Sulle spese che l’assicuratore deve rifondere all’assicurato

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 31 agosto 2020, n. 18076 (rel. Iannello)

L'assicurato contro i rischi della responsabilità civile ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale; nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli, anche in eccedenza rispetto al massimale, purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma terzo, cod. civ.

Mutuo fondiario nullo – Limite finanziabilità – Violazione art. 38 TUB

Corte d'Appello di Torino, sez. I civile, sentenza 27 agosto 2020, n. 872 (rel. Fonnesu)

Il Mutuo fondiario è nullo nel caso in cui la deroga all'art. 38 TUB posta dalle condizioni generali sia incompatibile con la disciplina di ordine pubblico voluta dal legislatore quale limite inderogabile all'autonomia privata in ragione della natura pubblica dell'interesse tutelato, volto - tra gli altri - a regolare il quantum della prestazione creditizia.
Né può operarsi in tali casi conversione ex art. 1424 c.c. in mutuo ipotecario comune se la banca non ha formulato espressa e tempestiva istanza di conversione (Cass. SU n. 26242/2014, Cass. n. 17905/2018 e, con specifico riferimento della declaratoria di nullità del mutuo ipotecario per superamento del limite di finanziabilità, Cass. Ordinanza 24 settembre 2018 n. 22466).
Alla declaratoria di nullità del mutuo consegue il diritto degli attori a vedersi restituire le somme versate in eccedenza rispetto all'importo finanziato.

Responsabilità medica – Regresso della struttura sanitaria – Oneri probatori

Tribunale di Messina, I sez. civ., sentenza 7 maggio 2020, n. 679 (g. M.L. Tortorella)

In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, nel giudizio risarcitorio promosso dal paziente per inesatta esecuzione di intervento chirurgico, grava sulla struttura sanitaria la quale agisca nei confronti del chirurgo in regresso e in garanzia impropria per essere tenuta indenne dalle conseguenze della eventuale condanna, l'onere di provare che la causazione del danno sia ascrivibile, in via esclusiva, alla imperizia dell'operatore medico, non competendo a quest'ultimo la individuazione di precise cause di responsabilità della clinica tali da condurre al rigetto dell'azione di regresso (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, 27 settembre 2019 n. 24167).
Nel caso di specie, come emerso all’esito dei giudizi penali a carico dei medici convenuti, le lesioni riportate dal minore al momento della nascita devono ritenersi conseguenza di condotte colpose dei due sanitari sicché alcuna colpa specifica può addebitarsi alla Casa di cura. I due convenuti devono, pertanto, manlevare quest’ultima in relazione alle somme che la stessa dovrà corrispondere agli attori in esecuzione della presente sentenza.

FGVS – Massimale

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 27 agosto 2020, n. 17893 (rel. Rossetti)

Nel caso di sinistro stradale ascrivibile a responsabilità concorrente di più conducenti, tutti privi di copertura assicurativa, l'obbligazione indennitaria gravante sull'impresa designata nei confronti del danneggiato ai sensi dell'art. 283, comma 1, lettera (b), cod. ass., sarà contenuta entro un limite pari al prodotto del singolo massimale minimo di legge applicabile ratione temporis, moltiplicato per il numero dei corresponsabili.
Al principio che precede si deroga quando il danneggiato abbia convenuto in giudizio uno solo dei corresponsabili; oppure abbia invocato la responsabilità dell'impresa designata quale garante d'uno solo dei corresponsabili; od ancora quando nel corso del giudizio di merito la solidarietà tra i corresponsabili si sia sciolta per qualsiasi causa.

Danni da cose in custodia – Art. 2051 c.c. – Caso fortuito

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 31 agosto 2020, n. 18100 (rel. Gorgoni)

La Suprema Corte di Cassazione ha messo a fuoco i seguenti caratteri della responsabilità ex art. 2051 cod.civ. (cfr. Cass. 01/02/2018, nn. 2478, 2480, 2482.; Cass. 08/10/2019, n. 25028):
a) in primo luogo, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale (imprevedibilità quindi intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento);
b) il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera "occasione" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
c) il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità da cose in custodia si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare; tuttavia, l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, di tal modo che, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, l'indagine eziologica sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela;
d) quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di essa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e va considerato ritenuto integrato il caso fortuito.

