Come può ricavarsi dalla formulazione letterale del comma 1 dell'art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973 («sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti»), in particolare argomentando a contrario dall'inciso «privi di valide
ragioni economiche», al fine di escludere il carattere elusivo dell'operazione, è sufficiente al contribuente dimostrare che la stessa sia giustificata da «valide ragioni economiche», sia pure in via concorrente al perseguito risparmio fiscale. Occorre però che tali ragioni economiche siano «valide», ossia di carattere «non meramente marginale o teorico» perché in tal caso risulterebbero «inidonee a fornire una spiegazione alternativa dell'operazione rispetto al mero risparmio fiscale, e tali quindi da potersi considerare manifestamente inattendibili o assolutamente irrilevanti rispetto alla predetta finalità» (v. Cass. 29/09/2006, n. 21221; Cass. 21/4/2008, n. 10257). In tal senso possono dunque definirsi elusive le operazioni compiute «essenzialmente» (anche se non esclusivamente) per il conseguimento di un vantaggio fiscale, con ciò intendendosi rimarcare che, al fine di negare il carattere elusivo dell'operazione, non può attribuirsi rilievo alla compresenza purchessia di ragioni extrafiscali indipendentemente dalla loro effettiva rilevanza. Per converso non è però richiesto che tali ragioni extrafiscali oltre ad essere «valide» abbiano anche in concreto una rilevanza predominante ed assorbente ai fini del compimento dell'operazione e neppure che tale loro rilevanza sia almeno pari a quella del risparmio d'imposta, essendo solo necessario che non si tratti di scopi di rilevanza talmente ridotta da non potersi considerare quale attendibile (ossia, «valida») giustificazione concorrente. Né tale prova deve ritenersi necessariamente passare attraverso la dimostrazione che l'obiettivo non sia altrimenti perseguibile, trattandosi ben diversamente di dimostrare che la strada prescelta sia comunque più conveniente rispetto ad altre soluzioni e sia in tal senso sorretta da una «valida» ragione economica.