Parcellizzazione della pretesa creditoria

Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 15 febbraio 2018, n. 3738

Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma solo a determinate condizioni. E, quindi, solo ove le suddette pretese creditorie (pur facendo capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti ed essendo, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo) non possano essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale.

Perdita del congiunto non convivente e risarcimento del danno

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 15 febbraio 2018, n. 3767

L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.

Legittimo il doppio binario penale-fiscale in caso di contemporaneità dei procedimenti, purché la sanzione complessiva sia proporzionale

Cass. Pen., Sez. III, sentenza 14 febbraio 2018 (udienza del 22 settembre 2017), n. 6993

Non si può escludere lo svolgimento parallelo di due procedimenti (penale e fiscale) ove essi appaiano connessi dal punto di vista sostanziale e cronologico in maniera sufficientemente stretta, e purché esistano meccanismi in grado di assicurare risposte sanzionatorie nel loro complesso proporzionate e, comunque, prevedibili, verificando gli scopi delle diverse sanzioni e dei profili della condotta considerati, la prevedibilità della duplicità delle sanzioni e dei procedimenti, i correttivi adottati per evitare "per quanto possibile" duplicazioni nella raccolta e nella valutazione della prova e, soprattutto la proporzionalità complessiva della pena.

Rigetto della domanda e diritto all’indennità per irragionevole durata del giudizio

Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 14 febbraio 2018, n. 3584

Qualora un giudizio avente ad oggetto la richiesta di indennità per la durata non ragionevole di un precedente giudizio si protragga esso stesso oltre il limite di durata ragionevole, il diritto all'indennità per la durata non ragionevole di questo secondo giudizio non è escluso dal solo fatto che esso si sia concluso con il rigetto della domanda a cagione della temerarietà della pretesa azionata nel giudizio originario.

Recesso dell’investitore in caso di vendita fuori sede di strumenti finanziari al di fuori del servizio di collocamento

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 14 febbraio 2018, n. 3644

In base all'art. 30, comma 6, del TUF, è la circostanza che l'operazione d'investimento si sia perfezionata al di fuori dalle sede dell'intermediario a rendere necessaria una speciale tutela per l'investitore al dettaglio (la normativa non si applica agli investitori professionali, come chiarisce il secondo comma del citato art. 30), perché ciò significa che, di regola, l'iniziativa non proviene da lui. In altri termini, in simili ipotesi si deve presumere che l'investimento non sia conseguenza di una premeditata decisione dello stesso investitore, il quale a tale scopo si sia recato presso la sede dell'intermediario, ma costituisca invece il frutto di una sollecitazione, proveniente da promotori della cui opera l'intermediario si avvale; sollecitazione che, perciò stesso, potrebbe aver colto l'investitore impreparato ed averlo indotto ad una scelta negoziale non sufficientemente meditata. In tal senso, il differimento dell'efficacia del contratto, con la possibilità di recedere nel frattempo senza oneri per il cliente, vale appunto a ripristinare, a posteriori, quella mancanza di adeguata riflessione preventiva che la descritta situazione potrebbe aver causato. Alla luce di tale esigenza di tutela, dunque, trova fondamento il principio per cui il diritto di recesso accordato all'investitore dal sesto comma dell'art. 30 t.u.f. e la previsione di nullità dei contratti in cui quel diritto non sia contemplato, contenuta nel successivo settimo comma, trovano applicazione non soltanto nel caso in cui la vendita fuori sede di strumenti finanziari da parte dell'intermediario sia intervenuta nell'ambito di un servizio di collocamento prestato dall'intermediario medesimo in favore dell'emittente o dell'offerente di tali strumenti, ma anche quando la medesima vendita fuori sede abbia avuto luogo in esecuzione di un servizio d'investimento diverso, ivi compresa l'effettuazione di ordini impartiti dal cliente in esecuzione di un contratto quadro, ove ricorra la stessa esigenza di tutela (Cass. Sez. U. 3 giugno 2013, n. 13905; in senso conforme: Cass. 3 aprile 2014, n. 7776; Cass. 26 gennaio 2016, n. 1368; Cass. 6 maggio 2016, n. 9134).

