L’assenza di conclusioni sulla domanda di garanzia non vale come suo abbandono

Cass. Civ., Sez. un., sentenza 24 gennaio 2018, n. 1785

Nel vigore dell'attuale art. 189 cod. proc. civ., che dopo la riforma della I. n. 353 del 1990 e successive modifiche, regola l'udienza di precisazione delle conclusioni, poiché la norma dice che le conclusioni debbono essere formulate nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ., il contenuto di conclusioni precisate in essa in modo più limitato di quelle di cui a dette sedi, con la mancata riformulazione di una domanda che lì era presente, potrebbe apparentemente considerarsi come significativo di un tacito abbandono di essa, perché la norma avalla la possibilità di limitare le conclusioni pregresse. Ma potrebbe anche suggerire l'idea opposta, perché potrebbe ex adverso opporsi che l'udienza di precisazione delle conclusioni esiga una specifica attività di riduzione dei petita. Anche nel sistema vigente l'attribuzione effettiva di un significato di abbandono alla mancata riproposizione, proprio per questa incertezza evidenzia allora che è corretto il criterio di esegesi della mancata riproposizione che esige la sua necessaria considerazione al lume di altri elementi della condotta processuale della parte. Avuto riguardo al caso di specie, tuttavia, si deve considerare che, allorquando la parte convenuta con la domanda principale abbia chiamato in garanzia un terzo per essere manlevata delle conseguenze della sua soccombenza sulla domanda principale, la circostanza che in sede di precisazione delle conclusioni essa si sia limitata a chiedere il rigetto di quest'ultima deve essere letta considerando che implica necessariamente la consapevolezza che il giudice potrebbe non accoglierla e che, dunque, la garanzia potrebbe venire in rilievo. Sicché, l'assenza di conclusioni sulla domanda di garanzia non può di per sé apparire significativa di un suo abbandono, ma anzi implica che quella domanda, per quell'eventualità, la si sia voluta mantenere.

Validità dei contratti bancari “monofirma”

Cass. Civ., Sez. un., sentenza 23 gennaio 2018, n. 1653

Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art.23 del d.lgs. 24/2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.

Notifica del precetto e spese

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1573

L'ordinanza di assegnazione, pur ritenendosi suscettibile di essere notificata unitamente al precetto in quanto titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato, può contenere un termine, decorrente dalla notifica, per effettuare il pagamento, sicché, in tale ipotesi, il terzo che adempia entro la scadenza non può essere tenuto a sopportare le spese del precetto, ove intimate, perché superflue e in quanto il credito (se ancora sussistente) non era eseguibile al momento del precetto stesso.

Responsabilità del vettore aereo: riparto dell’onere probatorio

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1584

Il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del vettore. Spetta a quest'ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l'avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004.

Responsabilità ex art. 2049 c.c. in caso di “distacco”

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1574

Nel caso in cui un dipendente sia messo a disposizione di soggetto diverso dal datore di lavoro, il responsabile ex art. 2049 è soltanto il soggetto che ha assunto in proprio la direzione e la vigilanza del lavoro stesso, facendolo eseguire. Detto principio di diritto segue il criterio del controllo, in forza del quale la ditta, presso la quale il lavoratore è distaccato, risponde del fatto illecito commesso dal lavoratore distaccato durante l'attività che lo stesso svolge sotto la vigilanza di detta ditta.

Responsabilità dell’avvocato-sostituto e copertura assicurativa

Cass. Civ., Sez. III, sentenza 23 gennaio 2018, n. 1580

A fronte dell'illecita attività dell'avvocato che, in sostituzione dell'unico avvocato incaricato dai clienti e senza l'autorizzazione dei clienti si sostituisca all'avvocato di fiducia compiendo attività processuali non autorizzate con esito pregiudizievole per i clienti stessi, i clienti possono agire direttamente nei confronti del sostituto per farne accertare la responsabilità. E' una azione diretta (art. 1717 c.c.) che trae la sua fonte dall'esercizio di un'attività direttamente pregiudizievole nella sfera dei clienti altrui da parte dell'avvocato non autorizzato, ed è un'azione diretta che consente ai clienti di far valere una responsabilità contrattuale del professionista, volta, nel caso in esame, al risarcimento dei danni. Dalla affermazione di responsabilità del professionista verso i danneggiati, perseguibile dai danneggiati con l'azione diretta, discende l'obbligo della sua assicurazione professionale di tenerlo indenne dalle conseguenze dannose provocate a terzi dallo svolgimento dell'attività professionale stessa. L'assicurazione professionale infatti risponde per ogni danno provocato dal professionista nell'esercizio della sua attività professionale, e qui siamo di fronte ad un danno certo ed è altrettanto certo che sia stato causato dall'attività professionale svolta, anche se senza incarico, in favore dei parenti delle vittime.

Risarcimento danno micropermanente (colpo di frusta) – Accertamento clinico strumentale e rigoroso criterio medico-legale

Cass. Civ., sez. III, sentenza 19 gennaio 2018, n. 1272

In materia di risarcimento del danno c.d. micropermanente, l'art. 139, comma 2, del decr. legisl. n. 209/2005, nel testo modificato dall'art. 32, comma 3-ter, del d.l. n.1/2012, inserito dalla legge di conversione n. 27/2012, va interpretato nel senso che l'accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi e oggettivi criteri medico-legali; tuttavia l'accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l'unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale.

La Claim’s made nuovamente al vaglio delle Sezioni Unite

Cass., Sez. III, ordinanza 19 gennaio 2018, n. 1465

a) Nell’assicurazione della responsabilità civile è consentito alle parti convenire che per “sinistro” debba intendersi, sia ai fini del pagamento dell’indennizzo sia a tutti gli altri fini contrattuali, un evento diverso dalla determinazione di un danno a terzi da parte dell’assicurato-responsabile, come la circostanza che il danneggiato abbia domandato il risarcimento all'assicurato-responsabile? b) Il patto atipico di esclusione dell’indennizzo per le richieste postume (cd. clausola “claim’s made”), nella parte in cui esclude il diritto dell’assicurato all’indennizzo ove la richiesta di risarcimento gli pervenga dal terzo dopo la scadenza del contratto, deve considerarsi o meno convenzione diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 1322 c.c.?

Regolamento di competenza

Cass. Civ., Sez. un., sentenza 18 gennaio 2018, n. 1202

"È inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio nel caso in cui il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, neghi di essere competente per materia e ritenga che la competenza sulla causa sia regolata solo ratione valoris, giacché in tale occorrenza l'eventuale decisione di accoglimento del regolamento da parte della Corte di cassazione, in quanto necessariamente contenente - ex art. 49, comma 2, cod. proc. civ. - anche l'individuazione del giudice competente per valore, non essendovi alcun giudice competente per materia, sostanzialmente produrrebbe il medesimo effetto d'un regolamento di competenza d'ufficio ratione valoris, che invece l'art. 45 cod. proc. civ. non accorda per insindacabile scelta di merito legislativo".

Valida la cartella esattoriale priva di firma del funzionario

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 22 gennaio 2018, n. 1545

Il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio — al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana — non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente, infatti, l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene.