Mancato esame di un fatto decisivo e formulazione del ricorso in Cassazione

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 6 febbraio 2018, n. 2860

La parte che ricorre per cassazione intendendo dolersi del mancato apprezzamento di fatti che avrebbero consentito l'esperimento della consulenza tecnica deve procedere alla loro specifica indicazione, essendo altresì onerata di individuare il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il «come» ed il «quando» tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività (conf. Cass. 23 marzo 2017, n. 7472).

Opposizione tardiva a decreto ingiutivo entro 40 giorni dalla conoscenza dell’atto.

Cass. Civ., sez. VI, 2 febbraio 2018, n. 2608

In caso di irregolare notificazione del decreto ingiuntivo, il termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. è di quaranta giorni dalla conoscenza dell'ingiunto, comunque avuta, dell'atto da opporre. Tale termine, previsto dall'art. 641 c.p.c., deve essere interamente assicurato, senza alcuna possibilità per il giudice di merito di valutare la "congruità" o comunque la "sufficienza" del tempo residuo intercorrente fra la conoscenza effettiva e la scadenza del termine per proporre opposizione tempestiva.

Prescrizione in tema di danni da trasfusione. Occorre distinguere la responsabilità contrattuale dell’Azienda Sanitaria da quella extracontrattuale del Ministero della Salute.

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 5 febbraio 2018, n. 2665

Il dies a quo di decorrenza della prescrizione non può essere successivo a quello della domanda di indennizzo, in quanto in quel momento si deve ritenere che il danneggiato abbia acquisito una sufficiente consapevolezza della malattia e della sua eziologia.

Vizi della sentenza e formulazione del ricorso in Cassazione

Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 5 febbraio 2018, n. 2746

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dai numeri 3 e 5 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di questione sotto profili incompatibili quali quelli della violazione o falsa applicazione di norma di legge e del vizio di motivazione" ( Cass. civ., Sez. Prima, Sent. 23 settembre 2011, n. 19443).

Violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e ricorso in Cassazione

Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 5 febbraio 2018, n. 2750

L'opera dell'interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d'ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. c.c., oltre che per vizi di motivazione nell'applicazione di essi: pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili (il secondo, ovviamente, sotto il regime del vecchio testo del n. 5 dell'art. 360, cod. proc. civ.), il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti. Di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea - anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente - la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d'una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d'argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (ex pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579. 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753; si veda anche, per la ricchezza di richiami, Cass., Sez. 6-3, n. 2988, 7/2/2013).

Equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo e competenza territoriale

Cass.- Civ., Sez. II, ordinanza 5 febbraio 2018, n. 2759

In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di collegamento stabilito dall'art. 11 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 3, comma primo, della legge 24 marzo 2001, n. 89, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto, anche nel caso in cui un segmento dello stesso si sia concluso dinanzi alla Corte di Cassazione, non ostandovi, sul piano lessicale, il termine "distretto" adoperato nell'art. 3 cit., il quale appartiene alla descrizione del criterio di collegamento e vale a delimitare un ambito territoriale in modo identico, quale che sia l'ufficio giudiziario dinanzi al quale il giudizio presupposto è iniziato e l'ordine giudiziario cui appartiene, in quanto ciò che viene in rilievo non è l'ambito territoriale di competenza dell'ufficio giudiziario, ma la sua sede (Cass., Sez. un., 6307/10).

Nullità da violazione dell’art. 183, comma 6, c.p.c. e relativa impugnazione della sentenza

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 2 febbraio 2018, n. 2626

Qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa con riferimento ad una questione preliminare di merito senza aver prima assegnato i termini di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., l'appellante che faccia valere tale nullità - una volta escluso che la medesima comporti la rimessione della causa al primo giudice - non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il fatto rilevante sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., e quali prove sarebbero state dedotte, poiché in questo caso il giudice d'appello è tenuto soltanto a rimettere le parti in termini per l'esercizio delle attività istruttorie non potute svolgere in primo grado.

Vizio di motivazione e ricorso in Cassazione

Cass. civ., Sez. I, sentenza 2 febbraio 2018, n. 2629

In cassazione è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. s.u. 7/04/2014, n. 8053).

Integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 2 febbraio 2018, n. 2637

L'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 cod. proc. civ.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado» (Cass., Sez. III, 26 gennaio 2010, n. 1535).

Appello: criteri di redazione

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 2 febbraio 2018, n. 2643

L'art. 342, comma 1, c.p.c., come nove/lato dall'art. 54 del di n. 83 del 2012 'coni, con modi'', dalla L n. 134 del 2012), non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella .precisazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (conf. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 5 maggio 2017, n. 10916).