Processo esecutivo – Idonea la comunicazione del solo dispositivo dell’ordinanza ai fini del decorso del termine per l’opposizione agli atti esecutivi

Cass. Civ., sez. III, sentenza 6 marzo 2018, n. 5174
Cass. Civ., sez. III, sentenza 6 marzo 2018, n. 5173
Cass. Civ., sez. III, sentenza 6 marzo 2018, n. 5172

In tema di opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ., quand'anche la comunicazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione sia avvenuta in imperfetta ottemperanza al disposto del capoverso dell'art. 45 disp. att. cod. proc. civ., come nel caso in cui essa sia stata non integrale, la relativa nullità è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, anche ai fini del decorso del termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, ove l'oggetto della comunicazione sia sufficiente a fondare in capo al destinatario una conoscenza di fatto della circostanza che è venuto a giuridica esistenza un provvedimento del giudice dell'esecuzione potenzialmente pregiudizievole; pertanto, in tal caso è onere del destinatario, nonostante l'incompletezza della comunicazione, attivarsi per /) prendere utile piena conoscenza dell'atto e valutare se e per quali - ragioni proporre opposizione avverso di esso ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. e nel rispetto del relativo complessivo termine, da reputarsi idoneo all'espletamento delle sue difese; ed incombe all'opponente dimostrare, se del caso, l'inidoneità in concreto della ricevuta comunicazione ai fini dell'estrinsecazione, in detti termini, del suo diritto di difesa.

Processo esecutivo – Esclusa autonoma impugnabilità degli atti compiuti da Ufficiale Giudiziario e altri ausiliari del giudice

Cass. Civ., sez. III, sentenza 6 marzo 2018, n. 5175

Poiché il processo esecutivo è articolato su di un sistema chiuso di rimedi e non è consentita azione in forme diverse dalle opposizioni esecutive o dalle altre iniziative cognitive specificamente previste da detto sistema processuale, non è ammessa la contestazione di un atto dell'Ufficiale giudiziario (nella specie: avviso di prosecuzione di operazioni di pignoramento mobiliare rivolto anche a chi non era debitrice esecutata) nelle forme di un'ordinaria azione di cognizione o di un'opposizione esecutiva, essendo anche tale atto assoggettato esclusivamente al controllo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 60 cod. proc. civ. o nelle eventualmente diverse forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato; sicché solo dopo che il giudice stesso si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato è possibile impugnare il suo provvedimento con le modalità di cui all'art. 617 cod. proc. civ.

Calcolo dei termini a ritroso

Cass. Civ., sez. III, sentenza 6 marzo 2018, n. 5178

Nell'ipotesi di termine «a ritroso» l'esigenza di garantire un intervallo minimo per il compimento dell'attività processuale (e, quindi, di non determinare una surrettizia abbreviazione di esso) si realizza non già con lo spostamento in avanti del dies a quo (la cui ricorrenza in un giorno festivo o di sabato non assume pertanto rilevanza), bensì con spostamento all'indietro del dies ad quem che scada in un giorno festivo o di sabato, ovvero con la sua anticipazione al giorno non festivo cronologicamente antecedente a quello della scadenza naturale.

Il rinvio d’ufficio dell’udienza, disposto ai sensi dell’art. 168 bis, c. 4, c.p.c., non determina differimento dei termini per la costituzione e l’appello incidentale.

Cass. Civ., sez. III, sentenza 6 marzo 2018, n. 5179

Il rinvio d'ufficio dell'udienza, a norma dell'art. 168 bis, quarto comma, cod. proc. civ. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa e per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166 cod. proc. civ., coordinato con il successivo art. 167 cod. proc. civ., contempla, quale ipotesi utile ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, a norma dell'art. 343 cod. proc. civ., soltanto quella in cui abbia trovato applicazione l'art.168 bis, quinto comma, relativa alla data fissata dal giudice istruttore.

