In tema
di responsabilità professionale del medico chirurgo, un' accurata ricognizione
del complesso rapporto intercorrente tra la fattispecie del nesso causale e
quella della colpa, con specifico riferimento ai rispettivi, peculiari profili
probatori, consente la enunciazione dei seguenti principi: 1) il nesso di
causalità è elemento strutturale dell'illecito che deve provare l'attore
deducente, e pertanto corre - su di un piano strettamente oggettivo e secondo
una ricostruzione logica di tipo sillogistico - tra un comportamento (dell'autore
del fatto) astrattamente considerato (e non ancora utilmente qualificabile in
termini di "damnum iniuria datum) e l'evento; 2) nell'individuazione di tale
relazione primaria tra condotta ed evento, si prescinde, in prima istanza, da
ogni valutazione di prevedibilità, tanto soggettiva quanto "oggettivata", da
parte dell'autore del fatto, essendo il concetto logico di "previsione" insito nella
categoria giuridica della colpa (elemento qualificativo dell'aspetto soggettivo
del torto, la cui analisi si colloca in una dimensione temporale successiva in
seno alla ricostruzione della complessa fattispecie dell'illecito); 3) il nesso di
causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni
comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia
generato, o anche solo contribuito a generare, tale obbiettiva relazione col
fatto deve considerarsi "causa" dell'evento stesso; 4) il nesso di causalità
giuridica è, per converso, relazione eziologica per cui i fatti sopravvenuti, di per
sé soli idonei a determinare l'evento, interrompono il nesso con il fatto di tutti
gli antecedenti causali precedenti; 5) la valutazione del nesso di causalità
giuridica, tanto sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti
fattuali, quanto sotto l'aspetto della individuazione del "novus actus
interveniens", va compiuta secondo criteri a) di probabilità scientifica, ove
questi risultino esaustivi; b) di logica, se appare non praticabile (o
insufficientemente praticabile) il ricorso a leggi scientifiche di copertura; con
l'ulteriore precisazione che, nell'illecito omissivo, l'analisi morfologica della
fattispecie segue un percorso affatto speculare - quanto al profilo probabilistico
- rispetto a quello commissivo, dovendosi, in altri termini, accertare il
collegamento evento/comportamento omissivo in termini di probabilità inversa,
onde inferire che l'incidenza deI comportamento omesso si pone in relazione
non/probabilistica con l'evento (che, dunque, si sarebbe probabilmente
avverato anche se il comportamento fosse stato posto in essere), a
prescindere, ancora, dall'esame di ogni profilo di colpa intesa nel senso di
mancata previsione dell'evento e di inosservanza di precauzioni doverose da
parte dell'agente (conf. cass., Sez. III, sentenza n. 7997 del 18/04/2005; Cass., Sez. III, sentenza n. 3704 de I 15/02/2018; Cass., Sez. III, ordinanza n. 23197 del 27/09/2018).