Notifica PEC al difensore costituito: decorso del termine breve per tutte le parti processuali

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 19 giugno 2020, n. 11904 (rel. Porreca)

La notificazione della sentenza a mezzo p.e.c. è valida ai fini del decorso del termine breve per tutte le parti coinvolte dal litisconsorzio processuale (Cass., 07/06/2018, n. 14722, Cass., 20/01/2016, n. 986) se validamente effettuata all'indirizzo p.e.c. del difensore di fiducia della soccombente in seconde cure, quale risultante dal Reginde, presso il cui studio era stata domiciliata la parte medesima, non potendo configurarsi un diritto alla notifica né presso il domicilio (quindi in forma cartacea) e neppure esclusivamente presso il domiciliatario indicato se diverso (cfr., Cass., 24/05/2018, n. 12876), una volta che la notizia della decisione sia stata data in forma legale all'avvocato dell'assistito coinvolto.

Sull’annullamento della transazione

Tribunale di Catania, I sez. civ., sentenza 5 settembre 2019, n. 3578 (g. Di Bella)

Nel caso in cui il pagamento effettuato dall’Assicurazione agli eredi del de cuius, deceduto a causa di sinistro stradale, abbia trovato il proprio titolo nella transazione sottoscritta dalla madre dell’attrice, la quale attrice eccepisce l'annullabilità della transazione in quanto conclusa senza l'autorizzazione del giudice tutelare, il venir meno di tale titolo (o comunque la dichiarazione della relativa inefficacia nei confronti dell’attrice) importa la carenza di interesse ad agire nei confronti della convenuta Compagnia, laddove la domanda risarcitoria sia priva di allegazione dei relativi fatti costitutivi e delle prove a fondamento.
Ed infatti, il cattivo pagamento dell’assicurazione convenuta avrebbe potuto - solo astrattamente - legittimare il diritto della ricorrente a richiedere il corretto adempimento ovvero a ripetere le somme indebitamente percepite dai terzi, ma l’annullamento della transazione comporterebbe - concretamente - il venir meno del relativo obbligo giuridico di pagamento con conseguente diritto della convenuta alla ripetizione delle somme versate.

Danni al trasportato senza cintura di sicurezza: responsabile il conducente

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 10 giugno 2020, n. 11095 (rel. Scarano)

Qualora la messa in circolazione dell'autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione senza che il trasportato abbia allacciato le cinture di sicurezza), sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del trasportato ma anche del conducente (il quale prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell'altro ed accettazione dei relativi rischi; pertanto si verifica un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento (diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dell'evento).
In tale situazione, a parte l'eventuale responsabilità verso terzi ex art. 2054 c.c., deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del suddetto veicolo e secondo la normativa generale degli artt. 2043, 2056, 1227 c.c., anche il pregiudizio all'integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell'incidente, tenuto conto che il comportamento dello stesso, nell'ambito dell'indicata cooperazione, non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno, né ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili (v. Cass., 14/3/2017, n. 6481; Cass., 13/05/2011, n. 10526; Cass., 11/3/2004. Cfr. altresì, con riferimento a circolazione su scooter senza casco, Cass., 13/5/2011, n. 10526).

Danno differenziale: indennizzo Inail ristora solo danno biologico permanente

Cass. Civ., sez. lav., ordinanza 18 maggio 2020, n. 9083 (rel. Negri Della Torre)

In tema di danno c.d. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'Istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inali rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente (cfr. Cass. n. 9112/2019).

Polizza RC che copre la responsabilità dei non dipendenti: interpretazione della clausola

Cass. Civ., sez. III, sentenza 5 giugno 2020, n. 10825 (rel. Di Florio)

Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato da un ospedale (assicurazione per conto proprio), la clausola la quale preveda che la copertura assicurativa "operi in eccesso rispetto alle assicurazioni personali dei medici" ivi operanti va interpretata nel senso che, ferma restando la copertura a primo rischio della responsabilità dell'ospedale, la medesima polizza copra altresì a secondo rischio la responsabilità personale dei medici, secondo lo schema dell'assicurazione per conto altrui (art. 1891 c.c.) (cfr. Cass. 4936/2015).

Rivalsa Inail: inopponibile il concorso di colpa del danneggiato

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 12 maggio 2020, n. 8814 (rel. D'Arrigo)

In ipotesi di accertato concorso di colpa della vittima di un infortunio sul lavoro il giudice non può, per questo solo fatto, ridurre proporzionalmente l'ammontare delle somme richieste dall'INAIL in via di rivalsa nei confronti del responsabile dell'infortunio stesso, ma deve previamente determinare, come in qualsiasi altra ipotesi di rivalsa, l'ammontare del danno risarcibile in relazione alla misura dell'accertato concorso di colpa e, quindi, verificare se sulla somma così determinata vi sia capienza per la rivalsa dell'INAIL, procedendo, solo in caso di esito negativo di tale accertamento, a ridurre la somma spettante all'Istituto per le prestazioni erogate all'assicurato (o ai suoi eredi) in modo che la stessa non superi quanto dovuto dal danneggiante (Sez. L, Sentenza n. 4879 del 11/03/2015; Sez. 3, Sentenza n. 2350 del 02/02/2010).

