Ipoteca e ammissione al passivo fallimentare

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 2 novembre 2017, n. 26058

“L'ammissione al passivo fallimentare di un credito in via ipotecaria non presuppone che il bene oggetto dell'ipoteca sia attualmente presente alla massa fallimentare, non potendosi escludere la sua acquisizione successiva all'attivo fallimentare; ne consegue che è a tal fine sufficiente, in sede di verifica dello stato passivo, l'accertamento dell'esistenza del credito e della correlativa causa di prelazione, dovendosi demandare alla successiva fase del riparto la verifica della sussistenza o meno dei beni stessi (Cass. civ. S.U. n. 16060 del 20 dicembre 2001; Cass. civ. sezione 1 n. 4565 del 27 marzo 2003; Cass. civ. sez. 1, n. 17329 del 18 luglio 2017). L'avente diritto, che vanti iscrizione ipotecaria sul bene stesso, è in grado pertanto di far valere, sin dalla prima domanda di insinuazione, il proprio diritto di credito in via ipotecaria, e non chirografaria - anche se la condizione di efficacia cui è soggetta la garanzia reale (nella specie la definizione del giudizio revocatorio proposto dalla curatela) non si sia, all'epoca della domanda di insinuazione, ancora verificata in senso positivo per il creditore”

Rivalsa avverso l’assicurato che sia anche passeggero e vittima del sinistro

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 19 gennaio 2018, n. 1269

- Nel sistema del diritto dell'Unione Europea, in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, ai fini del diritto ad ottenere il risarcimento dell'assicuratore, la qualità di vittima-avente diritto al risarcimento prevale su quella di assicurato responsabile. Ne consegue che, allorché esse qualità si concentrino sulla medesima persona, la prima prevale sulla seconda e deve pertanto riconoscersi all'assicurato il diritto ad essere risarcito dalla compagnia assicurativa, come se si tratti di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente. - Ai fini della copertura assicurativa è irrilevante il fatto che la vittima si identifichi con il proprietario del veicolo (il quale, al momento del sinistro si trovi a viaggiare sullo stesso come passeggero, dopo aver autorizzato un'altra persona a mettersi alla guida), la cui posizione giuridica va assimilata a quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente. - Il diritto alla copertura assicurativa dell'assicurato-proprietario del veicolo che abbia preso posto nel medesimo come passeggero, non può essere escluso in ragione della sua corresponsabilità nella causazione del danno, salva, ovviamente, la necessità di tenere conto del suo eventuale concorrente comportamento colposo in funzione della diminuzione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c. - La prevalenza della qualità di vittima-avente diritto al risarcimento sulla qualità di assicurato-responsabile rileva anche in relazione alla legittimazione passiva all'azione di regresso, eventualmente attribuita dalle disposizioni nazionali alla compagnia assicurativa, in funzione di consentirle di ottenere dall'assicurato il rimborso di quanto eventualmente pagato alla vittima a titolo di risarcimento. Ne consegue che nei confronti dell'assicurato-proprietario non può essere esercitata tale azione allorchè egli sia anche passeggero-vittima del sinistro, posto che altrimenti gli verrebbe tolto per effetto del regresso quanto da lui conseguito per effetto del risarcimento. - L'esclusione della legittimazione passiva all'azione di regresso dell'assicurato-responsabile, che sia anche vittima del sinistro, vale anche nell'ipotesi in cui l'assicuratore intenda opporre la clausola di esclusione dalla copertura assicurativa fondata sul fatto che il veicolo era condotto da persona non abilitata o in stato di ebbrezza, residuando tale legittimazione soltanto nell'ipotesi in cui la vittima stessa fosse a conoscenza del fatto che il veicolo era stato rubato.

Incapacità a testimoniare del litisconsorte

Cass. Civ., sez. II, sentenza 5 gennaio 2018, n. 167

L'incapacità a deporre prevista dall'art. 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso - salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste -, né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio. In particolare, è incapace a testimoniare il teste legittimato a proporre un intervento litisconsortile nello stesso giudizio in cui è chiamato a testimoniare.

Il danno da perdita della vita non è configurabile

Cass. Civ., Sez. III, sentenza 17 gennaio 2018, n. 909

"In caso di morte cagionata da un illecito, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis del pregiudizio consistente nella perdita della vita, in ragione dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio". "L'ammissibilità della censura avente ad oggetto l'erronea o la mancata applicazione dei parametri tabellari in sede di liquidazione del danno, presuppone non solo che la questione sia già stata posta nel giudizio di merito, ma anche che il ricorrente abbia versato in atti le tabelle".

Omesso esame di fatto storico decisivo

Cass. Civ., sez. III, sentenza 17 gennaio 2018, n. 904

L'art. 360 n. 5 c.p.c. - come riformulato dall'art. 54 d.l. n. 83 del 2012 ed applicabile alle sentenze pubblicate dal 11 settembre 2012 - introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti o abbia carattere decisivo, (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli articoli 366, comma primo, n. 6, e 369, comma secondo, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Forma dei contratti richiamati da contratti stipulati per iscritto

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 22 novembre 2017, n. 27836

“In materia di disciplina della forma dei contratti bancari, la L. n. 154 del 1992, art. 3, comma 3, e, successivamente, l'art. 117, comma 2, t.u.l.b., abilita la Banca d'Italia, su conforme Delibera del CICR, a stabilire che "particolari contratti" possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, sicchè quanto da queste autorità stabilito circa la non necessità della forma scritta "in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto" deve essere inteso nel senso che l'intento di agevolare "particolari modalità della contrattazione" non comporta - in una equilibrata visione degli interessi in campo - una "radicale" soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi la necessaria indicazione, nel "contratto madre", delle condizioni economiche a cui sarà assoggettato il "contratto figlio”

Danno non patrimoniale da morte del congiunto

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 17 gennaio 2018, n. 907

Il danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, quale tipico danno-conseguenza non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa) e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento; tuttavia trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire. La sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti e di ogni ulteriore circostanza allegata.

Danno da perdita del rapporto parentale

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 17 gennaio 2018, n. 913

Nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso e ulteriore da quello legato alla perdita del rapporto parentale, non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti il dolore morale per la perdita subita e per quella relativa alle abitudini quotidiane connesse al rapporto con il congiunto scomparso, ma esige unicamente la dimostrazione (al fine della necessaria personalizzazione del risarcimento) di fatti espressivi di una sofferenza soggettiva straordinariamente differente e irriducibile a quella ordinariamente connessa a un evento simile, nonché la prova di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare in modo specifico e circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche (cfr. Cass., Sez. III. sentenza 19 ottobre 2016, n. 21060).

Le Tabelle di Milano e la possibilità del giudice di quantificare “diversamente” il danno non patrimoniale

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 17 gennaio 2018, n. 911

Nella liquidazione del danno non patrimoniale, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire, non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Tale uniformità di trattamento può certamente ritenersi garantita dal riferimento al criterio di liquidazione predisposto attraverso le tabelle del Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale (e al quale la Suprema Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.), salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito. Ove si accerti l'incongruenza del ragionamento posto a fondamento della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale - ricorrendo a Tabelle diverse da quelle di Milano, cui deve riconoscersi portata nazionale - deve essere disposta la cassazione sul punto della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito per la liquidazione del danno non patrimoniale.

Il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 17 gennaio 2018, n. 917

Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa non consegue automaticamente all'accertamento dell'invalidità permanente ma presuppone che il danneggiato fornisca la prova di svolgere, al momento dell'infortunio, un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, la medesima attività con pari reddito né una capacità lavorativa generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali.