Assistenza stragiudiziale e liquidazione compensi dell’avvocato

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 2 febbraio 2018, n. 2644

Le spese sostenute dalla vittima di un sinistro stradale per remunerare l'avvocato al quale si sia rivolta per avere assistenza stragiudiziale, costituiscono una ordinaria ipotesi di danno emergente, di cui all'art. 1223 c.c.; pertanto, come qualsiasi altra voce di danno, anche quella in esame sarà soggetta alle regole generali: e dunque - non sarà dovuto il risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (art. 1227, comma primo, c.c.); non sarà dovuto il risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227, comma secondo, c.c.); non sarà dovuto il risarcimento per le spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito (art. 1223 c.c.); nello specifico caso del danno consistito nella spesa sostenuta (o nel debito contratto) per l'assistenza legale stragiudiziale, stabilire se la vittima abbia speso o no somme eccessive è giudizio che va compiuto in base alle norme di legge che fissano la misura dei compensi dovuti agli avvocati per l'attività stragiudiziale.

Ricorso per dichiarazione di fallimento: notificazione e rinuncia dell’istante

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 2 febbraio 2018, n. 2660

Il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato presso la sede della società cancellata, ai sensi dell'art. 145, comma 1, c.p.c., non perdendo la società, a seguito della cancellazione, la sua capacità processuale in ambito concorsuale (conf. Cass. n. 5253/2017, n. 24968/2013). La desistenza dell'unico creditore istante comporta la revoca della sentenza di fallimento solo ove intervenuta anteriormente alla pubblicazione della sentenza di fallimento e non successivamente (conf. Cass. n. 8980/2016, n. 21478/2013).

Responsabilità per danni da cosa in custodia – Art. 2051 c.c.

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2477

L'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, ma opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale.
Il caso fortuito rappresentato da fatto naturale o del terzo è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però dal punto di vista oggettivo e della regolarità causale adeguata), senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza alla diligenza o meno del custode.
Le modifiche della struttura della cosa o le situazioni di pericolo determinate da fattori imprevedibili sono suscettibili di divenire, se non rimosse tempestivamente, nuove condizioni intrinseche della cosa, idonee a comportare la responsabilità della cosa.

Responsabilità per danni da cosa in custodia – Guardrail – Caso fortuito – Art. 2051 c.c. – Art. 2043 c.c. – Art. 1227 c.c.

Cass. Civ., sez. III, sentenza 1 febbraio 2018, n. 2480
Cass. Civ., sez. III, sentenza 1 febbraio 2018, n. 2481
Cass. Civ., sez. III, sentenza 1 febbraio 2018, n. 2482

- L'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
- la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
- il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e diventano, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode deve rispondere;
- il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 cod. civ., primo comma; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.

Responsabilità per danni da cosa in custodia – Art. 2051 c.c. – Concorso colposo causale del danneggiato

Cass. Civ., sez.III, ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2479

Nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 cod. civ., il caso fortuito, che può essere costituito anche dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento;
l'individuazione di una condotta colposa del danneggiato non consente di ritenere -per ciò stesso- integrato il caso fortuito, ove non emerga che sia risultato interrotto qualunque nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento;
la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, potendo elidere il nesso causale fra la cosa e l'evento o, in applicazione - anche officiosa - dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., integrare un concorso causale che giustifica la riduzione del risarcimento.

Servizi di investimento e obblighi informativi dell’intermediario finanziario

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2523

In tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante la prestazione individuale di "servizi di investimento", di cui all'art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 58 del 1998, cioè mediante attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, a condizioni diverse a seconda dell'acquirente e del momento in cui l'operazione è eseguita, la tutela del cliente è comunque affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 del citato d.lgs. n. 58 del 1998 e 26 e ss. del reg. Consob n. 11522 del 1998, applicabili "ratione temporis"(in tal senso, le pronunce 14884/2017 e 8733/2016, tra le tante).

Prove su “fatti negativi” e riparto onere probatorio

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2527

L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass. 14/07/2000, 9385, Cass. 11/01/2007, n. 384; Cass. 13/06/2013, n. 14854).

Medici specializzandi e diritto al risarcimento del danno da mancata attuazione della Direttiva 82/76/CEE: decorrenza del termine prescrizionale

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2528

Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 76/362/CEE, spettante ai soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati negli anni dal 1° gennaio 1983 all'anno accademico 1990-1991 in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha dato attuazione a tali direttive (Cass. 26/06/2013, n. 16104; Cass. 15/11/2016, n. 23199).

Nella pronuncia di rigetto dell’appello non rilevano eventuali statuizioni in merito all’inammissibilità dello stesso

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 2 febbraio 2018, n. 2530

Ove la Corte di merito non abbia statuito l'inammissibilità dell'appello proposto, rigettando, invece, lo stesso nel merito, pur evidenziandone, ad colorandum, un profilo di inammissibilità espressamente trascurato, con un passaggio argomentativo non costituente autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata e privo di ogni influenza sul dispositivo della stessa, la Corte territoriale non si è "spogliata" della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia e, pertanto, la pronuncia non può essere qualificata come di "inammissibilità".

Risultanze probatorie e sindacato di legittimità

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2531

L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (conf. Cass. 2 agosto 2016, n. 16056; v. anche Cass. 23 maggio 2014, n. 11511).