Deve escludersi la responsabilità dell'ente comunale per i danni causati dalla caduta in una buca presente sul manto stradale, nel caso in cui il danneggiato conosca lo stato dei luoghi e non abbia prestato la dovuta attenzione mentre scendeva dall'auto.
Nel caso di specie, è stata attribuita correttamente valenza confessoria alle dichiarazioni rese dal danneggiato in sede di interrogatorio formale (" il sinistro è avvenuto in pieno giorno, con
visibilità buona" ; "io guardavo la strada" ; " nessun ostacolo impediva la
visione dei luoghi" "via Balduina è piena di buche" ). Ciò in quanto la valutazione delle dichiarazioni rese dalla parte in sede di
interrogatorio formale, ove sostenuta da motivazione congrua e logica non è
censurabile in sede di legittimità e risponde, comunque, alla regola che, ove la
parte riferisca fatti ( a se sfavorevoli ) le sue dichiarazioni hanno valore
confessorio.
Nel caso in esame, le censure contenute nel ricorso - in parte
inammissibili perché tendenti ad ottenere rivalutazioni di merito della
controversia, in parte manifestamente infondate ed, oltre tutto, relative ad una sentenza che aveva respinto
la domanda di revocazione rispetto al una pronuncia d'appello conforme a
quella di primo grado - devono ritenersi tanto erronee da non essere
compatibili con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve
universalmente garantire l'accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti ( cfr.
art. 6 CEDU ) e, dall'altra, deve tener conto del principio costituzionalizzato
della ragionevole durata del processo ( art. 111 Cost. ) e della necessità di
creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e
defatigatorie: in tale contesto la Suprema Corte condanna il ricorrente al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96 ult. comma c.p.c.
Infatti, ai fini
della condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. può costituire abuso
del diritto all'impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato
su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza
impugnata, o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una
mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia,
oppure fondato sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360 n° 5 cpc, ove sia applicabile, ratione temporis, l'art. 348ter u.co cpc che ne esclude la
invocabilità.
In tali ipotesi, il ricorso per cassazione integra un ingiustificato sviamento del
sistema giurisdizionale, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti ed alla
risposta alle istanze di giustizia, ma destinato soltanto ad aumentare il
volume del contenzioso e, conseguentemente, a ostacolare la ragionevole
durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per
il buon andamento della giurisdizione.