L'art. 268 comma 2 c.p.c. (nella formulazione risultante dalla L. n. 353 del 1990), secondo cui l'interveniente "non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte", deve essere interpretato alla luce del comma 1 dello stesso articolo, in forza del quale l'intervento può avere luogo anche successivamente al maturare dei termini di preclusione per le altre parti, purché "sino a che non
vengano precisate le conclusioni" (conf. Cass., Sez. III, Sentenza n. 25264 del 16/10/2008; nonché, proprio in un'ipotesi di intervento volontario dell'Inail contenente domanda di rivalsa nei confronti del danneggiante per l'indennizzo corrisposto al danneggiato, la sentenza n. 15787 del 28/07/2005, citata dalla Corte territoriale). Le suddette due disposizioni vanno coordinate alla luce della considerazione che l'art. 268 c.p.c. riguarda, nella sua portata generale, anche l'intervento volontario autonomo; e che, in tale fattispecie processuale, la formulazione da parte del terzo di domande autonome rispetto a quelle già formulate dalle parti originariamente costituitesi in giudizio deve ritenersi coessenziale all'intervento stesso. Sicché estendere al terzo interveniente gli effetti della preclusione sulle domande, eventualmente già verificatasi per le altre parti, equivarrebbe in pratica a negare il suo diritto di intervento autonomo entro il termine ultimo della precisazione delle conclusioni definitive, così come invece allo stesso espressamente consentito dalla legge. Su tale presupposto, il divieto di compiere atti che al momento dell'intervento non siano più permessi alle altre parti (salva la peculiare ipotesi della comparizione volontaria per la necessaria integrazione del contraddittorio) deve riferirsi unicamente all'attività istruttoria; con riguardo alla quale l'interveniente deve accettare il processo nello stato in cui si trova e, dunque, eventualmente anche nello stato risultante in esito alle preclusioni probatorie concernenti le altre parti. Ciò premesso, nel caso di intervento volontario dell'I.N.A.I.L., nel processo iniziato dal lavoratore infortunato (o dai di lui eredi), al fine di esercitare l'azione di surroga e quindi ottenere il rimborso degli importi erogati a titolo di indennizzo al lavoratore infortunato (ovvero, in caso di decesso dello stesso, ai di lui eredi) - la documentazione che comprova l'avvenuta erogazione delle prestazioni economiche, di cui l'Istituto chiede il rimborso, opera sul piano assertivo (e non istruttorio) e, quindi, deve ritenersi ammissibile. Più orecisamente, l'Istituto, con la produzione di detta documentazione, prova la sua surrogazione processuale, che costituisce la ragione della sua stessa presenza in giudizio.