Danno patrimoniale: l’importo delle provvidenze pubbliche (es. indennità di accompagnamento) deve essere interamente sottratto dall’importo risarcitorio.

Cass. Civ., sez. III, 15 gennaio 2020, n. 526 (rel. Valle)

Nella liquidazione del danno patrimoniale consistente nelle spese che la vittima di lesioni personali deve sostenere per l'assistenza domiciliare, il giudice deve detrarre dal credito risarcitorio sia i benefici spettanti alla vittima a titolo di indennità di accompagnamento (art. 5 I. 12.6.1984 n. 222), sia i benefici ad essa spettanti in virtù della legislazione regionale in tema di assistenza domiciliare, legislazione che in virtù del principio jura novit curia il giudice deve applicare d'ufficio, se i presupposti di tale applicabilità risultino comunque dagli atti.

Responsabilità medica: irretroattività delle norme sostanziali di cui alla L. Gelli e alla L. Balduzzi
Retroattività dei criteri di liquidazione del danno

Cass. Civ., sez. III, sentenza 11 novembre 2019, n. 28994 (rel. Valle)

Le norme sostanziali contenute nella legge n. 189/2012, al pari di quelle di cui alla legge. n. 24/2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi.

Liquidazione del danno da ritardato adempimento – Interessi compensativi – Riforma della sentenza impugnata sul quantum

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 29 ottobre 2019, n. 27602 (rel. Di Florio)

Nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere ristorato, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva.
Nell'ipotesi di riforma della sentenza impugnata riferita al quantum debeatur è compito del giudice d'appello determinare la somma dovuta, sulla base di criteri determinati o determinabili che tengano conto dei principi sopra indicati, provvedendo a defalcare tutti gli importi già corrisposti per il medesimo titolo nelle more del giudizio, anche se con differente causale, al fine di giungere ad un decisum chiaro e definitivo sull'importo dovuto che - in ragione del principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost ed art. 6 della CEDU, declinato anche in termini di economia processuale - consenta di evitare ulteriori fasi giurisdizionali.

Responsabilità medica: polizza a secondo rischio

Cass. Civ., sez. III, sentenza 21 novembre 2019, n. 30314 (rel. Rubino)

Se due contratti di assicurazione garantiscono rischi diversi, non può mai sussistere per definizione ne' una coassicurazione, ne' una assicurazione plurima, ne' una copertura "a secondo rischio". Quest'ultima, infatti, presuppone che il rischio dedotto nel contratto sia già assicurato da un'altra polizza. Ma poiché il rischio cui è esposto il medico è ben diverso dal rischio cui è esposta la struttura (tali rischi, infatti, minacciano patrimoni diversi), una assicurazione stipulata dalla clinica "per conto proprio" non potrebbe mai garantire anche la responsabilità del medico. Ne consegue che una polizza stipulata a copertura della responsabilità civile della clinica (tanto per il fatto proprio, quanto per il fatto altrui) non può mai "operare in eccesso alle assicurazioni personali dei medici", perché non vi è coincidenza di rischio assicurato tra i due contratti.