Danno da perdita del rapporto parentale: personalizzazione

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 21 gennaio 2018, n. 2372

Fattori rilevanti di personalizzazione del danno, oltre all'età della vittima e dei congiunti danneggiati, sono: la eventuale convivenza tra di essi, l'esistenza e il numero degli altri congiunti superstiti, nonché le eventuali circostanze idonee a dimostrare una speciale intensità del loro vincolo affettivo. A tal proposito si ricordi che, secondo l'id quod plerumque accidit (e fatta salva la sussistenza di ipotesi del tutto peculiari), che il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale possa manifestarsi in modo più intenso in caso di sussistenza di una situazione di convivenza tra congiunti rispetto all'ipotesi in cui tale convivenza non sussista. Altrettanto è a dirsi nel raffronto tra l'ipotesi di perdita dell'unico figlio o dell'unico fratello, e quindi di azzeramento totale del relativo rapporto parentale, rispetto all'ipotesi in cui esistendo più figli (o più fratelli), il rapporto parentale è perduto solo con riguardo al soggetto deceduto, ma rimane esistente con altri figli e/o altri fratelli.

Danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica

Cass. Civ., Sez. III, sentenza 31 gennaio 2018, n. 2376

Avuto riguardo alle valutazioni del c.t.u. circa l'incidenza dei postumi invalidanti sulla incapacità lavorativa specifica, come chiarito dalle citate pronunce delle Sezioni Unite, l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Nel caso di specie, la sentenza impugnata espressamente teneva conto della detta valutazione, ma riteneva motivatamente di prescinderne in quanto dato non decisivo ai fini del riconoscimento del chiesto danno da incapacità lavorativa specifica, ritenendo dirimente, in senso ostativo, la mancata dimostrazione che il soggetto leso «fosse nel suo lavoro più lento, lavorasse per meno ore o non potesse assumere tutti i lavori offertigli».

La mancata impugnazione del capo della sentenza che esclude l’invocabilità dell’art. 2051 c.c. impedisce al giudice d’appello di qualificare la fattispecie in termini di responsabilità oggettiva

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 31 gennaio 2018, n. 2380

I fatti rilevanti per l'affermazione della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. sono diversi da quelli necessari per proclamarla ex art. 2043 cod. civ., con la conseguenza che, se il giudice di primo grado abbia escluso l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. ed abbia negato la responsabilità del convenuto per difetto di colpa ex art. 2043 cod. civ., ed il soccombente non si sia doluto in appello della mancata applicazione dell'art. 2051 cod. civ., al giudice di appello non è consentito prescindere dall'indagine sull'elemento soggettivo dell'illecito ed affermare la responsabilità del convenuto in base alla sola considerazione del nesso eziologico tra cosa e danno ed alla mancanza di prova del fortuito, essendogli tanto impedito dai limiti della devoluzione segnati dall'atto di appello (ex art. 346 cod. proc. civ.) e risultando altrimenti la sentenza affetta dal vizio di ultrapetizione (art. 112 cod. proc. civ.) (v. Cass. 23/06/2009, n. 14622).

Notificazione cartella di pagamento

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 21 gennaio 2018, n. 2476

Per il perfezionamento della notificazione della cartella di pagamento, è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, con la precisazione che, persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ.

Elusione fiscale: le ragioni extrafiscali devono essere valide ma non necessariamente predominanti sul risparmio d’imposta

Cass. Civ., Sez. V, sentenza 30 gennaio 2018, n. 2240

Come può ricavarsi dalla formulazione letterale del comma 1 dell'art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973 («sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti»), in particolare argomentando a contrario dall'inciso «privi di valide ragioni economiche», al fine di escludere il carattere elusivo dell'operazione, è sufficiente al contribuente dimostrare che la stessa sia giustificata da «valide ragioni economiche», sia pure in via concorrente al perseguito risparmio fiscale. Occorre però che tali ragioni economiche siano «valide», ossia di carattere «non meramente marginale o teorico» perché in tal caso risulterebbero «inidonee a fornire una spiegazione alternativa dell'operazione rispetto al mero risparmio fiscale, e tali quindi da potersi considerare manifestamente inattendibili o assolutamente irrilevanti rispetto alla predetta finalità» (v. Cass. 29/09/2006, n. 21221; Cass. 21/4/2008, n. 10257). In tal senso possono dunque definirsi elusive le operazioni compiute «essenzialmente» (anche se non esclusivamente) per il conseguimento di un vantaggio fiscale, con ciò intendendosi rimarcare che, al fine di negare il carattere elusivo dell'operazione, non può attribuirsi rilievo alla compresenza purchessia di ragioni extrafiscali indipendentemente dalla loro effettiva rilevanza. Per converso non è però richiesto che tali ragioni extrafiscali oltre ad essere «valide» abbiano anche in concreto una rilevanza predominante ed assorbente ai fini del compimento dell'operazione e neppure che tale loro rilevanza sia almeno pari a quella del risparmio d'imposta, essendo solo necessario che non si tratti di scopi di rilevanza talmente ridotta da non potersi considerare quale attendibile (ossia, «valida») giustificazione concorrente. Né tale prova deve ritenersi necessariamente passare attraverso la dimostrazione che l'obiettivo non sia altrimenti perseguibile, trattandosi ben diversamente di dimostrare che la strada prescelta sia comunque più conveniente rispetto ad altre soluzioni e sia in tal senso sorretta da una «valida» ragione economica.

