- L'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in
custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio
di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque
connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone
la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso,
indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche
intrinseche della prima;
- la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole
tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai
fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la
deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e
la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del
rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
- il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è
connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un
punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità
adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in
rapporto alle condizioni di tempo e diventano, col trascorrere del tempo
dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della
cosa, di cui il custode deve rispondere;
- il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è
connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione
dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in
interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado
di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche
ufficiosa - dell'art. 1227 cod. civ., primo comma; e deve essere
valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole
cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è
suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da
parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e
prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve
considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del
medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile
che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed
evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché
astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza
ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di
regolarità causale.