Distorsione rachide-cervicale: danno risarcibile anche in assenza di esami strumentali

Cass. CIv., sez. III, ordinanza 26 maggio 2020, n. 9865 (rel. Olivieri)

In tema di risarcimento del danno biologico da cd. micropermanente, ai sensi dell'art.139, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dall'art. 32, comma 3-ter, del d.l. n. 1 del 2012, inserito dalla legge di conversione n. 27 del 2012 (ed incidentalmente anche nel testo modificato dalla legge n. 124/2017), la sussistenza dell'invalidità permanente non può essere esclusa per il solo fatto di non essere documentata da un referto strumentale per immagini, sulla base di un mero automatismo che ne vincoli il riconoscimento ad una verifica strumentale, ferma restando la necessità che l'accertamento della sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica avvenga secondo criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi (cfr. Corte cass. Sez. 3 - , Sentenza n. del 26/09/2016; Id. Sez. 3 -, Sentenza n. 1272 del 19/01/2018; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22066 del 11/09/2018; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 5820 del 28/02/2019 id. Sez. 3 -, Sentenza n. 10816 del 18/04/2019; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 11218 del 24/04/2019; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26249 del 16/10/2019).

L’Assicurazione può concludere da sola una transazione con il terzo danneggiato e chiedere rivalsa al danneggiante

Cass. Civ., sez. III, sentenza 23 aprile 2020, n. 8109 (rel. Cricenti)

La regola del litisconsorzio prevista per il processo non si estende anche alla composizione stragiudiziale della lite, né può ritenersi che l'esclusione dell'assicurato e del conducente dalle trattative possa ledere il diritto di agire in giudizio o in qualche modo di difendersi nella controversia con il danneggiato. Ed infatti, resta impregiudicato il diritto di difesa dei due nel giudizio di rivalsa, dove proprietario e conducente del veicolo possono opporre alla compagnia le loro ragioni a contrasto dell'azione di rivalsa.

In ragione dell'articolo 18 I. 990 del 1969 il terzo danneggiato ha azione diretta verso l'assicurazione, la quale non può opporgli le eccezioni derivanti dal contratto con il danneggiante. Secondo una ragionevole ricostruzione la norma fa sorgere una obbligazione ex lege dell'assicurazione verso il terzo, obbligazione che presuppone il contratto ed il fatto illecito dell'assicurato ai danni del terzo, ma che, verificatisi questi due presupposti, ha la sua fonte nella legge stessa. L'obbligazione ex lege è suscettibile di transazione come ogni altra obbligazione.
La compagnia dunque nel concludere una transazione con il terzo danneggiato altro non fa che transigere una propria obbligazione, senza che venga in discussione un mandato da parte del danneggiante, e senza che dunque rilevi la natura (revocabile o meno) di tale mandato. E' per questo che la medesima norma consente poi alla assicurazione di agire in rivalsa.

Esclusa rimessione in termini in ipotesi di avviso blocco servizio telematico

Cass. Civ., sez. ordinanza 27 aprile 2020, n. 8217 (rel. Caiazzo)

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, il quale opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perchè cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (Cass., SU, n. 32725/18; n. 21304/19).
Se il gestore del servizio telematico diffonde un preavviso agli utenti in merito al blocco dell'operatività del servizio stesso senza indicare una data di ripristino, le scadenze e i relativi adempimenti vanno rispettati (in forma cartacea) in quanto il perdurare del disservizio non legittima la rimessione in termini.

Danni da emotrasfusione: se il danneggiato muore, deve tenersi conto della durata effettiva della vita

Cass. Civ., sez. III, sentenza 6 maggio 2020, n. 8532 (rel. Scoditti)

Quando l'azione per il risarcimento del danno biologico da emotrasfusione viene promossa dal danneggiato, la domanda è proposta per l'invalidità permanente ed il giudice di merito deve fare applicazione, per la liquidazione del relativo danno, delle tabelle del Tribunale di Milano, munite di efficacia para-normativa (in quanto concretizzazione del criterio della liquidazione equitativa previsto dall'art. 1226 cod. civ., e non applicare un criterio equitativo puro, privo peraltro di parametri di riferimento). Tuttavia, se in corso di causa interviene il decesso della parte, la valutazione probabilistica connessa all'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato deve essere sostituita con quella del concreto danno effettivamente prodottosi, cosicché l'ammontare del danno biologico che gli eredi richiedono iure successionis deve essere calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita della vittima, ma alla sua durata effettiva (fra le tante da ultimo Cass. n. 4551 del 2019). Il danno tabellarmente determinato dovrà pertanto dal giudice di merito essere proporzionalmente ridotto avuto riguardo al tempo di effettiva sopravvivenza del danneggiato.
In particolare il giudice di merito dovrà adottare «il criterio della proporzione, secondo cui il risarcimento che si sarebbe liquidato a persona vivente sta al numero di anni che questi aveva ancora da vivere secondo le statistiche di mortalità, come il risarcimento da liquidare a persona già defunta sta al numero di anni da questa effettivamente vissuti tra l'infortunio e la morte» (Cass. n. 13331 del 2015).

Nullità della notifica PEC: sanatoria – raggiungimento dello scopo – ipotesi

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 12 maggio 2020, n. 8815 (rel. D'Arrigo)

Con riferimento alla violazione delle regole dettate dall'art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 e dal relativo Decreto ministeriale di attuazione, deve ritenersi che ogni eventuale nullità sia sanata dal raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ. Difatti, l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016).