FGVS – Veicolo non identificato – Escluso obbligo di denuncia contro ignoti

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 31 agosto 2020, n. 18097 (rel. Guizzi)

La vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio, visto che l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato, sicché il giudice di merito potrà tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 17 febbraio 2016, n. 3019; Cass. Sez. 3, sent. 4 novembre 2014, n. 23434; Cass. Sez. 3, sent. 2 settembre 2013, n. 20066).

Sul valore del domicilio digitale

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza interlocutoria 3 agosto 2020, n. 16581 (rel. Ponterio)

Nel caso in esame, la questione giuridica che si pone attiene alla notifica della sentenza di primo grado ai fini del decorso del termine breve per la proposizione dell'appello e, specificamente, alla validità o meno della notifica eseguita all'indirizzo PEC dell'avvocato codifensore, nominato in atti come domiciliatario fisico e senza indicazione dell'indirizzo PEC, in presenza di una dichiarazione in atti dei due codifensori di altro Foro, che avevano espressamente chiesto di ricevere "eventuali comunicazioni" a mezzo fax o all'indirizzo di posta elettronica certificata".

Infortunio sul lavoro e Regresso INAIL: prescrizione triennale dopo patteggiamento

Cass. Civ., sez. lav., sentenza 7 agosto 2020, n. 16847 (rel. D'Antonio)

In tema di azione di regresso dell'Inail ai sensi dell'art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965 nei confronti delle persone civilmente responsabili per le prestazioni erogate a seguito di infortunio sul lavoro, e avuto riguardo alla distinzione tra le ipotesi in cui manchi un accertamento del fatto - reato da parte del giudice penale (ove l'azione di regresso è soggetta a termine triennale di decadenza) e le ipotesi di sussistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna (in cui l'azione di regresso é soggetta a termine triennale di prescrizione), la sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato, pronunciata dal giudice penale ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., deve ritenersi di condanna, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 112 cit. si configura come termine di prescrizione ed è pertanto suscettibile di interruzione." ( cfr Cass n 2242/2007, 2628/2006).
In particolare, l'applicazione della pena su richiesta - cd. patteggiamento - costituisce una ipotesi di definizione anticipata del procedimento penale mediante una sentenza con cui il giudice, verificata la correttezza della qualificazione giuridica del fatto contestato e valutata la ricorrenza di circostanze con la comparazione fra le stesse, applica la pena concordata tra imputato e P.M., se ritenuta congrua, sempre che non ritenga di dover prosciogliere l'imputato. Ne consegue che la sentenza non può essere annoverata tra quelle di proscioglimento essendo anzi ai sensi dell'art 444 cpp , comma 1, equiparata ad una pronuncia di condanna, salvo diverse disposizioni di legge. In tali casi, il termine di cui si tratta va ritenuto di prescrizione, suscettibile di interruzione.

Udienza in assenza di trattazione scritta: mancata comparizione fisica – estinzione – artt. 181 e 309 c.p.c.

Tribunale di Bologna, II sez. civ., 29 maggio 2020, verbale d'udienza (g. Costanzo)

Pur in assenza di un’espressa previsione legislativa ad hoc ma nel quadro delle finalità perseguite dalla decretazione d’urgenza (contenere gli effetti dell’emergenza epidemiologica sull’attività giudiziaria, consentire lo svolgimento delle udienze civili con modalità alternative e segnatamente mediante videoconferenza oppure all’esito di trattazione scritta), il mancato deposito della nota scritta ai sensi dell’art. 83, 7° co., lett. h), d.l. cit. (o mancata partecipazione all’udienza mediante collegamento da remoto, lett. f), art. cit.) va equiparato alla mancata comparizione all’udienza in presenza.
Nel caso di specie, avendo le parti omesso di depositare note scritte per due udienze consecutive, così tenendo un comportamento equiparabile alla c.d. doppia diserzione bilaterale, trova applicazione il combinato disposto di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c., cui consegue l’estinzione del processo.

Assicurazione: clausole di esclusione e distribuzione del rischio

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 9 luglio 2020, n. 14595 (rel. Gorgoni)

Le clausole di esclusione della copertura assicurativa non possono tradursi nell'inoperatività della garanzia, perché rendono praticamente nullo il rischio garantito a vantaggio dell'assicuratore e privano la polizza di qualunque utilità pratica per l'assicurato, sicché, in definitiva, lo spostamento patrimoniale posto a suo carico risulta sprovvisto di giustificazione.