Trasportato – Azione ex art. 141 CdA – Presupposto della corresponsabilità

Tribunale di Catania, sez. V, sentenza 13 dicembre 2021, n. 4930 (g. F. Cardile)

In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, ed è altresì certo che, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, “la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest'ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato” (Cass. 2020 n. 1161 – Cass. 2019 n. 1279 – Cass. 2017 n. 16477).
Senonchè, la giurisprudenza di legittimità che si ritiene di condividere ha ritenuto che siffatta legittimazione postula l'accertamento della corresponsabilità dell’autoveicolo vettore, all’uopo specificatamente ricomprendendo nell’inciso iniziale della norma “salvo l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito”, non solo le cause naturali, ma anche la condotta umana del conducente dell’altro veicolo coinvolto (cfr. Cass. Civ. n. 4147/2019).
Nel caso di specie, la dinamica del sinistro allegata dalla difesa di parte appellante esclude in radice qualsivoglia profilo di responsabilità del conducente il motociclo a bordo del quale trovavasi in qualità di terzo trasportato: tanto è allora sufficiente per superare la presunzione di legge, evidente essendo che l’assicuratore cui compete l’onere della prova ben può beneficiare delle risultanze processuali comunque ritualmente acquisite.

Sentenza cartacea – Termine per l’impugnazione – Attestazione apposta in calce dal Cancelliere

Cass. Civ., sez. III, sentenza 10 dicembre 2021, n. 39235 (rel. D. Sestini)

In tema di redazione della sentenza in formato cartaceo, ai fini della decorrenza del termine cd. "lungo" di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., assume rilevanza decisiva il momento del deposito ufficiale in cancelleria (che comporta l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico e l'attribuzione del numero identificativo), coincidente con l'attestazione datata e sottoscritta dal Cancelliere, secondo il paradigma di cui all'art 133, co. 2 c.p.c., senza possibilità di riconoscere applicazione alla disciplina dettata per le sentenze redatte in formato elettronico (cfr. Cass. n. 9546/2020).

Infortunio sul lavoro – Danno iatrogeno differenziale e indennizzo Inail

Cass. Civ., sez. III, sentenza 27 settembre 2021, n. 26117 (rel. M. Rossetti)

L'indennizzo per danno biologico permanente pagato dall'Inail alla vittima di lesioni personali va detratto dal credito aquiliano per danno biologico permanente, vantato dalla vittima nei confronti del terzo responsabile, al netto della personalizzazione e del danno morale.
Nel caso di indennizzo sotto forma di rendita, la detrazione deve avvenire sottraendo dal credito civilistico il cumulo dei ratei già riscossi e del valore capitale della rendita ancora da erogare, al netto dell'aliquota di rendita destinata al ristoro del danno patrimoniale.
Il danno c.d. iatrogeno (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura) va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore; monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico; detraendo il secondo importo dal primo.
Nel caso in cui la vittima di un danno iatrogeno abbia percepito un indennizzo dall'INAIL, il credito residuo della vittima nei confronti del responsabile va determinato sottraendo dal risarcimento dovuto per danno iatrogeno solo l'eventuale eccedenza dell'indennizzo INAIL rispetto al controvalore monetario del danno-base (cioè il danno che comunque si sarebbe verificato anche in assenza dell'illecito).

Rischio latente – Valutazione per la liquidazione del danno biologico

Cass. Civ., sez. III, sentenza 27 settembre 2021, n. 26118 (rel. M. Rossetti)

Se il rischio di contrarre malattie in futuro o di morire ante tempus, a causa dell'avverarsi del rischio latente, costituisce un danno alla salute, di esso si deve tenere conto nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente, secondo le indicazioni della medicina legale. Se dunque il grado di invalidità permanente suggerito dal medico-legale, e condiviso dal Giudice, venga determinato tenendo conto del suddetto rischio, insito nei postumi a causa della loro natura o gravità, la liquidazione del danno biologico dovrà avvenire tenendo conto della (minore) speranza di vita in concreto, e non di quella media. Se così non fosse, il medesimo danno sarebbe liquidato due volte: dapprima attraverso l'incremento del grado di percentuale di invalidità permanente; e poi tenendo conto della speranza di vita media, invece che della speranza di vita concreta.
Può accadere tuttavia che il rischio latente non sia stato tenuto in conto del grado percentuale di invalidità permanente: vuoi perché non contemplato dal bareme utilizzato nel caso concreto; vuoi per maltalento del medico-legale. In tal caso del pregiudizio in esame dovrà tener conto il giudice, maggiorando la liquidazione in via equitativa: e nell'ambito di questa liquidazione equitativa non gli sarà certo vietato scegliere il valore monetario del punto di invalidità previsto per una persona della medesima età della vittima: e dunque in base alla vita media nazionale, invece che alla speranza di vita del caso concreto. A mero titolo di esempio, ciò sarà possibile nei casi più gravi, e cioè quando massimo è il divario tra la vita attesa secondo le statistiche mortuarie, e la concreta speranza di vita residuata all'infortunio.

Sinistro – Risarcimento danni – Litisconsorzio necessario con il responsabile civile

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 30 novembre 2021, n. 37566 (rel. M. Gorgoni)

Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone l'annullamento in Cassazione delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure.
Nel caso di specie, non è stata fatta applicazione per consolidato principio secondo cui, in caso di azione diretta del danneggiato, nell'ambito di un sinistro stradale, nei confronti della propria compagnia di assicurazione, ex art. 149 D. Lgs. 209/2005, sussiste il litisconsorzio necessario anche nei confronti del responsabile civile poiché: "(...) il litisconsorzio risulta essere necessario al fine di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'accertamento giudiziale operato verso l'assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (cfr. Cass. Civ. n. 21896 del 20/09/2017).

