L’assenza di conclusioni sulla domanda di garanzia non vale come suo abbandono
Nel vigore dell'attuale art. 189 cod. proc. civ., che dopo la riforma della I. n. 353 del 1990 e successive modifiche, regola l'udienza di precisazione delle conclusioni, poiché la norma dice che le conclusioni debbono essere formulate nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ., il contenuto di conclusioni precisate in essa in modo più limitato di quelle di cui a dette sedi, con la mancata riformulazione di una domanda che lì era presente, potrebbe apparentemente considerarsi come significativo di un tacito abbandono di essa, perché la norma avalla la possibilità di limitare le conclusioni pregresse. Ma potrebbe anche suggerire l'idea opposta, perché potrebbe ex adverso opporsi che l'udienza di precisazione delle conclusioni esiga una specifica attività di riduzione dei petita. Anche nel sistema vigente l'attribuzione effettiva di un significato di abbandono alla mancata riproposizione, proprio per questa incertezza evidenzia allora che è corretto il criterio di esegesi della mancata riproposizione che esige la sua necessaria considerazione al lume di altri elementi della condotta processuale della parte. Avuto riguardo al caso di specie, tuttavia, si deve considerare che, allorquando la parte convenuta con la domanda principale abbia chiamato in garanzia un terzo per essere manlevata delle conseguenze della sua soccombenza sulla domanda principale, la circostanza che in sede di precisazione delle conclusioni essa si sia limitata a chiedere il rigetto di quest'ultima deve essere letta considerando che implica necessariamente la consapevolezza che il giudice potrebbe non accoglierla e che, dunque, la garanzia potrebbe venire in rilievo. Sicché, l'assenza di conclusioni sulla domanda di garanzia non può di per sé apparire significativa di un suo abbandono, ma anzi implica che quella domanda, per quell'eventualità, la si sia voluta mantenere.