Incapacità a testimoniare: il terzo trasportato è sempre incapace anche se risarcito

Corte d'Appello di Catania, sez. II, sentenza 26 novembre 2020, n. 2177

Un soggetto trasportato che ha subito danni in seguito ad un sinistro stradale è ritenuto sempre incapace a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., nel giudizio intercorrente tra il conducente e il terzo responsabile. La vittima chiamata a deporre, infatti, è in tal caso astrattamente titolare di un interesse giuridicamente rilevante all'esito della lite, tale da giustificarne l'intervento, quand'anche abbia già ottenuto il risarcimento” (cfr. Cass. n. 19121/2019; in questo senso Cass. ord. n. 12660/2018; Cass. sent. n. 19258/2015, Cass. sent. n. 16541/2012, Cass. sent. n. 13585/2004).

Giudicato penale in sede civile: accertamento del nesso causale tra fatti accertati in sede penale e i danni

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 5 maggio 2020, n. 8477 (rel. E. Scoditti)

La sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (Cass. 9 marzo 2018, n. 5660; 14 febbraio 2019, n. 4318).

CTP costituisce semplice allegazione difensiva

Cass. Civ., sez. II, ordinanza 30 novembre 2020, n. 27297 (rel. R. Giannaccari)

La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (Cass. civ., SS.UU., n. 13902/2013), con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con essa incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (Cass. civ., n. 5687/2001).

Insidia – Pedone – Buca – Caso fortuito

Cass. Civ., sez. III, sentenza 20 novembre 2020, n. 26524 (rel. D. Sestini)

In ambito di responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, 2° co. c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.

Preventivo – Prova sul quantum – Contestazione specifica

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 3 dicembre 2020, n. 27624 (rel. G. Cricenti)

La violazione dell'onere, imposto al convenuto (articolo 167 c.p.c.) di prendere posizione in maniera specifica e non limitarsi ad una generica contestazione, ha come conseguenza che non solo l'attore viene esonerato dalla prova del fatto non contestato, ma che non è ammessa una contestazione specifica successiva, ossia fuori termine (cfr. Cass. 22701/ 2017).
Segnatamente, il preventivo di spesa deve considerarsi prova sul quantum se non è contestato in maniera specifica.

Sulla autonomia del danno morale

Cass. Civ., sez. III, sentenza 10 novembre 2020, n. 25164 (rel. D. Sestini)

Nella liquidazione del danno alla salute in base alle tabelle milanesi, deve tenersi conto che queste sono fondate su un sistema che "incorpora" nel valore monetario del singolo punto di invalidità anche il pregiudizio morale, sì che deve evitarsi di incorrere in una pronuncia che liquidi quest'ultimo due volte.
Tuttavia, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico (art. 138, n. 3 CdA), trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019).
In definitiva, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale;
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni.

Azione surrogatoria dell’assicuratore in appello in caso di inerzia dell’assicurato

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 17 novembre 2020, n. 26049 (rel. M. Rossetti)

Il mancato esercizio da parte dell'assicurato dei diritti vantati nei confronti dell'assicuratore, "qualunque ne sia il motivo", legittima l'esercizio dell'azione surrogatoria da parte del creditore dell'assicurato anche in sede di appello. Infatti, l'inerzia che giustifica l'azione surrogatoria è un elemento puramente oggettivo della fattispecie, e prescinde dalle motivazioni per le quali il debitore abbia scelto di astenersi dall'esercitare il proprio diritto.
Qualora all'esito del giudizio di primo grado, l'assicurato-danneggiato sia risultato vittorioso nei confronti del responsabile ma quest'ultimo sia risultato soccombente nei confronti dell'assicuratore, e successivamente l'assicurato abbia trascurato di impugnare il capo di sentenza a lui sfavorevole, quel capo può essere impugnato dal danneggiato-assicuratore ex articolo 2900 c.c. per la prima volta in appello.

Insidia – Buca stradale visibile: nessuna responsabilità del Comune

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 12 novembre 2020, n. 25460 (rel. Cirillo)

Deve ritenersi che il sinistro sia da ricondurre ad esclusiva responsabilità del conducente nel caso in cui sia presente sul manto stradale una buca che, in considerazione delle dimensioni e dell'ora diurna, non poteva non essere vista da un attento utente della strada, vieppiù se il danneggiato procedeva ad una velocità non adeguata al tipo di strada percorsa.

Prescrizione danni da emotrasfusione: quinquennale (“iure hereditatis”) – decennale (“iure proprio”)

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 17 novembre 2020, n. 26189 (rel. Scoditti)

La responsabilità per i danni da trasfusione di sangue infetto ha natura extracontrattuale, sicché il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2947, comma 1, c.c., non essendo ipotizzabili figure di reato (epidemia colposa o lesioni colpose plurime) tali da innalzare il termine ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c.; ne consegue che in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento "iure hereditatis", trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (alla data del fatto), mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima "iure proprio", in quanto, da tale punto di vista, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale alla data del fatto (da ultimo fra le tante Cass. 22 agosto 2018, n. 20882).
In relazione al danno biologico lamentato iure hereditatis la prescrizione resta quindi quella quinquennale, decorrente dalla data di presentazione della richiesta di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992 (Cass. sez. U. 11 gennaio 2008, n. 580 ed altre conformi).

Inammissibile la prova per testi con formulazione generica

Tribunale di Palermo, sez. III civ., sentenza 27 ottobre 2020, n. 3537 (g. F. Taormina)

Deve reputarsi inammissibile la prova testimoniale dedotta con riferimento alle “circostanze della pregressa narrativa in fatto … espunto qualunque tipo di elemento valutativo”, non articolata su fatti storici precisi e ben determinati, tale da richiedere al giudice una indebita attività di ripulitura dei fatti e di rimodulazione delle circostanze oggetto di testimonianza.