Non opera la sospensione in caso di azione risarcitoria promossa dopo la pronuncia di primo grado nel processo penale in cui il danneggiante sia imputato

Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 21 maggio 2019, n. 13661 (Rel. Perrino);
Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 21 maggio 2019, n. 13662 (Rel. Perrino)

In tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, i casi di sospensione necessaria previsti dall'art. 75, comma 3, c.p.p., che rispondono a finalità diverse da quella di preservare l'uniformità dei giudicati, e richiedono che la sentenza che definisca il processo penale influente sia destinata a produrre in quello civile il vincolo rispettivamente previsto dagli artt. 651, 651 -bis, 652 e 654 c.p.p., vanno interpretati restrittivamente, di modo che la sospensione non si applica qualora il danneggiato proponga azione di danno nei confronti del danneggiante e dell'impresa assicuratrice della responsabilità civile dopo la pronuncia di primo grado nel processo penale nel quale il danneggiante sia imputato".

Avviso di accertamento per importi superiori a quelli oggetto del processo verbale di constatazione e poteri del giudice tributario

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 17 maggio 2019, n. 13490 (Rel. Gori)

In tema di contraddittorio e di poteri del giudice tributario, non sussiste alcuna lesione del diritto di difesa per il solo fatto che la ripresa ad imposizione contenuta nell'avviso di accertamento sia per importi superiori a quelli oggetto del prodromico processo verbale di constatazione, in quanto l'atto impositivo non dipende necessariamente dal p.v.c., perché solo in esso si esterna ciò che viene constatato ed accertato dall'amministrazione finanziaria, ed è al rispetto del contenuto dell'atto impositivo che è tenuto il giudice tributario.

Ricorso per Cassazione e prova di resistenza

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 17 maggio 2019, n. 13479 (Rel. Positano)

Non viene superata la c.d. " prova di resistenza" quando la data di notifica del ricorso è successiva al termine di 60 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza impugnata. Al riguardo, è stato infatti condivisibilmente affermato che "pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima (adempimento prescritto dall'art. 369, secondo comma, numero 2, cod. proc. civ.), il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ."(Cass. 17066/2013); pertanto, il ricorso è stato dichiarato improcedibile.

Distanza di sicurezza: si presume la responsabilità del conducente tenuto a rispettarla, a meno che non sia in grado di fornire una prova liberatoria

Tribunale di Catania, sez. V civ., sentenza 8 maggio 2019, n. 1939 (g. A. I. Artino)

Ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza. Ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.

Procura a margine del ricorso in Cassazione: è speciale – e perciò valida – anche se non contiene riferimenti specifici

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 7 maggio 2019, n. 11894 (rel. A. Scrima)

Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso od alla sentenza contro la quale si rivolge, poiché il carattere di specialità è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce (cfr. Cass. 1/09/2014, n. 18468; v. anche Cass., ord., 22/01/2015, n. 1205).
Nel caso di specie, è valida la procura posta a margine del ricorso, pur se contiene meri riferimenti "ad ogni stato e grado" della "procedura di cui al presente atto".

Art. 141 CdA – Azione diretta solo per il terzo trasportato – Esclusa estensione ai congiunti

Trib. Catania, sez. V, sentenza 30 aprile 2019, n. 1748 (g. G. Cataldo)
Cass. Civ., sez. III, sentenza 8 febbraio 2019, n. 3729 (rel. C. Valle)

Il terzo trasportato è il solo legittimato ad agire con l'azione diretta di cui all'art. 141 CdA, mentre non possono fare ricorso a tale strumento speciale ex art. 141 cit. i congiunti del trasportato per il risarcimento del danno patito, iure proprio, a cagione del decesso del parente trasportato.

Rassegna giurisprudenziale in tema di insidia e caso fortuito su tratto autostradale: orientamento del foro di Messina

Giudice di Pace di Messina, sentenza 25 marzo 2019, n. 504 (g. G. Barresi)
Giudice di Pace di Messina, sentenza 2 aprile 2019, n. 563 (g. S. Costantino)
Giudice di Pace di Messina, sentenza 4 marzo 2019, n. 397 (g. A. Sidoti)
Giudice di Pace di Messina, sentenza 15 marzo 2019, n. 438 (g. F. Panarello)
Giudice di Pace di Messina, sentenza 12 settembre 2018, n. 1640 (g. E. Ramatelli)

Le peculiarità dell'applicazione dell'art. 2051 c.c. all'ente pubblico vanno individuate non tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su di esso e sul comportamento degli utenti, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno, secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.) o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi non conoscibili, né eliminabili, con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita di olio ad opera di un veicolo di passaggio, abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici o altro).
Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ex art. 2051 c.c., essendo il custode certamente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi "fortuito", quanto meno finchè non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire per eliminarlo.

Randagismo: la responsabilità dell’ente custode si fonda sull’art. 2043 c.c.

Trib. Marsala, sentenza 30 aprile 2019, n. 423

La responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c., e non dalle regole di cui all'art. 2052 c.c. e, quindi, non è sufficiente - per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale randagio - individuare semplicemente l'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile - anche in considerazione della possibilità di spostamento di tali animali - un controllo del territorio così penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi. Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dall'attore che, nel caso di specie, la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile, e che l'omissione di tali condotte sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e c'è nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura). Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dai principi generali della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051,2052 e 2053 c.c. (Cass. Civ. sez. VI, 14/05/2018, n. 11591)

Inammissibile il regolamento di competenza avverso il provvedimento che provveda sull’istanza di astensione del giudice

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 26 aprile 2019, n. 11331 (Rel. De Stefano)

è inammissibile il regolamento di competenza avverso qualunque provvedimento che provveda sull'istanza di astensione del giudice ed a maggior ragione ove, rigettandola, comporti la prosecuzione del processo, perché - fermo restando che un eventuale vizio causato dall'incompatibilità del giudice o dall'omessa sospensione quando invece dovuta può convertirsi in motivo di nullità della sentenza, da far valere con gli ordinari mezzi di gravame avverso quest'ultima - un tale provvedimento non ha natura decisoria e perché le questioni attinenti all'astensione del giudice, per obbligo o per opportunità, non vengono in rilievo nell'ordinamento processuale sotto il profilo della competenza, dovendosi per i criteri di ripartizione di quest'ultima fare riferimento soltanto all'ufficio al quale il giudice appartiene o che esso riveste e non ai suoi rapporti con la lite o con i litiganti.

Il dovere di vigilanza degli amministratori di s.p.a. sull’andamento della gestione

Cass. Civ., Sez. II, sentenza 17 aprile 2019, n. 10750 (Rel. Criscuolo)

L'art. 2392 c.c., nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 6 del 2003, impone a tutti gli amministratori di società per azioni un dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione, che non viene meno nella ipotesi di attribuzioni proprie di uno o più amministratori, restando anche in tal caso a carico dei medesimi l'onere della prova di essersi diligentemente attivati per porre rimedio alle illegittimità rilevate (cfr. Cass. n. 6998/2018; Cass. n. 22848/2015; Cass. n. 4114/2016).