Onere della prova: nulla la sentenza che nega la prova offerta

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 9 febbraio 2021, n. 3011 (rel. M. Rossetti)

Il giudice non può, senza contraddirsi, imputare alla parte di non assolvere all'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, e poi negarle la prova offerta (così già Sez. U, Sentenza n. 789 del 29/03/1963; nello stesso senso, ex permultis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17981 del 2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14155 dell' 8.7.2020; Sez. 3, Ordinanza n. 8466 del 5.5.2020). Dalla violazione di tale principio discende la nullità della sentenza, per contraddittorietà insanabile.

Polizza responsabilità civile e tutela legale: spese di lite rientrano nella prima – Art. 1917 c.c.

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 9 febbraio 2021, n. 3011 (rel. M. Rossetti)

Se la medesima polizza copre contemporaneamente sia il rischio di responsabilità civile, sia quello di tutela legale, le spese sostenute dall'assicurato per resistere alla domanda risarcitoria contro di lui proposta dal terzo danneggiato rientrano nella prima copertura e non nella seconda, fino al limite del 25% del massimale, ai sensi dell'art. 1917, comma terzo, c. c. Ne consegue che eventuali clausole limitative del rischio, contrattualmente previste per la sola assicurazione di tutela legale, sono inopponibili all'assicurato che domandi la rifusione delle spese di resistenza ai sensi del citato articolo 1917 c.c.

Claims made: non può essere sostituita automaticamente con una loss occurrence

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 25 febbraio 2021, n. 5259 (rel. S. Olivieri)

La Suprema Corte censura l'impugnata pronuncia della Corte d'Appello, la quale, dopo aver dichiarato nulla la clausola "claims made", ha poi automaticamente applicato al contratto assicurativo il regime della "loss occurance" di cui all'art. 1917, comma 1, c.c., essendosi illegittimamente astenuta dall'integrare, come affermano le Sezioni Unite n. 22437 del 2018, lo statuto negoziale secondo il meccanismo previsto dall'art. 1419 c.c., ossia avendo omesso di riportare ad equilibrio ciò che le parti contraenti avevano effettivamente voluto e che non poteva certo essere ricondotto alla realizzazione di un differente programma, fondato su uno schema negoziale (quello proprio dell'art. 1917 c.c.) che le parti avevano voluto, invece, espressamente, emendare e modificare.
Il Giudice di merito non può, infatti, sostituire a un contratto assicurativo "claims made" un contratto tipico assicurativo della responsabilità civile, prevaricando la autonomia negoziale e venendo in tal modo a costituire ex novo il regolamento contrattuale che risulta pertanto essere fondato su di un accordo inesistente, venendo quindi illegittimamente ad incidere sulla stessa fonte genetica del rapporto obbligatorio.

Danni da cose in custodia – Insidia – Marciapiede sconnesso – Concorso colposo del danneggiato – Art. 1227 c.c.

Cass. Civ., sez. III, sentenza 16 febbraio 2021, n. 4035 (rel. D. Sestini)

Ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza della sconnessione o buca di un marciapiede, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione e dell'esclusione del risarcimento, ai seni dell'art. 1227, comma primo e secondo, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.

Equipollenza tra i registri INIPEC e Reginde

Cass. Civ., sez. I, sentenza 3 febbraio 2021, n. 2460 (rel. S. Oliva)

A seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale" di cui all'art. 16 sexies del D. L. n. 179 del 18.10.2012, convertito con modificazioni in Legge n. 221 del 7.12.2012, come modificato dal D. L. n. 90 del 24.6.2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114 dell'11.8.2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite -in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, comma 1, del D. L. n. 179 del 2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1), del D. L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall'art. 66, comma 5, del D. Lgs. n. 217 del 13.12.2017, con decorrenza dal 15.12.2013- presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del D. Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del D. L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato INI-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E

Ipotesi di notificazione nulla e atto di rinnovazione

Cass. Civ., sez. I, sentenza 3 febbraio 2021, n. 2460 (rel. S. Oliva)

La notifica dell'atto introduttivo di un giudizio che sia stata eseguita direttamente all'Amministrazione dello Stato e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato (nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui all'art. 11 del R. D. 30 ottobre 1933, n. 1611) non può ritenersi affetta da mera irregolarità o da inesistenza, bensì - secondo quanto disposto dalla citata norma - da nullità, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ovvero di sanatoria, nel caso in cui l'Amministrazione si costituisca (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18849 del 15/09/2011; Cass. Sez. L, Sentenza n. 5853 del 08/03/2017; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24032 del 30/10/2020).
Analogamente, è nulla, e non meramente irregolare, né inesistente, la notificazione eseguita erroneamente presso l'Avvocatura Generale dello Stato, anziché presso quella Distrettuale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale è proposta l'azione o l'impugnazione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28267 del 04/11/2019; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19826 del 26/07/2018).
Del pari, è nulla la notificazione eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anziché presso quella Generale, quando la norma preveda che la notifica debba eseguirsi presso quest'ultima (Cass. Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 608 del 15/01/2015; Cass. Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 22079 del 17/10/2014).
In tutti i predetti casi, il giudice è tenuto ad ordinare la rinnovazione della notificazione nulla (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10457 del 26/11/1996; Cass. Sez. U, Sentenza n. 4573 del 06/05/1998; Cass. Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 15062 del 30/06/2006; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2442 del 02/02/2011), anche in difetto di istanza di parte, poiché, trattandosi di questione attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, ad inderogabili disposizioni d'ordine pubblico processuale, essa è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite derivante dall'eventuale formazione del giudicato su di essa (Cass. Sez. 2, Sentenza n.17189 del 06/08/2007).

