Deve escludersi la possibilità, per l’imputato, di chiamare in giudizio l’assicuratore per la responsabilità civile professionale
L'assicurazione di responsabilità professionale se, per un verso, garantisce, come ogni altra, l’assicurato, per altro verso è destinata – negli intenti del legislatore – a tutelare anche l’interesse del terzo danneggiato dall’attività notarile garantendogli la certezza del ristoro del pregiudizio patito e in ciò proprio risiede la precipua ragione del regime di obbligatorietà. In questo caso, nondimeno, il legislatore non si è spinto sino a prevedere la possibilità di un’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore, analoga a quella che contraddistingue la responsabilità civile automobilistica: elemento che resta, dunque, dirimente al fine, per un verso, di escludere che la posizione dell’assicuratore possa essere inquadrata nel paradigma del responsabile civile ex lege, quale delineato dall’art. 185, secondo comma, cod. pen., e, per altro verso, di attribuire correlativamente anche alla pronuncia additiva oggi richiesta la valenza di innovazione sistematica, riservata alla discrezionalità del legislatore.