L’Amministrazione è tenuta a pubblicare indirizzo PEC nel registro delle PP.AA.

TAR Calabria, sez. I, sentenza 15 aprile 2020, n. 585 (rel. Tallaro)

L’art. 16, comma 12, d.l. 18 ottobre 2012, 179, conv. con l. 17 dicembre 2012, n. 221, stabilisce, al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, che queste comunichino al Ministero della Giustizia l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni.
La legge fissava nel 30 novembre 2014 il termine per porre in essere l’adempimento, che è necessario per costituire, a cura del Ministero, un elenco consultabile dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti e dagli avvocati.
Verificato che all’amministrazione la legge non lascia alcun margine di discrezionalità e che la comunicazione richiede l’utilizzo di minime risorse amministrative, è evidente che l’Amministrazione ingiustificatamente inadempiente ha l'obbligo di provvedere agli adempimenti necessari, ai sensi dell’art. 16, comma 12, d.l. 18 ottobre 2012, 179, conv. con l. 17 dicembre 2012, n. 221, per la pubblicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni (nel caso di specie il Tar ha ordinato all'azienda ospedaliera inadempiente di provvedere in tal senso entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza).

Consenso informato: il danneggiato deve provare che avrebbe rifiutato l’intervento

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 26 maggio 2020, n. 9887 (rel. Olivieri)

Tra gli elementi costitutivi della fattispecie del diritto al risarcimento del danno per lesione del diritto alla autoderminazione cagionata dalla inesatta od incompleta informazione del medico volta ad acquisire la - valida e consapevole - manifestazione di consenso del paziente, non può prescindersi dalla prova che la condotta di quest’ultimo, se correttamente informato, sarebbe stata certamente diversa, ossia che avrebbe certamente rifiutato di sottoporsi all’intervento chirurgico: ed infatti “la omessa informazione assume di per sé carattere neutro sul piano eziologico, in quanto la rilevanza causale dell’inadempimento viene a dipendere indissolubilmente dalla alternativa “consenso/dissenso” che qualifica detta omissione, laddove, in caso di presunto consenso, l’inadempimento, pur esistente, risulterebbe privo di alcuna incidenza deterministica sul risultato infausto dell’intervento, in quanto comunque voluto dal paziente; diversamente, in caso di presunto dissenso, assumendo invece efficienza causale sul risultato pregiudizievole, in quanto l’intervento terapeutico non sarebbe stato eseguito - e l’esito infausto non si sarebbe verificato - non essendo stato voluto dal paziente. La allegazione dei fatti dimostrativi della opzione “a monte” che il paziente avrebbe esercitato viene, quindi, a costituire elemento integrante dell’onere della prova del nesso eziologico tra l’inadempimento e l’evento dannoso, che in applicazione dell’ordinario criterio di riparto ex art. 2697 c.c., comma 1, compete ai danneggiati….” (cfr. Corte Cass. Sez. 3 -,Ordinanza n. 19199 del 19/07/2018, in motivazione).

Concorso del fatto colposo del conducente: eccesso di velocità interrompe il nesso causale (art. 1227 c.c.)

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 28 maggio 2020, n. 10004 (rel. Cirillo)

L'espressione "fatto colposo" che compare nell'art. 1227 cod. civ. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza.
Nel caso di specie, se il conducente avesse rispettato il limite di velocità, avrebbe avuto la possibilità di arrestare la vettura in tempo utile, nonostante la presenza di un avvallamento. Ne deriva, in sostanza, che l'eccesso di velocità del conducente costituisce una causa successiva di per sé sola sufficiente a determinare l'evento; il che equivale a dire che l'eccesso di velocità ha interrotto il nesso di causalità tra l'avvallamento stradale e l'incidente (v. anche le ordinanze 30 ottobre 2018, n. 27724, e 29 gennaio 2019, n. 2345).

Sul danno morale

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 26 maggio 2020, n. 9865 (rel. Olivieri)

L'accertamento e la liquidazione del danno morale (sofferenza interiore) non deve essere confuso con il differente criterio di "personalizzazione" del danno biologico : ipotesi che ricorre esclusivamente nel caso in cui il criterio tabellare di valutazione del danno biologico - destinato alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe - non appare esaustivo a compensare idoneamente la perdita della capacità dinamico-relazionale essendo emerse dalle risultanze istruttorie "specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale... di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento" (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 2788 del 31/01/2019) : si tratta pertanto di circostanze peculiari che, qualificando in modo assolutamente non comune il vissuto del soggetto, vengono ad incidere -incrementandone la perdita- sulla capacità biologica, risultando dunque la "personalizzazione" del tutto estranea all'autonoma voce di danno inerente la sofferenza interiore (danno morale).