Responsabilità sanitaria da errata diagnosi: ctu e danni risarcibili

Cass. Civ., Sez. III, sentenza 15 aprile 2019, n. 10424 (Rel. Guizzi)

In materia di responsabilità sanitaria, "la consulenza tecnica è di norma «consulenza percipiente» a causa delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie, non solo per la comprensione dei fatti, ma per la rilevabilità stessa dei fatti, i quali, anche solo per essere individuati, necessitano di specifiche cognizioni e/o strumentazioni tecniche; atteso che, proprio gli accertamenti in sede di consulenza offrono al giudice il quadro dei fattori causali entro il quale far operare la regola probatoria della certezza probabilistica per la ricostruzione del nesso causale" (così, in motivazione, Cass. Sez. III, sentenza 20 ottobre 2014, n. 22225).

In presenza di colpevoli ritardi nella diagnosi di patologie ad esito infausto, l'area dei danni risarcibili non si esaurisce, [...], nel pregiudizio recato alla integrità fisica del paziente (privato, in ipotesi, della possibilità di guarigione o, in alternativa, di una più prolungata - e qualitativamente migliore - esistenza fino all'esito fatale), ma include la perdita di un "ventaglio" di opzioni, con le quali affrontare la prospettiva della fine ormai prossima, ovvero "non solo l'eventuale scelta di procedere (in tempi più celeri possibili) all'attivazione di una strategia terapeutica, o la determinazione per la possibile ricerca di alternative d'indole meramente palliativa, ma anche la stessa decisione di vivere le ultime fasi della propria vita nella cosciente e consapevole accettazione della sofferenza e del dolore fisico (senza ricorrere all'ausilio di alcun intervento medico) in attesa della fine", giacché, tutte queste scelte "appartengono, ciascuna con il proprio valore e la propria dignità, al novero delle alternative esistenziali" (così, nuovamente, Cass. Sez. III, ordinanza n. 7260/2018).

Responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale e accertamenti di merito

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 23 aprile 2019, n. 11189 (Rel. Cirillo)

In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze Cass. 23 febbraio 2006, n. 4009, Cass. 25 gennaio 2012, n. 1028 e Cass. 30 giugno 2015, n. 13421, nonché l'ordinanza 22 settembre 2017, n. 22205).

Notifica PEC nulla se l’indirizzo non è estratto da pubblico registro (REGINDE)

Cass. Civ., sez. VI, 5 aprile 2019, n. 9562 (rel. L. Esposito)

In tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis c.p.c. e dell'art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro. Ne consegue, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario (cfr. Cass. n. 13224 del 25/05/2018; Cass. n. 11574 del 11/05/2018).

Il valore probatorio del rapporto della polizia municipale

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 1 aprile 2019, n. 9037 (Rel. Scalisi)

L'atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.

Perdita di chance e responsabilità medica

Cass. Civ., Sez. III, sentenza 7 marzo 2019, n. 6593 (Rel. Sestini)

L'esclusione di qualsiasi profilo di condotta colposa dei sanitari dell'ospedale non consente di «prendere in considerazione la possibilità di soluzioni alternative che avrebbero consentito un prolungamento e/o una migliore qualità della vita del paziente e, quindi, della sussistenza di pregiudizi in tal senso risarcibili»: va rimarcato, infatti, che anche il danno da perdita di chances terapeutiche presuppone l'esistenza di una condotta colposa - commissiva od omissiva- che integri la causa del pregiudizio.

Infortunio sportivo subito da studente e responsabilità della struttura scolastica

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 10 aprile 2019, n. 9983 (Rel. Scarano)

In caso di infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, incombe al medesimo dare la prova dell'illecito commesso da altro studente, quale fatto costitutivo della sua pretesa, laddove è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, cioè l'inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto ( v. Cass., 8/4/2016, n. 6844 ), ivi ricompresa l'illustrazione della difficoltà dell'attività o del relativo passaggio e predisporre cautele adeguate affinché gli stessi, se affrontati, possano essere svolti da tutti i partecipanti in condizioni di sicurezza (v. Cass., 28/7/2017, n. 18903).

