Deve escludersi la possibilità, per l’imputato, di chiamare in giudizio l’assicuratore per la responsabilità civile professionale

C. Cost., sentenza 21 febbraio 2018, n. 34

L'assicurazione di responsabilità professionale se, per un verso, garantisce, come ogni altra, l’assicurato, per altro verso è destinata – negli intenti del legislatore – a tutelare anche l’interesse del terzo danneggiato dall’attività notarile garantendogli la certezza del ristoro del pregiudizio patito e in ciò proprio risiede la precipua ragione del regime di obbligatorietà. In questo caso, nondimeno, il legislatore non si è spinto sino a prevedere la possibilità di un’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore, analoga a quella che contraddistingue la responsabilità civile automobilistica: elemento che resta, dunque, dirimente al fine, per un verso, di escludere che la posizione dell’assicuratore possa essere inquadrata nel paradigma del responsabile civile ex lege, quale delineato dall’art. 185, secondo comma, cod. pen., e, per altro verso, di attribuire correlativamente anche alla pronuncia additiva oggi richiesta la valenza di innovazione sistematica, riservata alla discrezionalità del legislatore.

Disponibilità delle prove e impugnabilità in Cassazione

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 21 febbraio 2018, n. 4240

La violazione dell'art. 2697 cod. civ. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato "valutazione delle prove" (v. anche Cass. 5/09/2006, n. 19064; Cass. 17/06/2013, n. 15107; Cass. 10/06/2016, n. 11892).

Il vizio di motivazione denunciabile in Cassazione

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 21 febbraio 2018, n. 4241

Alla luce del nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non è più configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. ( conf. Cass., ordinanza 6 luglio 2015, n. 13928; Cass., ordinanza 16 luglio 2014, n. 16300) e va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (conf. Cass., ordinanza 8 ottobre 2014, n. 21257). E ciò in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014, secondo cui la già richiamata riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia — nella specie all'esame non sussistente — si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

La Corte Costituzionale sulla legittimità della normativa in tema di vendita di immobili da costruire

C. Cost., sentenza 19 febbraio 2018, n. 32

Rientra nella discrezionalità del legislatore perimetrare l’apparato delle garanzie di cui al D.Lgs. n. 122/2005 riferendo la loro applicazione alla compravendita di immobili la cui futura costruzione già si collochi nell’alveo del rispetto della normativa urbanistica per essere stato almeno richiesto il permesso di costruire senza che dal principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.), in riferimento al tertium comparationis dedotto dal giudice rimettente, possa farsi derivare un’esigenza costituzionale di parificazione mediante l’estensione delle stesse garanzie anche alla diversa fattispecie della vendita di immobili da costruire per i quali non sia stato neppure richiesto il relativo permesso.

La responsabilità del venditore dell’immobile ai sensi dell’art. 1669 c.c.

Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 20 febbraio 2018, n. 4055

La disposizione di cui all'art. 1669 c.c. configura una responsabilità extracontrattuale di ordine pubblico, sancita per finalità di interesse generale, che trascende i confini dei rapporti negoziali tra le parti. Pertanto, l'azione di responsabilità prevista dalla suddetta norma può essere esercitata, non solo dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro il venditore che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, allorché lo stesso venditore abbia assunto nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell'opera e sempre che si tratti di gravi difetti i quali, al di fuori dell'ipotesi di rovina ed evidente pericolo di rovina, pur senza influire sulla stabilità dell'edificio, pregiudicano o menomano in modo rilevante il normale godimento, la funzionalità o l'abitabilità del medesimo (conf. Cass. n. 9370/2013 e n. 8140/2004).

Improponibile la domanda spiegata da una società cancellata dal registro delle imprese

Cass. Civ., sez. I, 19 febbraio 2018, n. 3947

La cancellazione dal registro delle imprese, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della capacità e soggettività limitata delle società di persone, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento contestualmente alla pubblicità, nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dal l 0 gennaio 2004 ove abbia avuto luogo in data anteriore vigore del d.lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dal 1 o gennaio 2004, nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore. Ne deriva l'improponibilità della domanda proposta da una società all'epoca già cancellata dal registro delle imprese.

Nella coassicurazione la clausola di “delega” non incide sulla parziarietà dell’obbligo di indennizzo

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 19 febbraio 2018, n. 3958

Nella coassicurazione, la stipulazione della clausola di "guida" o di "delega" non vale a modificare la natura e gli effetti del contratto, con la creazione di un'obbligazione solidale, poiché detta clausola ha la funzione di conferire ad uno degli assicuratori l'incarico di gestire il contratto e di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo, ma non elimina - nemmeno nel caso di "mala gestio" del coassicuratore delegato - la caratteristica essenziale della coassicurazione - ossia l'assunzione "pro quota" dell'obbligo di pagare l'indennità al verificarsi dell'evento previsto ( così, tra le altre, le pronunce 20934/2016, 1754/2005, 9469/2004, 9194/2003). Se allora la delega implica mandato solo per la gestione del rapporto e non anche per il pagamento, continuando a gravare l'obbligazione di pagamento pro quota su ciascuno dei coassicuratori, non può trovare applicazione la surrogazione di cui all'art. 1203 n. 3 cod. civ.

La mala fede dell’intermediario non può essere desunta dall’imputabilità dell’inadempimento

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 16 febbraio 2018, n. 3912

In tema di intermediazione finanziaria, allorché sia stata pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento della banca, non può reputarsi in re ipsa la prova della malafede, traendo tale convincimento dalla mera imputabilità ad essa dell'inadempimento che abbia determinato la risoluzione del contratto: pena la vanificazione in nuce del diverso trattamento posto dall'art. 2033 cod. civ., in quanto, pur ove l'azione di ripetizione di indebito venga esercitata in ragione di un inadempimento della parte accipiente, il principio posto dalla norma non soffre eccezione.

Violazione degli obblighi informativi a carico dell’intermediario finanziario e nesso di causalità

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 16 febbraio 2018, n. 3914

Il comportamento dell'intermediario che trascura di onorare scrupolosamente i propri compiti di informazione del cliente si manifesta, in sé stesso, come fattore di «disorientamento» del risparmiatore. Nel disegno normativo del TUF e del Regolamento intermediari, il comportamento in concreto tenuto dall'intermediario in punto di informazione del prodotto viene di per sé assunto come uno dei momenti costitutivi - sul piano strutturale - delle singole decisioni di investimento che vengono assunte dal risparmiatore. La presunzione di sussistenza del nesso di causalità tra omessa informazione e danno patito dall'investitore non esclude, com'è del resto naturale, la possibilità di una prova contraria che provenga dall'intermediario. Una simile prova viene propriamente ad atteggiarsi, più nello specifico, come prova positiva di sopravvenienze che risultino in sé atte a deviare il corso della catena causale emergente dal vigente sistema normativo delineato dalla disciplina di settore.