I motivi del ricorso per Cassazione devono essere articolati in modo specifico

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 2 marzo 2018, n. 4924

Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass., Sez. un., n. 17931/2013).

Notificazione telematica
Effetti del giudicato esterno

Cass. Civ., Sez. III, sentenza 2 marzo 2018, n. 4932

Quando la notificazione è stata eseguita con modalità "telematica", la spedizione potrebbe ritenersi provata dalla produzione di copie fotostatiche delle ricevute di accettazione e consegna anche se prive di attestazione di conformità, purché tali fotocopie non siano disconosciute dalla controparte; comunque, anche a voler configurare una irrituale documentazione della notificazione, non si sarebbe verificata alcuna menomazione del diritto di difesa dell'avversario, posto in condizione di avere conoscenza del deposito del controricorso e di esaminarlo.
Qualora due giudizi facciano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due si sia concluso con sentenza definitiva, il principio, secondo il quale l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause preclude il riesame dello stesso punto, non trova applicazione allorché tra i due giudizi non vi sia identità di parti, essendo l'efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo» (conf. Cass. Sez. V n. 3187/2015; Cass. Sez. V n. 2786/2006; Cass. Sez. V n. 12545/2001).

Intervento volontario e preclusioni processuali

Cass. Civ., Sez. III, sentenza 2 marzo 2018, n. 4934

L'art. 268 comma 2 c.p.c. (nella formulazione risultante dalla L. n. 353 del 1990), secondo cui l'interveniente "non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte", deve essere interpretato alla luce del comma 1 dello stesso articolo, in forza del quale l'intervento può avere luogo anche successivamente al maturare dei termini di preclusione per le altre parti, purché "sino a che non vengano precisate le conclusioni" (conf. Cass., Sez. III, Sentenza n. 25264 del 16/10/2008; nonché, proprio in un'ipotesi di intervento volontario dell'Inail contenente domanda di rivalsa nei confronti del danneggiante per l'indennizzo corrisposto al danneggiato, la sentenza n. 15787 del 28/07/2005, citata dalla Corte territoriale). Le suddette due disposizioni vanno coordinate alla luce della considerazione che l'art. 268 c.p.c. riguarda, nella sua portata generale, anche l'intervento volontario autonomo; e che, in tale fattispecie processuale, la formulazione da parte del terzo di domande autonome rispetto a quelle già formulate dalle parti originariamente costituitesi in giudizio deve ritenersi coessenziale all'intervento stesso. Sicché estendere al terzo interveniente gli effetti della preclusione sulle domande, eventualmente già verificatasi per le altre parti, equivarrebbe in pratica a negare il suo diritto di intervento autonomo entro il termine ultimo della precisazione delle conclusioni definitive, così come invece allo stesso espressamente consentito dalla legge. Su tale presupposto, il divieto di compiere atti che al momento dell'intervento non siano più permessi alle altre parti (salva la peculiare ipotesi della comparizione volontaria per la necessaria integrazione del contraddittorio) deve riferirsi unicamente all'attività istruttoria; con riguardo alla quale l'interveniente deve accettare il processo nello stato in cui si trova e, dunque, eventualmente anche nello stato risultante in esito alle preclusioni probatorie concernenti le altre parti. Ciò premesso, nel caso di intervento volontario dell'I.N.A.I.L., nel processo iniziato dal lavoratore infortunato (o dai di lui eredi), al fine di esercitare l'azione di surroga e quindi ottenere il rimborso degli importi erogati a titolo di indennizzo al lavoratore infortunato (ovvero, in caso di decesso dello stesso, ai di lui eredi) - la documentazione che comprova l'avvenuta erogazione delle prestazioni economiche, di cui l'Istituto chiede il rimborso, opera sul piano assertivo (e non istruttorio) e, quindi, deve ritenersi ammissibile. Più orecisamente, l'Istituto, con la produzione di detta documentazione, prova la sua surrogazione processuale, che costituisce la ragione della sua stessa presenza in giudizio.

