Cessione del credito derivato da sinistro stradale: eccezioni opponibili e oneri probatori.

Cass. Civ., sez. III, sentenza 13 marzo 2018, n. 6020

La cessione di un credito traente titolo da un'obbligazione extracontrattuale, una volta notificata al debitore, realizzando un fenomeno di successione nel lato attivo dell'obbligazione, non determina uno snaturamento dell'obbligazione da cui trae origine il credito. Ne consegue che l'accettazione del debitore (nella specie, tacita) della cessione del credito non ha natura di riconoscimento di debito, tale da invertire l'onere probatorio in ordine alla sussistenza o meno del medesimo; alla stessa stregua, il rifiuto di adempimento (nella specie, parziale) da parte del debitore ceduto non determina un'inversione dell'onere della prova, che grava sul cessionario in ragione della natura dell'obbligazione sottostante. Pertanto, nell'ipotesi in cui la cessione del credito si ricolleghi a un'obbligazione risarcitoria di tipo extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., in ragione della quale il creditore originario è tenuto a provare ogni elemento costitutivo del danno subito e della relativa pretesa di risarcimento, in caso di contestazione totale o parziale del credito, il creditore cessionario è tenuto a soddisfare il relativo onere probatorio.

Responsabilità da cose in custodia – Buca – Caduta bicicletta – Pericolo visibile

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 13 marzo 2018, n. 6034

L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
nella categoria delle cause di esclusione della responsabilità oggettiva per danno da cose, la condotta del danneggiato che entri in interazione con queste si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., primo comma: quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione - oggetto di dovere generale riconducibile all'art. 2 Cost. e comunque rispondente ad un'esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta - delle cautele da parte dello stesso danneggiato normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
quando la causa di esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. sia indicata nella condotta del danneggiato può prescindersi dalla necessità, ai fini dell'esonero, di un'imprevedibilità ed inevitabilità intese nel senso di estraneità alla regolarità o adeguatezza causale, come invece rimane necessario quando si invoca un caso fortuito o un'elisione del nesso causale per altra ragione.

L’errata individuazione del luogo in cui effettuare la notificazione rende nullo l’atto e, quindi, sanabile

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 13 marzo 2018, n. 6085

Il luogo in cui la notificazione dell'impugnazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto stesso, come tale sanabile, con efficacia «ex tunc», o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (conf. Cass., Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916). Nel caso di specie, l'atto di appello era stato notificato all'appellato presso il difensore nel domicilio eletto in primo grado, anziché in quello indicato dal medesimo difensore nella notifica della sentenza di prime cure.

La perdità di chance (quale possibilità perduta) è l’evento incerto.
La minore durata della vita e la sua peggiore qualità non costituiscono danno da perdita di chance.

Cass. Civ., sez. III, sentenza 9 marzo 2018, n. 5641

Nel caso in cui la condotta colpevole del medico abbia cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe verificata comunque) bensì una significativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata, il sanitario sarà chiamato a rispondere dell'evento di danno costituito dalla minore durata della vita e dalla sua peggiore qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance - senza, cioè, che l'equivoco lessicale costituito dal sintagma "possibilità di una vita più lunga e di qualità migliore" incida sulla qualificazione dell'evento, caratterizzato non dalla "possibilità di un risultato migliore", bensì dalla certezza (o rilevante probabilità) di avere vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali.
Solo nel caso in cui la condotta colpevole del sanitario abbia avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto, di talché le conclusioni della CTU risultano espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo, tale possibilità - i.e. tale incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) - sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale (certo, ovvero "più probabile che non"), tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) nella sua necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza.

Efficacia di giudicato della sentenza penale, che accerta la responsabilità, nel giudizio civile di liquidazione del danno