Operazioni compiute dall’intermediario in conflitto di interessi e risarcimento del danno

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 14 febbraio 2018, n. 3658

In tema di intermediazione finanziaria, la disposizione contenuta nella lett. g) dell'art. 6 I. n. 1 del 1991 (applicabile nella specie ratione temporis) faceva espresso ed assoluto divieto all'intermediario (diversamente da quanto ora stabilisce l'art. 21, 1° comma bis, lett. a) e b), d.leg. n. 58 del 1998) di dar corso all'operazione in presenza di una situazione di conflitto di interessi non rivelata al cliente o, comunque, in difetto di autorizzazione espressa del cliente medesimo; sicché, in riferimento a domanda di risarcimento del danno per operazioni compiute dall'intermediario in situazione di asserito conflitto di interessi (come nella specie), doveva attribuirsi rilievo, per individuare l'esistenza di un danno risarcibile ed il nesso causale tra detto danno e l'illegittimo comportamento imputabile all'intermediario, alle sole conseguenze della mancata astensione dell'intermediario medesimo dal compiere un'operazione non consentita nelle condizioni di cui alla citata disposizione e non già alle conseguenze derivanti dalle modalità con cui l'operazione era stata in concreto realizzata o avrebbe potuto esserlo ipoteticamente da altro intermediario (conf. Cass., sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26724).

Trasporto illecito – Responsabile il conducente dei danni occorsi al minore senza seggiolino

Cass. Civ.,sez. III, ordinanza 13 febbraio 2018, n. 3418

Ferma la responsabilità del conducente della vettura, quanto alla causazione dello scontro (tamponamento) e ferma altresì la astratta idoneità dell'azione di detto conducente a procurare le lesioni patite dal minore, nel caso di specie la sequenza causale indicata è stata interrotta - con assorbimento della intera efficienza deterministica - da un'altra causa, consistente nella negligente condotta omissiva (non ovviamente del danneggiato al quale, trattandosi di minore di anni tre non può essere imputata la colposa inosservanza delle norme del Codice della strada, ma) del conducente del veicolo sul quale viaggiava come trasportato lo stesso minore che non ha assicurato il passeggero con il dispositivo di sicurezza previsto.

Comunicazione non integrale del provvedimento e decorrenza del termine per proporre impugnazione

Cass. Civ., Sez. III, sentenza 13 febbraio 2018, n. 3430

Ai fini del decorso del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ., quand'anche la comunicazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione sia avvenuta in imperfetta ottemperanza al disposto del capoverso dell'art. 45 disp. att. cod. proc. civ., come nel caso in cui essa sia stata non integrale, la relativa nullità è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, anche ai fini del decorso del termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, ove l'oggetto della comunicazione sia sufficiente a fondare in capo al destinatario una conoscenza di fatto della circostanza che è venuto a giuridica esistenza un provvedimento del giudice dell'esecuzione potenzialmente pregiudizievole; pertanto, in tal caso è onere del destinatario, nonostante l'incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere utile piena conoscenza dell'atto e valutare se e per quali ragioni proporre opposizione avverso di esso ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. e nel rispetto del relativo complessivo termine, da reputarsi idoneo all'espletamento delle sue difese; ed incombe all'opponente dimostrare, se del caso, l'inidoneità in concreto della ricevuta comunicazione ai fini dell'estrinsecazione, in detti termini, del suo diritto di difesa»

Notificazione telematica della sentenza impugnata: adempimenti necessari per il ricorso in Cassazione

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 13 febbraio 2018, n. 3446

In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente (art. 3-bis, comma 5, della 1. n. 53 del 1994), attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei termini queste ultime presso la cancelleria della Corte (Cass. n. 17450/2017; Cass. n. 24292/2017).