Nella notificazione telematica, mere anomalie della stessa (quali: la mancata rappresentazione grafica dei files allegati, la mancata indicazione del testo del messaggio nella copia analogica della ricevuta di consegna, la mancata apposizione delle marche temporali agli atti allegati) non possono determinarne l'inesistenza, ma, al più, la nullità che, come noto, è sanabile. Poiché Io scopo della notificazione degli atti di "vocatio in ius" è quello di attuare il principio del contraddittorio, tale finalità è raggiunta con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, rimanendo conseguentemente sanato con effetto "ex tunc" qualsiasi eventuale vizio della notificazione stessa (conf. Cass. n. 10495/2004). Ne consegue che se lo scopo della notifica è sì quello di portare a conoscenza della controparte l'atto introduttivo del giudizio ovvero dell'impugnazione, come nel caso in esame, il fine ultimo è però quello di assicurare l'attuazione del contraddittorio, fine che deve reputarsi raggiunto mediante la costituzione in giudizio della controparte. Pertanto, se come affermato in varie occasioni (cfr. Cass. n. 8777/1995) la sola conoscenza extraprocessuale dell'atto da parte del destinatario non determina la sanatoria del vizio di cui è affetta la notificazione, alla costituzione in giudizio deve comunque attribuirsi efficacia sanante, e con effetto ex tunc (cfr. da ultimo Cass. n. 4935/2016), ancorchè avvenga, come accaduto nel caso in esame, a seguito di una conoscenza che prescinda dall'esito della notifica, ed al solo scopo di far valere la nullità della notifica ( cfr. Cass. n. 1676/2015).