Art. 696 bis cpc – Condizione di procedibilità della domanda – Orientamento del Tribunale di Catania

Il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., ex art. 8 comma 2, Legge n. 24/2017: Limiti di utilizzo – Condizione di procedibilità della domanda - Ammissibilità

[...] Ci si è chiesti se la parte pretesa danneggiata per dedotta malpractice medica, esperito un primo procedimento di mediazione, chiuso con verbale negativo, possa, successivamente, proporre un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e ciò in considerazione del fatto che il Legislatore ha previsto una condizione di procedibilità alternativa, a scelta dell’interessato.
Secondo il Tribunale di Catania, il ricorso così incoato deve essere dichiarato inammissibile, giacché la condizione di procedibilità si è già avverata e, pertanto, viene meno l’interesse, giuridicamente rilevante e tutelabile, a intraprendere un procedimento di istruzione preventiva per attuare la condizione di procedibilità, invero già attuata (Tribunale di Catania, 19.05.2021; conforme a Tribunale di Cosenza, 08.05.2019).

Assicurazione RC: nulla la clausola che esclude la rifusione delle spese processuali

Cass. Civ., sez. III, sentenza 5 luglio 2022, n. 21220 (rel. M. Rossetti)

La clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è una clausola che deroga in pejus all'articolo 1917, terzo comma, c.c., e di conseguenza è nulla ai sensi dell'articolo 1932 c.c.

Dichiarazioni inesatte o reticenti – Annullamento del contratto – Art. 1892 c.c.

Tribunale di Palermo, sez. III, sentenza 30 giugno 2022, n. 2875 (g. G. Nozzetti)

A mente dell’art. 1892 c.c. le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’assicurato su circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il proprio consenso o lo avrebbe dato a condizioni diverse se avesse conosciuto il reale stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto se il contraente ha agito con dolo o colpa grave. Per giurisprudenza consolidata, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento allorché si verifichino simultaneamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore (Cass., 10.6.2020 n. 11115; 30.11.2011 n. 25582; 25.2.2002 n. 2740).
Nel caso di specie, nel momento in cui compilarono il questionario informativo, necessario ai fini della corretta valutazione del rischio, gli attori negarono – quanto meno con colpa grave - “di essere a conoscenza di azioni, omissioni o fatti dai quali possano derivare richieste di risarcimento o azioni volte all’accertamento di responsabilità civile, penale o deontologica” omettendo di fornire agli Assicuratori una informazione certamente rilevante per la prestazione del consenso alla conclusione del contratto assicurativo, come può desumersi dal tenore dell’intero regolamento contrattuale, dall’insistita esclusione dalla copertura di sinistri conseguenti a fatti già noti all’Assicurato o già sottoposti all’esame della Corte dei Conti, dall’espresso richiamo al disposto degli artt. 1892 e 1893 c.c. sia nell’art. 17 co. 2 CGA che sul Modulo di proposta contenente il questionario informativo.
L’eccezione riconvenzionale, tempestivamente proposta, con cui gli Assicuratori hanno invocato l’annullabilità dei contratti assicurativi, è dunque idonea a paralizzare la domanda di adempimento contrattuale proposta dagli attori per il pagamento dell’indennizzo assicurativo e per il rimborso delle spese sostenute per la propria difesa e resistenza nei diversi gradi del giudizio di responsabilità contabile.

Tabelle Milano 2022 integrate a punti – Danno parentale

Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale - Tabelle integrate a punti - Edizione 2022

L'Osservatorio di Milano ha deciso di adeguare le Tabelle precedentemente approvate ai nuovi principi di diritto affermati dalla giurisprudenza della Cassazione a partire dalla sentenza n. 10579/2021.
Per agevolare gli Avvocati e i Giudici nell'applicazione dei nuovi criteri di liquidazione del danno parentale, è stata proposta una casistica di esempi concreti, confrontando i valori monetari derivanti dall'applicazione delle Tabelle con quelle risultanti dal monitoraggio (di complessive 600 sentenza circa) e sono state indicate le domande e le questioni più dibattute durante i lavori e le risposte e soluzioni che sono state condivise dalla stragrande maggioranza del Gruppo di lavoro.

Adeguamento dei massimali di garanzia RC auto e natanti

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2022

A decorrere dall’11 giugno 2022, gli importi indicati al comma 1 dell’articolo 128, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiornati ai seguenti valori:
- euro 6.450.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per quanto riguarda l’importo minimo di copertura nel caso di danni alle persone, di cui alla lettera a);
- euro 1.300.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per quanto riguarda l’importo minimo di copertura nel caso di danni alle cose, di cui alla lettera b).

