Opposizione a cartella di pagamento e termine prescrizionale

Cass. Civ., Sez. V, ordinanza 26 gennaio 2018, n. 1997

La scadenza del termine - pacificamente perentorio, nel caso di specie - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della 1. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. (Cass., Sez. un., sentenza 17 novembre 2016, n. 23397). Ciò premesso il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrativo. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass., Sez. un., sentenza 17 novembre 2016, n. 23397).

Revoca di amministratore di s.p.a. e responsabilità della società

Cass. Civ., sez. I, sentenza 26 gennaio 2018, n. 2037

In caso di revoca dell'amministratore di società azionaria, alla responsabilità contrattuale ex art. 2383 cod. civ. relativa al lucro cessante per i compensi residui non percepiti, derivante dal fatto stesso del recesso senza giusta causa dal rapporto di amministrazione, può aggiungersi la responsabilità, sempre di natura contrattuale, per la violazione delle regole di buona fede e correttezza, oppure una responsabilità extracontrattuale della società, o di soggetti in concorso con essa, solo in presenza di condotte che costituiscano un quid pluris, diverso ed ulteriore, rispetto alla revoca in sé, come allorché le stesse ragioni esternate della revoca, in luogo che essere semplicemente insussistenti o inidonee a fondare il potere di recesso, oppure le concrete modalità della cessazione del rapporto, connotate da colpa o dolo, siano tali da ledere un diritto della persona (come onore, reputazione, identità personale, con le eventuali conseguenti ricadute patrimoniali) distinto dal diritto dell'amministratore alla prosecuzione della carica sino alla sua naturale scadenza.

Amministratore di s.r.l. e controllo dei documenti contabili

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 26 gennaio 2018, n. 2038

Compete anche al socio-amministratore di s.r.l. il diritto, previsto dall'art. 2476, secondo comma, cod. civ., di ricevere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri ed i documenti relativi alla gestione societaria compiuta dagli altri amministratori, cui egli non abbia in tutto o in parte partecipato.

Revocazione di sentenza

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 26 gennaio 2018, n. 2040

L'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza, non sussiste allorché la parte abbia denunciato l'erronea presupposizione dell'inesistenza di un giudicato, poiché questo, essendo destinato a fissare la "regola" del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e, conseguentemente, la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma attiene all'interpretazione delle norme giuridiche, mentre l'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti a giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali.

Giudicato interno

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 26 gennaio 2018, n. 2046

La regola della rilevabilità d'ufficio delle questioni, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che governano il sistema delle impugnazioni, nel senso che essa opera solo quando sulle suddette questioni non vi sia stata una statuizione anteriore, mentre, ove questa vi sia stata, i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questioni stesse solo se e in quanto esse siano state riproposte con l'impugnazione, atteso che altrimenti si forma il giudicato interno che ne preclude ogni ulteriore esame. Nel caso di specie, in assenza di una specifica pronuncia del Tribunale sulla questione della proponibilità della domanda per sussidiarietà dell'azione (art. 2042 c.c.), non si è formato il giudicato interno, sicché il giudice d'appello correttamente ha esaminato la questione de qua, essendovi controversia nel giudizio sulla fondatezza della domanda di ingiustificato arricchimento.

Imposta di registro: natura innovativa dell’art. 20 Dpr 131/1986, nella sua versione novellata

Cass. Civ., Sez. V, sentenza 26 gennaio 2018, n. 2007

L'art.1, comma 87, lett. a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (che ha novellato l'art. 20 Dpr 131/1986) non avendo natura interpretativa, ma innovativa, non esplica effetto retroattivo; conseguentemente, gli atti antecedenti alla data di sua entrata in vigore (1^ gennaio 2018) continuano ad essere assoggettati ad imposta di registro secondo la disciplina risultante dalla previgente formulazione dell'art. 20 d.P.R. 131/86. Alla norma non si può riconoscere l'effetto interpretativo di quella previgente poiché essa introduce dei limiti all'attività di riqualificazione giuridica della fattispecie che prima non erano previsti, fermo restando che l'amministrazione finanziaria può dimostrare la sussistenza dell'abuso del diritto previsto dall' art. 10 bis della legge 212/2000 (introdotto dal D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128), il quale, alla lettera a), attribuisce espressamente rilevanza al collegamento negoziale, ma nel solo ambito, appunto, dell'abuso del diritto e non più in quello della mera riqualificazione giuridica. Ne consegue che la riqualificazione dell'atto da registrare in base al mero contenuto dello stesso senza potere ricorrere ad elementi extratestuali o al collegamento con altri negozi può operare soltanto per gli atti successivi all'entrata in vigore del nuovo art. 20.

Improponibile la domanda risarcitoria del danneggiato che non mette a disposizione il mezzo

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 25 gennaio 2018, n. 1829

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale di veicoli a motore, a norma dell'art. 145 d.lgs. n. 209/2005 l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private.

Eccezioni espressamente o implicitamente disattese e appello incidentale

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 25 gennaio 2018, n. 1898

Per le eccezioni (anche di merito) espressamente o implicitamente disattese, risulta insufficiente la riproposizione nelle forme di cui all'art. 346 cod. proc. civ., occorrendo invece l'appello incidentale. E' stato infatti chiarito che con il termine «riproposizione» il legislatore ha inteso alludere alla prospettazione in appello di domande ed eccezioni che in tanto possono essere reiterate negli stessi termini in cui erano state avanzate dinanzi al primo giudice, in quanto sono state da quel giudice «non accolte», ma senza che egli le abbia considerate espressamente o implicitamente nella sua motivazione, e dunque senza che le valutazioni su di esse abbiano potuto determinare il contenuto della decisione e senza che l'omissione della pronuncia su di esse abbia giuocato un ruolo nella determinazione della decisione, occorrendo altrimenti la formulazione di una critica alla decisione impugnata, e dunque la proposizione dell'appello incidentale (cfr. Cass., Sez. Un., 19/04/2016, n. 7700; 12/05/2017, n. 11799). Nella specie, la necessità dell'appello incidentale emergeva dalla motivazione della sentenza di primo grado, che, nel rigettare l'opposizione allo stato passivo, non si era limitata a verificare la fondatezza della pretesa avanzata con l'istanza d'insinuazione al passivo, ma aveva specificamente esaminato l'eccezione d'improcedibilità del ricorso sollevata dal curatore nella fase di trattazione della causa, disattendendola: non può pertanto condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui, dato atto dell'avvenuto richiamo della questione pregiudiziale nella comparsa di costituzione dello appellato, ha ritenuto di poterla riesaminare, nonostante la mancata proposizione dell'appello incidentale, pervenendo, sul punto, a conclusioni opposte a quelle risultanti dalla sentenza di primo grado.

IRAP: non sussiste il requisito della “autonoma organizzazione” nel caso di impiego di un solo dipendente con mansioni esecutive

Cass. Civ., Sez. V, ordinanza 24 gennaio 2018, n. 1723

In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto della "autonoma organizzazione" richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Notificazione dell’avviso di liquidazione in caso di difformità tra residenza anagrafica e indirizzo comunicato nella dichiarazione dei redditi

Cass. Civ., Sez. V, sentenza 24 gennaio 2018, n. 1742

Nel caso di originaria difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi, la notificazione che si sia perfezionata presso l'indirizzo indicato nella dichiarazione dei redditi (anche quando, come nella specie, il perfezionamento della notifica avvenga tramite il meccanismo della compiuta giacenza dell'atto in casa comunale) deve considerarsi valida, nonostante che tale indicazione sia difforme (non importa se per da errore o per malizia) rispetto alle risultanze anagrafiche.