.; tuttavia, ove il documento sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e questo sia depositato all'atto della costituzione unitamente al fascicolo di secondo grado, si deve ritenere raggiunta - ancorché le modalità della produzione non corrispondano a quelle previste dalla legge - la finalità di mettere il documento a disposizione della controparte, in modo da consentirle l'esercizio del diritto di difesa, onde l'inosservanza delle modalità di produzione documentale deve ritenersi sanata.

Azione diretta del trasportato nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti non sia stato identificato

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 5 luglio 2017, n. 16477

La persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell'assicuratore del vettore, ai sensi dell'art. 141 cod. Ass., anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato.

Gli interessi moratori rilevano ai fini della valutazione di usurarietà del finanziamento

Trib. Lecco, Sez. I, ordinanza 28 febbraio 2018

Non può esservi alcun ragionevole dubbio sulla rilevanza degli interessi moratori ai fini del vaglio di usurarietà del singolo rapporto creditizio. Anche svalutando l’argomento letterale fondato sull’amplissima formulazione dlel’art. 644 cod. pen., già di per sé capace di abbracciare, con l’unica eccezione delle imposte e tasse, il carico complessivo delle “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese […] collegate all’erogazione del credito”, è invero decisivo il rilievo che l’interesse moratorio si configura per il prenditore dei fondi come una voce, sia pure eventuale, del costo del denaro.

I contratti bancari conclusi dal c.d. banchiere di fatto sono nulli e, quindi, convertibili, ai sensi dell’art. 1424 c.c.

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4760

I contratti di deposito a risparmio stipulati da un soggetto professionalmente dedito all’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico ed all’esercizio del credito, ma privo dell’autorizzazione prescritta dall’art. 14 del d.lgs. n. 385 del 1993, sono nulli ai sensi dell’art. 1418, primo comma, cod. civ.; pertanto, i detti contratti possono essere convertiti, ex art. 1424 cod. civ., ove, in presenza dei requisiti di forma e di sostanza degli ordinari contratti di mutuo o di deposito irregolare, risulti accertata l’ipotetica volontà delle parti.

La nullità del contratto-quadro rende compensabili i reciproci crediti restitutori di cui all’art. 2033 c.c.

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 16 marzo 2018, n. 6664

Accertata la nullità del contratto d'investimento, il venir meno della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali comporta l'applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo, di cui agli artt. 2033 ss. c.c., con il conseguente sorgere dell'obbligo restitutorio reciproco, subordinato alla domanda di parte ed all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova, avente ad oggetto, da un lato, le somme versate dal cliente alla banca per eseguire l'operazione, e, dall'altro lato, i titoli consegnati dalla banca al cliente e gli altri importi ricevuti a titolo di frutti civili o di corrispettivo per la rivendita a terzi, a norma dell'art. 2038 c. c., con conseguente applicazione della compensazione fra i reciproci debiti sino alla loro concorrenza.