Corte di Cassazione su emergenza Covid-19: disciplina processuale applicabile nel luglio del 2020

Corte Suprema di Cassazione, Uff. del Massimario e del Ruolo, Relazione su novità normativa n. 52 del 30 giugno 2020, pubbl. il 17 luglio 2020

OGGETTO:
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE - Emergenza epidemiologica da covid-19 - Misure urgenti per il contrasto - Art. 83 d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27 del 2020 - Art. 3, comma 1, lett. i), d.l. n. 28 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n.70 del 2020.

SOMMARIO:
1. Introduzione.
2. La disciplina processuale applicabile nel luglio del 2020.
2.1. (Segue). La tesi restrittiva.
2.2. (Segue). La tesi conservativa.
3. I procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione.
4. Il protocollo d’intesa del 9 aprile 2020.

La Corte di Cassazione sulle normative sostanziali del diritto emergenziale anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale

Corte Suprema di Cassazione, Uff. del Massimario e del Ruolo, Relazione tematica n. 56 del 8 luglio 2020

OGGETTO:
Novità normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale.
CONTRATTI IN GENERE - ESECUZIONE DI BUONA FEDE - FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO
Sopravvenienze determinate dalla pandemia – In ambito contrattuale e concorsuale – Fase esecutiva – Norme applicabili – Rimedi – Presupposti – Ambito – Limiti.

SOMMARIO:
1. Impostazione dei problemi.
2. Le norme sull’impossibilità sopravvenuta.
3. Le norme sull’eccessiva onerosità sopravvenuta.
4. Inadempimento della prestazione e impotenza finanziaria.
5. Le norme sostanziali “anti-Covid”.
6. Le norme “emergenziali” per le imprese in crisi.
7. L’esecuzione delle procedure concorsuali minori.
8. Il principio di conservazione del contratto.
9. La rinegoziazione del contratto squilibrato.
10. Rilievi conclusivi.

Decreto Semplificazioni: indice IPA è utile i fini delle notifiche a mezzo PEC

D.L. 16 luglio 2020, n. 76, art. 28 (in vigore dal 17 luglio 2020)

Art. 28. Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale
1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 12, al primo periodo, le parole "entro il 30 novembre 2014" sono soppresse e, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio.";
b) all'articolo 16, il comma 13 è sostituito dal seguente: "13. In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter.";
c) all'articolo 16-ter, comma 1-bis, le parole "del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1 e 1-ter" e dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni.".
2. Ferma restando l'immediata applicazione dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come introdotto dal presente decreto, con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottare nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono dettate le specifiche tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dal presente articolo.

Claims made impura: inoperatività della garanzia

Tribunale di Crotone, sez. civ., sentenza 12 luglio 2020, n. 634 (g. Marchetto)

Nel caso di specie, alla luce del contenuto complessivo delle condizioni di assicurazione, non apparendo certo sufficiente una lettura monistica delle singole clausole (cfr. art. 1363 c.c.), si ritiene che le parti hanno inteso traslare nel tempo la copertura assicurativa inserendo, da un lato, all’art. 10 delle condizioni particolari, la clausola di claims made impura, e dall’altro lato prevedendo, quale contrappeso, ai sensi del successivo art. 11, l’estensione retroattiva di validità della polizza per sinistri occorsi sino al 30.09.2005 (ovvero nei sei anni antecedenti alla stipulazione).
Pertanto, alla luce del complessivo tenore della pattuizione nonché dell’entità del premio pattuito, non risulta che la clausola di claims made impura in oggetto abbia portata tale da introdurre un significativo disequilibrio negli assetti degli interessi e dei diritti regolamentati dal contratto assicurativo nel suo complesso, non stravolgendone la corrispettività. Di conseguenza, non si ravvisano gli stringenti presupposti per dichiararne, seppure incidentalmente la nullità.

Danno da perdita del rapporto parentale – Tabelle Milano 2018: i minimi indicano il valore medio congruo

Corte d'Appello di Milano, sez. quarta civile, sentenza 21 febbraio 2020, n. 615 (rel. Mantovani)

La nuova formulazione delle Tabelle di Milano del 2018, rimaste invariate rispetto alle precedenti quanto ai valori, sono state cambiate quanto all'intitolazione delle colonne del Danno non patrimoniale per la morte del congiunto, dando evidenza del fatto che il valore riportato nella prima colonna in realtà non indica un valore minimo, ma esprime il valore medio delle liquidazioni effettuate dai tribunale, che può essere maggiorato, in presenza di varie circostanze, con una personalizzazione, fino al massimo indicato in tabella.
Da ciò si evince che non è corretto ritenere che la liquidazione deve collocarsi all'interno di un range che prevede un valore minimo ed uno massimo, nel quale deve essere trovata la misura in relazione al caso concreto. Al contrario, si parte da un valore medio (che non può essere considerato un valore minimo necessariamente garantito), corrispondente ai valori medi che, di regola, la prassi giurisprudenziale ha ritenuto congruo ristoro compensativo nei rispettivi casi di decesso e relazioni parentali ivi previsti.