Cass. Civ., sez. III, sentenza 9 marzo 2018, n. 5660

Qulora il procedimento penale, nel quale le parti civili si sono costituite proponendo domanda di condanna al risarcimento del danno od alle restituzioni, sia stato definito in primo grado con accertamento di penale responsabilità dell'imputato e condanna dello stesso in solido con il responsabile civile al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, ed il Giudice penale d'appello abbia poi pronunciato sentenza di non doversi procedere perché il reato nelle more si è estinto per amnistia o prescrizione, comunque statuendo ex art. 578 cod. proc. pen. anche sugli interessi civili confermando la condanna generica al risarcimento dei danni, nel successivo giudizio proposto avanti il Giudice civile per la liquidazione del danno non trovano applicazione gli artt. 651 e 652 cod. proc. pen. concernenti i limiti di efficacia del giudicato relativo alla responsabilità penale nei giudizi civili, in quanto non soltanto la pronuncia di non luogo a procedere viene ad escludere lo stesso accertamento dell'illecito penale, ma in quanto le norme predette presuppongono che il Giudice penale non abbia pronunciato sugli interessi civili (non essendosi costituiti i danneggiati parti civili nel processo penale e non avendo svolto in tale sede l'azione civile di condanna). Diversamente, la pronuncia che accogliendo le domande delle parti civili dispone la condanna generica al risarcimento danni, pur se adottata nelle forme del processo penale, implica sempre l'accertamento della responsabilità civile dell'imputato (e del responsabile civile), e costituisce autonomo capo della sentenza penale suscettibile di passaggio in giudicato ove non specificamente impugnato dai soggetti legittimati ai sensi degli artt. 574, 575 e 576 cod. proc. pen., con la conseguenza che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al Giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del "quantum", procedere ad una nuova valutazione nell' "an" della responsabilità civile, potendo invece tale Giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto (potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati.

Processo notificatorio oltre i termini per l’impugnazione – Sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo

Cass. Civ., sez. III, sentenza 9 marzo 2018, n. 5663

Laddove il procedimento notificatorio sia iniziato nei termini (indirizzando, nella specie, l'atto verso il suo corretto destinatario, nel luogo ove questi aveva eletto domicilio, esattamente indicato tranne che nella indicazione delle due cifre di cui era composto il numero civico, che erano state invertite) e al primo tentativo di notifica, conclusosi con la irreperibilità del destinatario, ne sia seguito, in un tempo ragionevole e comunque non superiore a quanto indicato da Cass. n. 14594 del 2016 un secondo andato a buon fine, ma conclusosi dopo la scadenza del termine per impugnare, il procedimento notificatorio debba essere considerato nella sua interezza e la nullità conseguente all'esito negativo del primo tentativo possa ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, per la riattivazione del procedimento notificatorio effettuata su iniziativa della parte stessa.

Il terzo datore di ipoteca che abbia ricevuto intimazione di pagamento è privo di interesse all’opposizione a precetto

Cass. Civ., ordinanza 9 marzo 2018, n. 5664

Quando un terzo costituisce un'ipoteca su beni propri a garanzia di un debito altrui, il creditore ha diritto di far espropriare il bene ipotecato in caso d'inadempimento del debitore, e ai fini dell'esercizio di tale diritto è tenuto a notificare al terzo datore di ipoteca, oltre che al debitore, sia il titolo esecutivo che il precetto, specificando nel precetto il bene del terzo che intende eventualmente sottoporre ad esecuzione forzata. Conseguendone che va rigettata per difetto di interesse l'opposizione a precetto proposta dal terzo volta a far accertare di non essere obbligato al pagamento della somma indicata nel precetto, se dall'interpretazione del precetto si evince che esso non presuppone l'obbligazione diretta del terzo al pagamento del debito, né la volontà del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti, in caso di mancato pagamento, anche su beni diversi da quelli ipotecati.

Revocazione della sentenza di Cassazione: errore di fatto revocatorio

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 9 marzo 2018, n. 5669

L'istanza di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, e che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato: l'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio. Pertanto l'errore non può riguardare l'interpretazione dei fatti, la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, i vizi di motivazione in fatto o in diritto e, in generale, l'errore nel ragionamento decisorio del giudice. L'errore di fatto revocatorio deve, altresì, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, non potendosi tradurre in un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali, giacché, in tal caso, si verterebbe nell'ipotesi dell'errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione.

La prova del “maggior danno” di cui all’art. 1224 c.c.

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 9 marzo 2018, n. 5835

Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, c.c. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva; in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi; ovvero - attraverso la produzione dei bilanci - quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite; il debitore, dal canto suo, avrà invece l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale ( ass., Sez. Un., 16 luglio 2008, n. 19499; conf. Cass., Sez. VI-I, 18 ottobre 2017, n. 24598).

Ragionevole durata del processo e attività processuali “inutili”

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 9 marzo 2018, n. 5821

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione "prima facie" infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti completare il quadro normativo (conf. Cass. 15106/2013).