La liquidazione del danno morale non costituisce duplicazione risarcitoria

Cass. Civ., Sez. III, sentenza 17 gennaio 2018, n. 901

Al di fuori del circoscritto ed eccezionale ambito delle micro-permanenti, l'aumento personalizzato del danno biologico è circoscritto agli aspetti dinamico relazionali della vita del soggetto in relazione alle allegazioni e alle prove specificamente addotte, del tutto a prescindere dalla considerazione (e dalla risarcibilità) del danno morale. Senza che ciò costituisca alcuna "duplicazione risarcitoria". In altri termini, se le tabelle del danno biologico offrono un indice standard di liquidazione, l'eventuale aumento percentuale sino al 30% sarà funzione della dimostrata peculiarità del caso concreto in relazione al vulnus arrecato alla vita di relazione del soggetto. Altra e diversa indagine andrà compiuta in relazione alla patita sofferenza interiore. Senza che alcun automatismo risarcitorio sia peraltro predicabile. Il sistema risarcitorio del danno non patrimoniale, così inteso, conserva, dunque, una sua intima coerenza, e consente l'applicazione dei criteri posti a presidio della sua applicazione senza soluzioni di continuità o poco ragionevoli iati dovuti alla specifica tipologia di diritti costituzionalmente tutelati. Ogni vulnus arrecato ad un interesse tutelato dalla Carta costituzionale si caratterizza, pertanto, per la sua doppia dimensione del danno relazionale/proiezione esterna dell'essere, e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza. [...] Tale ricostruzione della morfologia del danno non patrimoniale trova, oggi, definitiva quanto inequivoca conferma nella nuova formulazione dell'art. 138 del Codice delle Assicurazioni (contenuta nella Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato definitivamente il 2 agosto 2017) dove, dopo la oltremodo significativa modificazione della stessa rubrica della noma (che non discorre più di danno biologico, ma di danno non patrimoniale, così spostando definitivamente l'asse del ragionamento probatorio dal solo danno alla salute a tutti gli altri danni conseguenti alla lesione di un diritto costituzionale) si legge, testualmente, alla lettera e), che "al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione".

Validità del contratto-quadro sottoscritto dal solo cliente

Cass. Civ., Sez. un., sentenza 16 gennaio 2018, n. 898

"Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art. 23 del d.lgs. 24/2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti".

Responsabilità amministratori e sindaci di società

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 16 gennaio 2018, n. 832

“L’azione di responsabilità promossa contro gli organi della società, ai sensi dell’art. 2393 cod. civ., instaura un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo, ravvisandosi un’obbligazione solidale passiva tra gli amministratori ed i sindaci (salvo allorché l’accertamento della responsabilità di uno di essi presupponga necessariamente quella degli altri, come nel caso di imputazione per omessa vigilanza) con la conseguenza che, in caso di azione originariamente rivolta contro una pluralità di amministratori e sindaci di una società, essi non devono necessariamente essere parti in ogni successivo grado del giudizio”

Azione di responsabilità dell’intermediario finanziario e onere della prova

Cass. Civ., Sez. III, sentenza 11 luglio 2017, n. 17080

“Ove sia dedotta in giudizio l’obbligazione risarcitoria per responsabilità contrattuale la circostanza specifica di inadempimento è identificativa del diritto di credito e pertanto ne integra il fatto costitutivo che tuttavia il creditore ha solo l’onere di allegare, e non anche di provare. La ragione specifica di inadempienza non può pertanto essere ridotta a “chiarimento” dell’inadempienza o ad allegazione del debitore (ai fini della prova della sua esclusione), come intende, errando, il ricorrente, ma è elemento costitutivo del credito risarcitorio che è sufficiente e allo stesso tempo necessario che il creditore alleghi”

Violazione di obblighi informativi a carico dell’intermediario finanziario e sue conseguenze rimediali

App. Bari, Sez. II civ., sentenza 29 agosto 2017, n. 1179

“La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale della banca intermediaria deve ritenersi fondata laddove non risulti provato il rispetto, da parte della banca stessa, dei prescritti obblighi informativi e a tal fine la dichiarazione resa dal cliente di avere ricevuto esaustiva informazione sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell’operazione è inidonea ad assolvere agli obblighi informativi imposti all’intermediario, integrando un’affermazione del tutto riassuntiva e generica circa l’avvenuta completezza dell’informazione sottoscritta dal cliente”