L’omessa motivazione del giudice d’appello sull’eccezione di nullità della prova testimoniale e il ricorso per Cassazione

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 6 marzo 2018, n. 5265

Qualora, in sede di ricorso per cassazione, venga dedotta l'omessa motivazione del giudice d'appello sull'eccezione di nullità della prova testimoniale (nella specie, per incapacità ex art. 246 c.p.c.), il ricorrente ha l'onere, anche in virtù dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., di indicare che detta eccezione è stata sollevata tempestivamente ai sensi dell'art. 157, comma 2, cod. proc. civ. subito dopo l'assunzione della prova e, se disattesa, riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e in appello ex art. 346 cod. proc. civ., dovendo, in mancanza, ritenersi irrituale la relativa eccezione e pertanto sanata la nullità, avendo la stessa carattere relativo (Cass. 23 novembre 2016, n. 23896).

Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Prova del credito – Mancata produzione di documenti

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 5 marzo 2018, n. 5094
Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 5 marzo 2018, n. 5091

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo l'opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), I.fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicchè, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l'acquisizione dal fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito.

La notifica dell’appello al difensore revocato non è inesistente, ma nulla e, quindi, rinnovabile

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 5 marzo 2018, n. 5133

L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa»; e che «Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.» (Cass., Sez. Un., sentenza n. 14916 del 20/07/2016). E' chiaro che nel caso di notifica dell'appello al difensore revocato vi siano gli elementi sostanziali minimi per ritenere l'atto notificatorio de quo "giuridicamente esistente", secondo le indicazioni di cui al primo principio di diritto di cui a tale pronuncia delle Sez. Un., così come un almeno "minimo" riferimento al destinatario deve ravvisarsi nel domicilio del suo primo difensore, secondo quanto affermato nel secondo principio di diritto di cui alla pronuncia medesima.

La mancata reiterazione delle richieste istruttorie al momento della precisazione delle conclusioni vale come rinuncia alle stesse

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 5 marzo 2018, n. 5118

La parte che si sia vista rigettare le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate; tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte» (cfr. Cass., 3 agosto 2017, n. 19352).

Clausole claims made e giudizio di meritevolezza

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 2 marzo 2018, n. 4912

All'esito della decisione delle Sezioni Unite n. 9140 del 2016 non presenta profili di invalidità la polizza che contenga una clausola pura, ossia con richiesta in corso di validità, ma a copertura di rischi pregressi, anche se non conosciuti dal contraente. Al contrario per quella impura è necessaria una verifica in termini di meritevolezza negoziale nella prospettiva dell'art. 1322 c.c. perché esiste, come rilevato, uno sbilanciamento tra premio e indennizzo ed un rischio di esclusione della copertura assicurativa, non eliminabile dal soggetto che dovrebbe essere garantito.
Non sono meritevoli di tutela le clausole che attribuiscono ad una parte un vantaggio sproporzionato rispetto all'altra, pongono una parte contraente in condizione di soggezione rispetto all'altra, determinano un contrasto con i doveri di solidarietà, conseguenza del fatto che restano escluse dalla copertura le richieste cadenti oltre il termine di validità contrattuale, anche se riferite a sinistri verificatisi durante il periodo di copertura assicurativa. Ciò determina, richiamando le Sezioni Unite, una frattura tra il momento in cui è stipulata l'assicurazione e viene pagato il premio e quello in cui il rischio assicurato può verificarsi, con conseguenze giuridicamente irragionevoli; nel caso di specie, sul presupposto della successione di due polizze, la prima contenente la clausola claims made non consente di ottenere l'indennizzo, perché la richiesta del terzo è intervenuta dopo il periodo di efficacia, con riferimento ad un evento verificatosi anteriormente, mentre sulla base della seconda polizza, contenente la appendice e clausola ordinaria loss occurrence, il rischio egualmente non è coperto, perché il fatto storico dell'incidente è precedente all'inizio dell'efficacia della seconda polizza.