Assicurazioni private: condizioni di proponibilità della domanda risarcitoria

Cass. Civ., Sez. III, sentenza 2 marzo 2018, n. 4936

In base all'art. 287 Codice delle assicurazioni private - nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 210, D.Igs. 12 maggio 2015, n. 74 - eventuali mancanze della richiesta di indennizzo rivolta all'Assicuratore non sono ostative alla proponibilità della domanda risarcitoria e possono essere "sanate" dalla collaborazione tra le parti; tuttavia, una richiesta rivolta ad un soggetto diverso dall'assicuratore non può sortire l'effetto di porre la compagnia assicuratrice in mora, né quello di far decorrere i termini prescritti dagli artt. 145 o 148 o 287 del Codice delle assicurazioni private.

Notificazione non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante

Cass. Civ., Sez. V, sentenza 2 marzo 2018, n. 4959

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (conf. Cass., Sez. un., n.14594/2016).

Infrazioni al Codice della Strada e obbligo di contestazione immediata: limiti di operatività

Cass. civ., Sez. VI, ordinanza 2 marzo 2018, n. 5008

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, l'obbligo di contestazione immediata della violazione, imposto dagli artt. 200 di detto codice e dall'art. 385 del relativo regolamento - disposizioni contenute nella sezione prima del capo primo del titolo sesto dei predetti codice e regolamento, espressamente riferite alle sanzioni pecuniarie conseguenti ad illeciti amministrativi - non è applicabile alle violazioni che integrino gli estremi di un reato, alle quali accede una sanzione amministrativa non pecuniaria (nella specie, guida in stata di ebbrezza, con conseguente provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida "ex" artt. 186 e 223, terzo comma, - c.ds.), la cui maggiore gravità, alla quale corrisponde generalmente anche una maggiore complessità ed una minore immediatezza nell'attività di accertamento, ha suggerito di non porre a carico degli organi deputati alla contestazione un onere analogo a quello previsto in caso di infrazioni rilevanti solo sul piano amministrativo e sanzionate solo pecuniariamente. Né tale scelta legislativa presta il fianco a dubbi di illegittimità costituzionale, avute riguardo alla obiettiva diversità delle infrazioni di cui si tratta e tenuto conto che il diritto di difesa del preteso trasgressore è pienamente tutelato dalla necessità della contestazione della infrazione, ancorché non necessariamente immediata, e della possibilità dello stesso di esperire contro il provvedimento sanzionatorio i rimedi giurisdizionali previsti dalla legge (conf. Cass. Sez. I, sentenza 30 maggio 2005, n. 11367).

La Corte Costituzionale sul ne bis in idem convenzionale

C. Cost., sentenza 2 marzo 2018, n. 43

Il ne bis in idem convenzionale cessa di agire quale regola inderogabile conseguente alla sola presa d’atto circa la definitività del primo procedimento, ma viene subordinato a un apprezzamento proprio della discrezionalità giudiziaria in ordine al nesso che lega i procedimenti, perché in presenza di una “close connection” è permesso proseguire nel nuovo giudizio ad onta della definizione dell’altro. [...] Neppure si può continuare a sostenere che il divieto di bis in idem convenzionale ha carattere esclusivamente processuale, giacché criterio eminente per affermare o negare il legame materiale è proprio quello relativo all’entità della sanzione complessivamente irrogata. Se pertanto la prima sanzione fosse modesta, sarebbe in linea di massima consentito, in presenza del legame temporale, procedere nuovamente al fine di giungere all’applicazione di una sanzione che nella sua totalità non risultasse sproporzionata, mentre nel caso opposto il legame materiale dovrebbe ritenersi spezzato e il divieto di bis in idem pienamente operante.

La quantificazione equitativa del danno non può prescindere dalla prova dell’an debeatur

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 1 marzo 2018, n. 4859

L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre (Cass. 17/10/2016, n. 20889; Cass. 8/01/2016, n. 127). Alla luce di quanto sopra evidenziato, va rimarcato che la liquidazione in via equitativa del danno postula, quindi, pure il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (Cass., ord., 22/02/2017, n. 45349).

Limiti del “tantum devolutum quantum appellatum”

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 1 marzo 2018, n. 4844

Ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., il giudizio di appello, pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel "thema decidendum" del giudizio (cfr. Cass. sez. lav. 3.4.2017, n. 8604).

Lo “stato di necessità” nella responsabilità per violazioni amministrative

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 1 marzo 2018, n. 4834

L'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da "stato di necessità", secondo la previsione dell'art. 4 della legge n. 689 del 1981, postula, in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, in base alla verificazione di circostanze oggettive (conf. Cass. nn. 18099/05, 17479/05 e 4710/99).