Vizio di omessa pronuncia

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 13 febbraio 2018, n. 3450

Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica, in particolare, quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (conf. Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 20 settembre 2013, n. 21612; Cass. 11 settembre 2015, n. 17956).

Ricorso in Cassazione e principio di “autosufficienza”

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 13 febbraio 2018, n. 3452

L 'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell'iter processuale

Equa riparazione per irragionevole durata del processo penale: applicazione retroattiva?

Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3368; Cass. civ., Sez. II, ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3367

In tema di equa riparazione per la irragionevole durata di un procedimento penale, la disposizione di cui all'art. 2, comma 2-quinquies, lettera e), della legge n. 89 del 2001 - a tenore della quale non è riconosciuto alcun indennizzo "quando l'imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all'articolo 2-bis" - non è applicabile in relazione alle domande di equa riparazione relative a procedimenti penali che, alla data di entrata in vigore della stessa, avessero già superato la durata ragionevole di cui all'art. 2-bis della medesima legge.

Responsabilità del nuovo amministratore per illeciti fiscali pregressi

Cass. Pen., Sez. III, sentenza 9 febbraio 2018 (udienza 23 gennaio 2018), n. 6220

Ai fini della sussistenza del reato di omesso versamento dell'IVA, non è necessario il dolo specifico, ovvero la volontà di evasione fiscale, ma basta il solo dolo generico. Ciò che rileva è la consapevolezza dell'imputato di non operare un versamento che sappia essere dovuto. Colui che assume la carica di liquidatore al pari di chi assume quella di amministratore, si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze. Nelle società di capitali, come nel caso di specie, la responsabilità per i reati previsti dal D.Igs. 10 marzo 2000, n. 74, è attribuita all'amministratore (individuato secondo i criteri ex art. 2380 e ss., artt. 2455 e 2475 c.c.), ovvero a coloro che rappresentano e gestiscono l'ente. Costoro, in quanto tali, sono tenuti a presentare e sottoscrivere le dichiarazioni rilevanti per l'ordinamento tributario (D.Igs. n. 74 del 2000, art. 1, lett. c) ed e), adempiendo agli obblighi conseguenti. Ne discende la responsabilità per i reati tributari connessi alla carica sia in relazione alla figura dell'amministratore di società (sez. 3, n. 3636 del 9.10.2013 dep. il 27.1.2014, Stocco, rv. 259092) che del liquidatore che subentri ad altri nella carica dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento.

Vizio della notificazione telematica e sua sanatoria

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 9 febbraio 2018, n. 3240

Nella notificazione telematica, mere anomalie della stessa (quali: la mancata rappresentazione grafica dei files allegati, la mancata indicazione del testo del messaggio nella copia analogica della ricevuta di consegna, la mancata apposizione delle marche temporali agli atti allegati) non possono determinarne l'inesistenza, ma, al più, la nullità che, come noto, è sanabile. Poiché Io scopo della notificazione degli atti di "vocatio in ius" è quello di attuare il principio del contraddittorio, tale finalità è raggiunta con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, rimanendo conseguentemente sanato con effetto "ex tunc" qualsiasi eventuale vizio della notificazione stessa (conf. Cass. n. 10495/2004). Ne consegue che se lo scopo della notifica è sì quello di portare a conoscenza della controparte l'atto introduttivo del giudizio ovvero dell'impugnazione, come nel caso in esame, il fine ultimo è però quello di assicurare l'attuazione del contraddittorio, fine che deve reputarsi raggiunto mediante la costituzione in giudizio della controparte. Pertanto, se come affermato in varie occasioni (cfr. Cass. n. 8777/1995) la sola conoscenza extraprocessuale dell'atto da parte del destinatario non determina la sanatoria del vizio di cui è affetta la notificazione, alla costituzione in giudizio deve comunque attribuirsi efficacia sanante, e con effetto ex tunc (cfr. da ultimo Cass. n. 4935/2016), ancorchè avvenga, come accaduto nel caso in esame, a seguito di una conoscenza che prescinda dall'esito della notifica, ed al solo scopo di far valere la nullità della notifica ( cfr. Cass. n. 1676/2015).

L’appello determina sempre un sindacato sul rapporto

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3115

Quando le Sezioni Unite hanno affermato che l'appello abbia natura di revisio prioris istantiae non hanno affatto inteso sostenere che si tratti di un giudizio a critica vincolata, ma hanno sostenuto ciò al limitato fine di stabilire come si ripartisse l'onere della prova in appello, e comunque ribadendo che la natura di revisio prioris instantiae del giudizio d'appello impedisce all'appellante di impugnare la sentenza di primo grado limitandosi ad una denuncia generica dell'ingiustizia della sentenza, ma tale precisazione non trasforma il sindacato sul rapporto in un sindacato sull'atto impugnato (Cass., Sez. Un., Sentenza n. 3033 del 08/02/2013; Cass., Sez. Un., Sentenza n. 28498 del 23/12/2005).

Perfezionamento della notificazione e sua prova

Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3124

Il momento di perfezionamento per il notificante, ai fini della tempestività dell'impugnazione, è costituito dalla consegna dell'atto da notificarsi all'ufficiale giudiziario, la cui prova può essere ricavata dal timbro, ancorché privo di sottoscrizione, da questi apposto sull'atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile, atteso che le risultanze del registro cronologico, che egli deve tenere ai sensi dell'art. 116, primo comma, n. 1, del d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, fanno fede fino a querela di falso (conf. Cass. 25 febbraio 2015, n. 3755).

Notificazione dell’impugnazione in caso di fusione per incorporazione

Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3133

In tema di fusione per incorporazione, realizzata (come nel caso di specie) prima dell'entrata in vigore del novellato art. 2504 bis c.c., l'impugnazione è validamente notificata al procuratore costituito di una società che, tanto nel corso del giudizio di merito, quanto dopo la chiusura della discussione (o la scadenza del termine di deposito delle memorie di replica), si sia estinta per incorporazione, tutte le volte in cui l'impugnante non abbia avuto notizia dell'evento modificatore della capacità giuridica mediante la notificazione di esso (conf. Cass. SU n. 19509/2010; conf. Cass. n. 266/2011; Cass. n. 22056/2013)

Termine per proporre azione di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo e applicazione della sospensione feriale

Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 8 febbraio 2018, nn. 3135, 3134

Il termine di prescrizione dell'azione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo ha natura processuale e, quindi, deve considerarsi sottoposto al regime della sospensione del termine feriale di cui all'art. 1 L. n. 74/1969 e successive modifiche (conf. Cass. nn. 5895/2009 ; 22242/2010 e 18302/2014).

Liquidazione compensi professionali

Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 8 febbraio 2018, nn. 3143, 3142, 3141, 3140, 3139, 3138, 3137

Con riferimento all'asserito vincolo del giudice alla determinazione media del compenso professionale ai sensi del d.m. 55/2014, si deve rilevare che tale vincolo non trova fondamento nella normativa, secondo la quale (artt.1 e 4) il giudice deve soltanto liquidare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe. Con riferimento al d. m. 140/2012 era stato anche precisato che il giudice era tenuto ad indicare le concrete circostanze che giustificavano le deroga ai minimi e massimi stabiliti dal d.m. 140/2012 (Conf. Cass. 2383/2017).