Risarcimento diretto RCA: se manca il responsabile civile – litisconsorte necessario – il giudizio è viziato

Cass. Civ., sez. VI-3, ordinanza 9 luglio 2020, n. 14466 (rel. Iannello)

In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d. Igs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso decreto (cfr. Cass. 20/09/2017, n. 21896 e, da ultimo, Cass. 13/04/2018, n. 9188; 13/06/2018, n. 15404).
Sicché, nel caso in cui non sia stata rilevata la non integrità del contraddittorio né dal giudice di primo grado, che non ha disposto la integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ., resta viziato l'intero procedimento e si impone, in sede di giudizio per cassazione, l'annullamento anche di ufficio, delle pronunce emesse e il rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell'art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ. (v. Cass. 25/05/2004, n. 10034; 07/07/1987, n. 5903).

Danno parentale escluso ai cognati e nipoti della vittima

Trib. Agrigento, sentenza 8 luglio 2020, n. 548 (g. Ragusa)

Ai cognati e ai nipoti della vittima non va riconosciuto alcunché sulla scorta del prevalente – e condivisibile – orientamento di legittimità secondo cui il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare; perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell’art. 2 Cost. (così Cass. civ. n. 4253/2012; cfr. anche Cass. civ. n. 10832/2007 e n. 6938/1993). Nessuna prova in tal senso è stata fornita dagli attori, tale non potendosi intendere le fotografie versate in atti e ritraenti riunioni in occasione delle festività. Si consideri, altresì, che per alcuno degli attori, quali la nipotina che al momento del sinistro aveva l'età di un anno, nessuna lesione appare ictu oculi essersi configurata.

Dichiarazioni reticenti – Questionario polizza

Cass. Civ., ordinanza 13 maggio 2020, n. 8895 (rel. Cricenti)

La predisposizione di un questionario da parte dell'assicuratore, benché non abbia la funzione di "tipizzare" le possibili cause di annullamento del contratto di assicurazione per dichiarazioni inesatte o reticenti, evidenzia tuttavia l'intenzione dell'assicuratore di annettere particolare importanza a determinati requisiti e richiama l'attenzione del contraente a fornire risposte complete e veritiere sui quesiti medesimi e, quindi, dev'essere valutata dal giudice in sede di indagine sul carattere determinante, per la formazione del consenso, dell'inesattezza o della reticenza (cfr. Cass. 4682/ 1999), cosi che è sufficiente che l'assicuratore chieda all'assicurato di denunciare ogni possibile situazione che possa aumentare il rischio o concretizzarlo del tutto (cfr. Cass. 27578/ 2011).
Nel caso in cui risulti pacifico che un questionario sia stato sottoposto e che vi fosse richiesta di denunciare circostanze rilevanti ed incidenti sul rischio, tale adempimento è sufficiente a manifestare interesse dell'assicuratore per situazioni rilevanti ai fini del concretizzarsi dell'evento.

Consenso informato e diritto all’autodeterminazione: il danneggiato deve provare che avrebbe rifiutato l’intervento

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 10 giugno 2020, n. 11112 (rel. Dell'Utri)

In materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento all'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale, a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute, posto che, se nel primo caso l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato, ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso; con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale eventuale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova (che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato) del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso (Sez. 3, Ordinanza n. 19199 del 19/07/2018).
Con particolare riguardo alla determinazione dell'importo liquidabile a titolo risarcitorio per l'inadempimento all'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente, fermo il riconoscimento del danno dovuto alla lesione del diritto all'autodeterminazione terapeutica (necessariamente liquidabile in via equitativa), ove l'atto terapeutico, necessario e correttamente eseguito secundum legem artis, non sia stato preceduto dalla preventiva informazione esplicita del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, può essere riconosciuto (anche) il risarcimento del danno alla salute per la verificazione di tali conseguenze, ma solo ove sia allegato e provato, da parte del paziente, anche in via presuntiva, che, se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi a detto intervento, ovvero avrebbe vissuto il periodo successivo ad esso con migliore e più serena predisposizione ad accettarne le eventuali conseguenze (e sofferenze) (Sez. 3, Ordinanza n. 2369 del 31/01/2018).

Randagismo: su Strada Statale non si applica art. 2051 c.c.

Cass. Civ., sez. III, sentenza 22 giugno 2020, n. 12112 (rel. Positano)

L'ipotesi di responsabilità ai sensi dell'articolo 2051 c.c. per il sinistro stradale causato dalla presenza di un animale selvatico non è configurabile in un tratto di Strada Statale curato da Anas S.p.A., non essendo la fattispecie riconducibile a quella normativa astratta di cui all'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, n. 19542 del 2019). Ciò per la impossibilità di configurare nella specie un potere di governo della cosa esteso fino al punto da garantire che essa non sia attraversata da animali selvatici e dunque l'ascrivibilità dell'evento dannoso a responsabilità custodiale.