Bigenitorialità: il genitore non collocatario ha diritto alla frequentazione infrasettimanale del figlio in tenera età

Cass. Civ., sez. I, ordinanza 8 aprile 2019, n. 9764 (rel. L. Scalia)

Nell'interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione. (Nel caso concreto, vista anche la forte conflittualità tra i genitori, nella gravata pronuncia manca del tutto una specifica motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto la Corte di merito ad escludere una frequentazione infrasettimanale con il padre, in violazione del principio della doppia genitorialità.)

Polizza infortuni: la reticenza nella compilazione del questionario è causa di annullamento

Trib. Gela, 5 aprile 2019, n. 179

Le dichiarazioni rese e sottoscritte dall’assicurando nel questionario sanitario propedeutico alla conclusione della polizza infortuni sono senza dubbio riferibili allo stesso, il quale non può dolersi del fatto che l’agente assicurativo avesse – in tesi – precompilato “frettolosamente” il modulo, né del fatto che non fosse stato posto in grado di esaminare personalmente le domande del questionario, di leggerle compiutamente e con attenzione, né di comprendere il loro pieno significato e di rispondere adeguatamente, in quanto, avendo sottoscritto le dichiarazioni rilasciate e le condizioni ivi contenute, aveva l’onere di verificare le stesse e, non avendo agito in tale senso, deve ritenersi sussistere una responsabilità a suo carico. La reticenza volontariamente perpetrata dall’assicurando – il quale aveva omesso l’indicazione di specifiche e pregresse patologie – incidendo sul consenso dell’assicuratore, non può non condurre all’annullamento della polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 1892 c.c.

Notifica a mezzo PEC: illegittima la norma che vieta al mittente di notificare dopo le 21.

Corte Costituzionale, sentenza 9 aprile 2019, n. 75 (rel. M.R. Morelli)

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall’art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.

La legge n. 145 del 2018, nel modificare i criteri di calcolo del danno differenziale, non ha efficacia retroattiva

Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza 27 marzo 2019, n. 8580 (Rel. Ponterio)

La legge n. 145 del 2018 ha inciso sui criteri di calcolo del danno cd. differenziale, modificando le voci da prendere in esame per determinare il quantum che, secondo il disposto dell'art. 10, comma 6, "ascende a somma maggiore dell'indennità liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto"; correlativamente, è stato modificato il quantum di ciò che l'Istituto può pretendere in via di regresso nei confronti del responsabile civile. Sostanzialmente, la finanziaria del 2019 ha imposto, ai fini del calcolo del danno differenziale, l'adozione di un criterio di scomputo "per sommatoria" o "integrale", anziché "per poste", con conseguente diritto di regresso dell'Istituto per "le somme a qualsiasi titolo pagate".
La legge finanziaria del 2019, nel mutare i criteri di calcolo del danno differenziale rendendo indistinte le singole poste (di danno biologico e patrimoniale) oggetto specularmente di risarcimento civilistico e di tutela indennitaria Inail, ha direttamente inciso sul contenuto di danno differenziale, cioè sulle componenti dello stesso, con inevitabili ripercussioni sulla integralità del risarcimento del danno alla persona, principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Cass., S.U., n. 26972/2008). L'applicazione del citato art. 1, comma 1126 nei giudizi in corso determinerebbe, in base a quanto detto, il disconoscimento di effetti, riconducibili agli infortuni verificatisi e alle malattie denunciate prima dell'1.1.19, già prodotti dai suddetti fatti generatori e si porrebbe, quindi, in violazione del divieto di retroattività di cui all'art. 11 delle preleggi.
Deve quindi affermarsi che le modifiche dell'art. 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965, introdotte dall'art. 1, comma 1126, della L. n. 145 del 2018, non possono trovare applicazione in riferimento agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima dell'1.1.2019, data di entrata in vigore della citata legge finanziaria; quindi la novella in esame non ha rilievo nel presente procedimento che ha ad oggetto una malattia professionale denunciata prima dell'entrata in vigore della legge n. 145 del 2018.