Danno non patrimoniale – Tabelle di Roma – Illegittima liquidazione senza motivazione

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 2 dicembre 2021, n. 38077 (rel. L.A. Scarano)

I parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti.
Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire (v. Cass., 28/6/2018, n. 17018. E già Cass., 30/6/2011, n. 14402).

Insidia – Cattive condizioni del manto stradale – Nesso causale – Onere probatorio a carico del danneggiato

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 10 novembre 2021, n. 33212 (rel. A. Pellecchia)

In tema di art. 2051 c.c., è sempre richiesta la prova del nesso causale e cioè la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'esatta dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla condotta della danneggiata e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. VI, 01/02/2021, n.2184).

Sinistro – Terzo trasportato – Incapacità a testimoniare – Art. 246 c.p.c.

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 19 novembre 2021, n. 35552 (rel. M. Dell'Utri)

Il terzo trasportato all'interno di un veicolo danneggiato dal sinistro stradale dedotto in giudizio dal proprietario del medesimo veicolo, in quanto chiamato a testimoniare in ordine alla effettiva verificazione di un fatto nel quale è stato personalmente e direttamente coinvolto e ad attestarne le conseguenti occorrenze materiali, non può non considerarsi portatore di un interesse (misurabile alla stregua di quello previsto dall'art. 100 c.p.c.) pienamente idoneo a legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, dovendo ritenersi limitata, l'eventuale dedotta inesistenza attuale di alcun danno a carico di detto terzo, all'eventuale riscontro della fondatezza nel merito della prospettabile pretesa avanzabile in sede di partecipazione al giudizio, e non già al riscontro della legittimazione a detta partecipazione, cui sola è riferita la previsione di cui all'art. 246 c.p.c.

Ciclista – Risarcimento escluso – Comportamento colposo che esclude nesso causale

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 17 novembre 2021, n. 34883 (rel. F. M Cirillo)

Nel caso di specie deve escludersi il risarcimento dei danni richiesti per il sinistro occorso al ciclista, in quanto il danneggiato conosceva a sufficienza lo stato dei luoghi e, in considerazione delle aggravate condizioni di traffico esistenti — conseguenti alla temporanea chiusura del tratto autostradale, con riversamento dei mezzi sulla Via ove si è verificato il sinistro — avrebbe dovuto osservare un grado maggiore di diligenza. Ciò era da ritenere non impossibile, sia perché il ciclista già stava tenendo una velocità moderata sia perché l'avvallamento stradale era ben illuminato in quel giorno e a quell'ora (8,30 del 28 settembre 2013). Per cui il sinistro era da ricondurre ad esclusiva responsabilità del danneggiato, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno.

Resp. medica – Patologie pregresse – Causalità materiale e causalità giuridica – Liquidazione del danno differenziale

Cass. Civ., sez. III, sentenza 7 ottobre 2021, n. 27265 (rel. L. Rubino)

In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, ove si individui in un pregresso stato morboso del paziente/danneggiato (nella specie, la patologia tumorale in atto) e nell'intervento chirurgico correttamente eseguito per asportare la parte del corpo irrimediabilmente compromessa altrettanti antecedenti privi di interdipendenza funzionale con l'accertata condotta colposa del sanitario (consistente, nella specie, nell'asportazione dell'intero apparato riproduttivo), ma dotato di efficacia concausale nella determinazione dell'unica e complessiva situazione patologica riscontrata, allo stesso non può attribuirsi rilievo sul piano della ricostruzione del nesso di causalità tra detta condotta e l'evento dannoso, appartenendo ad una serie causale del tutto autonoma rispetto a quella in cui si inserisce il contegno del sanitario, bensì unicamente sul piano della determinazione equitativa del danno, potendosi così pervenire - sulla base di una valutazione da effettuarsi, in difetto di qualsiasi automatismo riduttivo, con ragionevole e prudente apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto - solamente ad una delimitazione del "quantum" del risarcimento. Ciò allo scopo di ascrivere all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate dal fortuito, come tale dovendo reputarsi la pregressa situazione patologica del danneggiato e l'intervento chirurgico necessario, concordato e correttamente eseguito. In tal modo il danneggiante sarà chiamato a rispondere di tutto il danno provocato e soltanto di esso, ovvero, in presenza di concause, delle sole conseguenze dannose a lui ascrivibili sotto il profilo della causalità giuridica (v. (Cass. n. 15991 del 2011; Cass. n. 24204 del 2014; Cass. n. 27524 del 2017; Cass. n. 20829 del 2018Cass. n. 28986 del 2019; Cass. n. 17555 del 2020, Cass. n. 514 del 2020).
Quanto al criterio da utilizzare per calcolare l'ammontare del danno da risarcire in queste particolari situazioni in cui ad una patologia o una menomazione preesistente se ne aggiunge una determinata dall'illecito, che con essa concorre, vanno richiamati i principi recentemente affermati per la liquidazione del danno c.d. differenziale secondo i quali in tema di liquidazione del danno alla salute, l'apprezzamento delle menomazioni preesistenti "concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima in punti percentuali, l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito, poi stimando quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, e procedendo, infine, a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente: solo del differenziale tra questi due valori può essere ritenuto responsabile il danneggiante, avendo dato luogo solo a quel "segmento" di danno, e solo in relazione a tale "segmento", così individuato potrà il giudice legittimamente esercitare il suo potere-dovere di personalizzare il danno in relazione alle circostanze del caso concreto, prendendo a base di calcolo il parametro costituito dalla differenza tra i due valori (v. sul tema Cass. n. 28896 del 2019).