Ipoteca e ammissione al passivo fallimentare
“L'ammissione al passivo fallimentare di un credito in via ipotecaria non presuppone che il bene oggetto dell'ipoteca sia attualmente presente alla massa fallimentare, non potendosi escludere la sua acquisizione successiva all'attivo fallimentare; ne consegue che è a tal fine sufficiente, in sede di verifica dello stato passivo, l'accertamento dell'esistenza del credito e della correlativa causa di prelazione, dovendosi demandare alla successiva fase del riparto la verifica della sussistenza o meno dei beni stessi (Cass. civ. S.U. n. 16060 del 20 dicembre 2001; Cass. civ. sezione 1 n. 4565 del 27 marzo 2003; Cass. civ. sez. 1, n. 17329 del 18 luglio 2017). L'avente diritto, che vanti iscrizione ipotecaria sul bene stesso, è in grado pertanto di far valere, sin dalla prima domanda di insinuazione, il proprio diritto di credito in via ipotecaria, e non chirografaria - anche se la condizione di efficacia cui è soggetta la garanzia reale (nella specie la definizione del giudizio revocatorio proposto dalla curatela) non si sia, all'epoca della domanda di insinuazione, ancora verificata in senso positivo per il creditore”