Regresso della struttura sanitaria nei confronti del medico responsabile

Tribunale di Catania, sez. V civ., sentenza 13 novembre 2020, n. 3800 (g. E. Codecasa)

In tema di responsabilità sanitaria, nel caso in cui sia accertato che non sussiste colpa della struttura sanitaria, non può applicarsi la presunzione di pari gravità e le conseguenze riportare dal terzo danneggiato devono essere al 100% addebitate al medico operatore.
Va quindi dichiarato che la convenuta Casa di Cura ha diritto di regresso nei confronti del convenuto sanitario responsabile di quanto avrà corrisposto all’attrice in più rispetto all’importo equivalente alla sua quota di responsabilità pari allo 0%.

Insidia – Strada sconnessa – Concorso di colpa – Art. 1227 c.c.

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 13 gennaio 2021, n. 456 (rel. A. Moscarini)

Se il fatto colposo del danneggiato può concorrere nella produzione dell'evento, il fatto che una strada risulti "molto sconnessa" con buche e rattoppi, indice di cattiva manutenzione non costituisce un'esimente per l'ente pubblico in quanto il comportamento disattento e incauto del pedone non è ascrivibile al novero dell'imprevedibile (Cass., 3, n. 15761 del 29/7/2016).
L'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass., 3, n. 15761 del 29/7/2016; Cass., 3, n. 2480 del 1/2/2018).
La condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 co. 1 c.c. richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicchè quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisce un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass., 6-3 n. 9315 del 3/4/2019).

Resp. da cose in custodia – Art. 2051 c.c. – Caso fortuito (cubetti di porfido malfermi, instabili, invisibili e imprevedibili)

Corte di Cassazione, sez. III, ordinanza 13 gennaio 2021 (rel. A. Moscarini)

L'art. 2051 c.c. configura un caso di responsabilità oggettiva del custode e prevede che il danneggiato debba limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, spettando al custode la prova cd. liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. L'ente proprietario della strada supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si verifica non come conseguenza di un difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ma in maniera improvvisa e per colpa esclusiva dello stesso danneggiato.
Nel caso di specie, il Comune avrebbe dovuto dimostrare che il fatto della stessa danneggiata avesse i caratteri dell'autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità e che fosse da solo idoneo a produrre l'evento, escludendo i fattori causali concorrenti. La sentenza impugnata non ha rispettato le condizioni richieste dalla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia costituisce caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ove sia colposa e imprevedibile (Cass., 3, n. 25837 del 31/10/2017; Cass., 6-3, n. 27724 del 30/10/2018; Cass., 6-3 n. 9997 del 28/5/2020).

Concorso del danneggiato – Giudizio inferenziale di verosimiglianza – Art. 283 CdA – Regresso nei confronti del FGVS

Tribunale di Catania, sez. V civ., sentenza 29 gennaio 2021, n. 479 (g. G. Artino Innaria)

Si configura a carico del danneggiato un concorso di colpa, ai sensi dell’articolo 1227 c.c., nel caso in cui questi abbia riportato un trauma cranico con emorragia cerebrale, oltre alla frattura delle ossa nasali, in quanto è verosimile che egli non indossasse il casco e che l’omissione dell’uso del dispositivo di protezione abbia determinato un concorso di colpa nella produzioni delle lesioni (da riferirsi esclusivamente alle lesioni al capo). Nel caso di specie, avuto riguardo alle modalità concrete dell’incidente, il concorso giustifica la riduzione del risarcimento del danno da liquidarsi per invalidità permanente e temporanea nella misura del 30%).

Dalla disposizione di cui all’art. 283, comma 5, codice delle assicurazioni, non può affatto inferirsi una limitazione dell’azione di regresso alla sola ipotesi di impresa in liquidazione coatta amministrativa, ciò non solo per quanto riguarda il risarcimento diretto, ma a maggior ragione in tutti gli altri casi (compreso quello della scopertura assicurativa del veicolo del responsabile civile), in cui il F.G.V.S. è tenuto a rispondere.