Sulla clausola che esclude il rimborso spese legali se l’assicurato sceglie il difensore

Cass. Cic, sez. VI, ordinanza 19 febbraio 2020, n. 4202 (rel. Iannello)

Deve ritenersi validità la clausola contrattuale che esclude l'obbligo per l'assicuratore di rimborsare le spese di resistenza sostenute dall'assicurato (non già in ragione di una compatibilità inassoluto della stessa, tout court, isolatamente considerata, con la previsione di cui all'art. 1917, comma terzo, cod. civ., ma ben diversamente) sull'assunto che essa va letta «nel contesto» delle condizioni generali di contratto quale patto di gestione della lite.
Un tale patto (di gestione della lite) non si pone in contrasto con la previsione di cui all'art. 1917, comma terzo, cod. civ. (che pone a carico dell'assicuratore le spese c.d. di resistenza in giudizio sostenute dall'assicurato), dal momento che, con esso, si realizza comunque lo scopo voluto dalla norma, che è quello, per l'appunto, di tenere indenne l'assicurato dalle spese di resistenza in giudizio.
In presenza di detto patto, il diniego di rimborso da parte dell'assicuratore diviene giustificato ove l'assicurato decida di non avvalersi della difesa offerta direttamente dalla compagnia, trattandosi di ragionevole corollario di quel patto volto a tutelare il sinallagma contrattuale.

Spese legali stragiudiziali: danno emergente

Tribunale di Catania, sez. V, sentenza 30 aprile 2020, n. 1445 (rel. Di Bella)

Le spese sostenute dalla vittima di un sinistro stradale per remunerare l'avvocato al quale si sia rivolta per avere assistenza stragiudiziale, costituiscono una ordinaria ipotesi di danno emergente, di cui all'art. 1223 c.c.; pertanto, come qualsiasi altra voce di danno, anche quella in esame sarà soggetta alle regole generali: e, dunque, non sarà dovuto il risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (art. 1227 c.c., comma 1); non sarà dovuto il risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227 c.c., comma 2); non sarà dovuto il risarcimento per le spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito (art. 1223 c.c.).
Nello specifico caso del danno consistito nella spesa sostenuta (o nel debito contratto) per l'assistenza legale stragiudiziale, stabilire se la vittima abbia speso o no somme eccessive è giudizio che va compiuto in base alle norme di legge che fissano la misura dei compensi dovuti agli avvocati per l'attività stragiudiziale.

Liquidazione danno non patrimoniale (da perdita di congiunto): irrinunciabili le tabelle di Milano

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 5 maggio 2020, n. 8468 (rel. Scarano)

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la mancata adozione da parte del giudice di merito delle Tabelle di Milano in favore di altre, ivi ricomprese quelle in precedenza adottate presso la diversa autorità giudiziaria cui appartiene, integra violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, 1°co. n. 3, c.p.c.

Claims made: nessun controllo di meritevolezza ma giudizio su contenuto e causa concreta del contratto

Cass. Civ., sez. III, sentenza 23 aprile 2020, n. 8117 (rel. Cigna)

In ordine alla meritevolezza delle clausole "on claims made basis", il modello dell'assicurazione della responsabilità civile con siffatte clausole, caratterizzato dal meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all'assicuratore, non incide sulla funzione assicurativa (e, quindi, sulla causa in astratto del contratto), in quanto il contratto assicurativo è pur sempre volto ad indennizzare il rischio dell'impoverimento del patrimonio dell'assicurato; siffatto modello, già ampiamente diffuso nell'ambito del mercato assicurativo (anche internazionale), ha trovato, peraltro, di recente, espresso riconoscimento legislativo (con particolare riferimento all'art. 11 L. 24/2017 e 3, comma 5, d.l. 138/2011, convertito con modificazioni in L. 148/2011, come novellato dall'art. 1, comma 26, L. 124/2017), ed è divenuto, pertanto, legalmente tipico; dette disposizioni, infatti, nell'imporre l'obbligatorietà (per le strutture sanitarie) dell'assicurazione per la responsabilità civile, prevedono, al riguardo, un meccanismo non legato al "fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione", di cui al primo comma dell'art. 1917 cc (le dette norme stabiliscono, infatti, tra l'altro, una operatività temporale della garanzia anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto, purchè denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza, e, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, prevedono un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi).
Da siffatta collocazione del modello "claims made" nell'area della tipicità legale, consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, c.c. (che presuppone l'aticipità), e la tutela invocabile dal contraente assicurato agisce invece sul solo piano della libera determinazione del contenuto contrattuale e della "causa concreta" del contratto (e, cioè dello scopo pratico del negozio, quale sintesi degli interessi che lo stesso negozio è concretamente diretto a realizzare), e concerne il rispetto, in detta determinazione, dei "limiti imposti dalla legge", ai sensi dell'art. 1322, comma 1, cc; siffatto test, necessario per ogni intervento conformativo sul contratto inerente al tipo (in ragione del suo farsi concreto regolamento dell'assetto di interessi perseguiti dai contraenti), può investire, in termini di effettività, diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto (v. obblighi informativi sul contenuto del contratto) sino a quella dell'attuazione del rapporto (v. facoltà di recesso, da parte dell'assicuratore, al verificarsi del sinistro compreso nei rischi assicurati), con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati; a tal fine va dato massimo rilievo all'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni, occorrendo accertare se vi sia stato un "arbitrario squilibrio giuridico" tra rischio assicurato e premio (Cass. 22437/2018).