1) La regola generale non è il "cumulo" dei benefici e del risarcimento del
danno, ma -avuto riguardo alla funzione compensativa del danno assolta dalle
rispettive obbligazioni- è quella desumibile dall'art. 1223 c.c. di evitare
duplicazioni delle poste dirette a reintegrare la compromissione dei diritti
violati (la cumulabilità di poste aventi analoga funzione compensativa,
introduce una deroga alla regola generale e deve essere, pertanto,
espressamente prevista: cfr. art. 2, comma 1,della legge 25 febbraio 1992 n.
210);
2-) la mancata previsione di meccanismi di recupero dell'indennizzo,
non assume rilevanza nella fattispecie in quanto, essendo unico il soggetto
(Amministrazione statale) obbligato al risarcimento del danno ed al pagamento
della elargizione speciale e degli assegni periodici, trova applicazione la regola
per cui quando, "pur in presenza di titoli differenti, vi sia unicità del soggetto
responsabile del fatto illecito fonte di danni ed al contempo obbligato a
corrispondere al danneggiato una provvidenza indennitaria, vale la regola del
diffalco, dall'ammontare del risarcimento del danno, della posta indennitaria
avente finalità compensativa" (cfr. in termini, con riferimento a fattispecie
analoga: Corte cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24180 del 04/10/2018);
3-) il parametro di calcolo dell'ammontare delle indennità, riferito al tipo di lesione
ed al grado percentuale di invalidità permanente da riconoscere ai postumi
derivati al militare (successivamente deceduto) dal fatto illecito, non è
indicativo della voce di danno che si intende compensare, atteso che la
erogazione dei benefici ai familiari superstiti non corrisponde ad esigenze
riconducibili al fenomeno successorio (dunque alla trasmissione "jure
herditatis" di un credito che era entrato a far parte del patrimonio del "de
cuius"), quanto piuttosto ad esigenze proprie dei destinatari i quali, a causa
dell'illecito e della morte del proprio congiunto, hanno sofferto -quali
conseguenze immediate e dirette- danni nella propria sfera giuridica di natura
patrimoniale e non patrimoniale, che le provvidenze assistenziali intendono -
parzialmente- compensare. Il quomodo del calcolo dell'indennizzo è rimesso
alla scelta discrezionale del Legislatore che, nella specie, ha inteso ancorare la
modulazione del "quantum" al grado percentuale di invalidità permanente che
sarebbe stato riconosciuto al militare ove non fosse deceduto (in altri casi il
Legislatore ha optato, invece, per la erogazione di un "assegno una tantum" in
misura fissa o parametrata proporzionalmente al tipo di lesione od al grado di
invalidità permanente), e non incide sulla natura o sulla voce di danno
risarcibile, trattandosi di emolumenti "omnicomprensivi" in quanto rivolti a
compensare indifferentemente tutte le conseguenze pregiudizievoli,
patrimoniale e non patrimoniali, subite direttamente dai familiari della vittima,
e dunque a soddisfare il medesimo credito risarcitorio derivato dall'illecito e
vantato "jure proprio" dai superstiti.
Ne discende la compensabilità delle dette voci indennitarie-risarcitorie.