Formulazione dell’appello: specificità dei motivi.
Impugnazione del provvedimento di revoca di ammissione al gratuito patrocinio
E' inammissibile il ricorso per Cassazione, formulato in violazione dell'art. 366, com. 1, n. 6, c.p.c., nel caso in cui il ricorrente ponga a suo fondamento atti e documenti del giudizio di merito limitandosi meramente a richiamarli, senza invero debitamente riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera, nonostante la sua natura impugnatoria, la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. in materia di ius novorum, con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica, demandato al giudice dell'opposizione, se esclude l'immutazione del thema disputandum e non ammette l'introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all'esame del giudice delegato (Cass. n. 8929/2012, n. 3110/2015). Né incorre nella violazione dell'art. 112 c.p.c. il Tribunale che, esercitando il proprio potere d'ufficio di accertare la fondatezza della domanda proposta, rigetti l'opposizione allo stato passivo proposta dal creditore, dovendo l'accertamento sull'esistenza del titolo dedotto in giudizio essere compiuto dal giudice ex officio in ogni stato e grado del processo, nell'ambito proprio di, ognuna delle sue fasi, in base alle risultanze acquisite, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali (Cass. n. 24972/2013).
Alla luce del testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione novellata ed
attualmente vigente, non è più configurabile il vizio di insufficiente
e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma
suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo
per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non
potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione
sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del
medesimo art. 360 cod. proc. civ., e dovendosi, inoltre, escludere
qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della
motivazione.
Pertanto, è denunciabile in
cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione
di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza
della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza
impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce
nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e
grafico", nella "motivazione apparente", nel contrasto irriducibile tra
affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed
obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del
semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.
La complessa articolazione della struttura organizzativa di una società quotata non può comportare l'esclusione o il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo quoad functione (Cass. 29 marzo 2016 n. 6037), gravando sui sindaci, da un lato, l'obbligo di vigilanza — in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti dagli atti di abuso gestionali, ma anche dell'adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società di investimenti, valutando preventivamente e verificando efficienza ed adeguatezza del suddetto sistema di controllo, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa Consob, a garanzia degli investitori — e, dall'altro lato l'obbligo legale di denuncia immediata alla Consob (Cass., Sez. un., n. 20934/2009). Non viene dunque in rilievo, nel caso in esame, un controllo sul merito delle scelte gestionali, ma l'omesso esercizio degli ampi poteri ispettivi e di monitoraggio della gestione che la legge impone ai sindaci, anche mediante comunicazioni alla Consob, esercizio che nel caso di specie la Corte territoriale ha accertato essere stato del tutto incompleto ed inadeguato, ben potendo i sindaci, anche in presenza di informazioni insufficienti da parte degli amministratori, attivarsi in proprio per acquisire i necessari elementi conoscitivi.
Nel giudizio civile l'effetto preclusivo derivante dal giudicato penale di assoluzione ex artt. 652 e 654 del codice di procedura penale ricorre solo ove la decisione contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto o della partecipazione dell'imputato (e non nelle ipotesi di assoluzione per insussistenza di elementi sufficienti di prova sulla commissione del fatto o sull'attribuibilità di esso all'imputato - per indirizzo costante v. Cass. 21 aprile 2016 n. 8035).
Nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice" (cfr. Cass., 3 febbraio 2012 n. 1652)
In tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, la garanzia assicurativa copre anche il danno dolosamente provocato dal conducente nei confronti del terzo danneggiato, il quale, pertanto, ha diritto di ottenere dall'assicuratore del responsabile il risarcimento del danno, non trovando applicazione la norma di cui all'art. 1917 cod. civ. - che non costituisce il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione stradale, rinvenibile, invece, nelle leggi della RCA e nelle direttive europee che affermano il principio di solidarietà verso il danneggiato - salva la facoltà della compagnia assicuratrice di rivalersi nei confronti dell'assicurato-danneggiante, per il quale la copertura contrattuale non opera.
Essendo onere della parte appellante produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, il mancato rinvenimento, nel fascicolo di parte, al momento della decisione della causa in secondo grado, dei documenti già prodotti nel giudizio di primo grado su cui la medesima parte assuma di aver basato la propria pretesa dedotta in controversia non preclude al giudice di appello di decidere nel merito sul gravame, qualora non si alleghi che gli stessi siano stati smarriti, essendo onere della parte stessa, quando non si versi nel caso dell'incolpevole perdita di essi (con conseguente possibilità della loro ricostruzione previa autorizzazione giudiziale), assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione.
Il ricorrente deve allegare al ricorso per cassazione copia autenticata della sentenza e della relazione di notificazione della sentenza, determinando la omessa allegazione di uno di questi atti la improcedibilità del ricorso, nel rispetto di quanto affermato dall'art. 369, cod. proc. civ.