Vizio della notificazione della cartella non impugnata e sua sanatoria

Cass. Civ., Sez. V, ordinanza 30 gennaio 2018, n. 2243

Qualora il contribuente non abbia impugnato la cartella non validamente notificata (quale atto consequenziale) unitamente al ruolo (quale atto presupposto), ma solo quest'ultimo, il ricorso non ha prodotto una sanatoria retroattiva della stessa cartella notificata non in modo corretto, considerato che l'istituto del raggiungimento dello scopo può riguardare solo la fattispecie in cui oggetto d'impugnazione siano l'atto presupposto e l'atto consequenziale, con deduzioni delle difese nel merito relative alla pretesa tributaria (conf. Cass., ordinanza n. 19145/16).

Nota spese e liquidazione degli onorari in favore dell’avvocato

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 23 gennaio 2018, n. 2306

In presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma della I. n. 794 del 1942, art. 24 (Conf. Cass. 29 gennaio 2014, n. 1972; Cass. 29 maggio 2013, n. 13433; Cass. 8 agosto 2013, n. 18906; Cass. 30 marzo 2011, n. 7293; Cass. 30 ottobre 2009, n. 23059; Cass. 24 febbraio 2009, n. 4404).

Revocatoria fallimentare: onere probatorio

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 30 gennaio 2018, n. 2308

In materia di revocatoria fallimentare delle rimesse di conto corrente bancario dell'imprenditore poi fallito, la banca che eccepisce la natura non solutoria della rimessa, per l'esistenza alla data della stessa di un contratto di apertura di credito, ha l'onere di dimostrarne la stipulazione; tale prova può esser fornita per facta concludentia nel (solo) caso in cui risulti applicabile la deroga al requisito della forma scritta, prevista nelle disposizioni adottate dal Cicr e dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 117 del t.u.b., per essere stato tale contratto già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto (cfr. Cass. n. 19941/2006, Cass. n. 14470/2005). Nei rapporti con la procedura concorsuale, sia essa il fallimento sia essa l'amministrazione straordinaria, venendo in considerazione la posizione di soggetto terzo rispetto alla società debitrice, l'onere della prova del contratto deve essere assolto in considerazione delle caratteristiche del titolo di volta in volta richiamato. Nel caso di specie, doveva escludersi la rilevanza probatoria della documentazione prodotta in giudizio, trattandosi di mera corrispondenza tra le parti dal contenuto generico.

Questione di legittimità costituzionale dei presupposti dell’equa riparazione per l’irragionevole durata dei giudizi amministrativi

Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 29 gennaio 2018, n. 2097

Risulta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionalità dell'art. 54, comma 2, D.L. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, par.1, 13 e 46, par.1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nella parte in cui, relativamente ai giudizi pendenti alla data del 25 giugno 2008 e per il periodo successivo a tale data, subordina la proponibilità della domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata dei giudizi amministrativi alla previa presentazione dell'istanza di prelievo.

Ammissibilità di nuovi mezzi di prova nel giudizio d’appello

Cass. Civ., Sez. II, sentenza 29 gennaio 2018, n. 2095

In tema di giudizio di appello l'art. 345 III cpc, come modificato dalla legge n. 353/1990, nell'escludere l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, salvo che, nel quadro delle risultanze probatorie già acquisite, siano ritenuti indispensabili perché dotati di un'influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti sulla decisione finale della controversia, impone al giudice del gravame- tenuto conto delle allegazioni delle parti sulle ragioni che le rendano indispensabili e verificatene la fondatezza- di motivare espressamente sulla ritenuta attitudine, positiva o negativa, della nuova produzione a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi. L'indispensabilità della nuova produzione documentale in appello non va apprezzata limitatamente al momento della formazione delle preclusioni istruttorie di primo grado ma deve essere valutata in relazione allo sviluppo assunto dall'intero processo, comprensivo della sentenza di primo grado e di ciò che essa afferma a commento delle risultanze istruttorie (Cass. 17.2.1014 n. 3709); la produzione per la prima volta in appello è ammissibile in quanto indispensabile (Cass. 3.7.2014 n. 15228) e si può solo escludere l'indispensabilità della tardiva produzione non in grado di rovesciare la decisione di primo grado (S.U. n. 8203/2005).