Danno differenziale – L’indennizzo Inail va scomputato d’ufficio

Cass, Civ., sez. lav., ordinanza 14 giugno 2022, n. 19182 (rel. R. Bellè)

L'ordinamento non impone quale condicio iuris, per chi agisca a titolo di danno nei confronti del proprio datore di lavoro, il previo esperimento delle azioni, amministrative ed eventualmente giudiziali, nei riguardi dell'I.N.A.I.L.
Infatti, in tema di danno cd. differenziale, il giudice di merito deve procedere d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato a detto titolo, dell'importo della rendita INAIL, anche se l'istituto assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita "liquidata a norma", implicando, quindi, la sola liquidazione, un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale" e ciò in quanto "diversamente opinando, il lavoratore locupleterebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché, anche in caso di responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l'eccedenza, né all'INAIL, che può agire in regresso solo per le somme versate; inoltre, la mancata liquidazione dell'indennizzo potrebbe essere dovuta all'inerzia del lavoratore, che non abbia denunciato l'infortunio, o la malattia, o abbia lasciato prescrivere l'azione (Cass. 31 maggio 2017, n. 13819; principio consolidato, v. Cass. 19 giugno 2020, n. 12041 ed altri precedenti ivi richiamati).

Massimali – Disciplina applicabile – Sinistri FGVS

Cass. Civ., sez. III, sentenza 16 giugno 2022, n. 19425

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 209 del 2005 il 1 gennaio 2006, il D.P.R. n. 19 aprile 1993 (recante i "minimi di garanzia per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti") venne abrogato dall'art. 354 dello stesso D.Lgs. n. con effetto immediato, dovendosi escludere che - in forza del comma 4 dello stesso art. 354 - ne fosse stata conservata la vigenza fino all'emanazione del regolamento ministeriale previsto dal comma 1 dell'art. 128 del D.Lgs. n. e in mancanza fino alla scadenza del termine indicato dal comma 2 dell'art. 355. Una siffatta ultrattività non era compatibile con il testo originario dell'art. 128, in quanto il comma 3 di tale norma aveva previsto comunque il rispetto dei massimali minimi previsti dalle disposizioni comunitarie (cioè quelli indicati dall'art. 1, comma 2, lett. a), della Direttiva 2005/14/CE) e dunque l'immediata loro operatività in attesa dell'esercizio del potere regolamentare.
All'art. 3 del D.Lgs. n. 198 del 2007, là dove dispose, dopo che con il suo art. 1 il D.Lgs. n. aveva disposto la sostituzione dell'art. 128 testo originario con il testo attuale, che "alla data di applicazione dei massimali di cui all'art. 1, comma 4, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993", deve attribuirsi in conseguenza l'effetto di avere "richiamato" in vigore tale D.P.R. n. e ciò fino alla scadenza del termine indicato nel comma 5 dell'art. 128 nuovo testo.
I massimali operanti per i contratti assicurativi stipulati fra il 1 gennaio 2006 ed il 23 novembre 2007 (cioè prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 198 del 2007 e del nuovo testo dell'art. 128 del C.d.A.), in relazione ai sinistri occorsi entro quel periodo, ed i massimali operanti a carico del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada in relazione a contratti stipulati in quel lasso di tempo e per sinistri occorsi nello stesso lasso di tempo, nonché per sinistri provocati da veicolo privo di copertura o non identificato occorsi durante il medesimo lasso di tempo sempre di pertinenza del detto Fondo, si dovevano individuare a norma del comma 3 dell'art. 128 testo originario, cioè nel limite minimo di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) della Direttiva 2005/14/CEE.
In relazione ai contratti stipulati nel suddetto lasso di tempo ed ancora in corso, in mancanza di espressa previsione dell'applicazione dei limiti minimi comunitari, per i sinistri verificatisi a far tempo dal 24 novembre 2007 e fino al 10 dicembre 2009 operavano i massimali indicati dal D.P.R. n. 19 aprile 1993, per i sinistri verificatisi dall'11 dicembre sino al 10 giugno 2012 il limite del comma 5 dell'art. 128, per quelli successivi quelli di cui al comma 1 dell'art. 128.
Per i sinistri di pertinenza del F.G.V. occorsi dal 24 novembre 2007, operavano gradatamente i limiti appena indicati.

Danni da emotrasfusione – Prescrizione

La presentazione della domanda di indennizzo ex I. n. 210 del 1992 segna il limite ultimo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., ma ciò non esclude che il giudice di merito possa individuare in un momento precedente l'avvenuta consapevolezza del suddetto collegamento sulla base di un accertamento in fatto adeguatamente motivato (cfr., ex multis, Cass. n. 27757/2017).
Un siffatto accertamento circa il fatto che il danneggiato conoscesse (o potesse conoscere, con l'ordinaria diligenza) l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione può essere compiuto anche mediante presunzioni semplici, sempreché - tuttavia- «il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle "praesumptiones de praesumpto"» (Cass. n. 17421/2019).
Viceversa, incorre «in un errore di sussunzione e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione» (Cass. n. 13745/2018; conforme Cass. n. 24164/2019).

Danno da perdita del rapporto parentale – Liquidazione

Cass. Civ., sez. VI, 23 giugno 2022, n. 20292 (rel. E. Scoditti)

Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l’onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto.
Al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
Per la liquidazione del danno biologico devono prendersi a riferimento i parametri delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, salvo che l’eccezionalità del caso concreto non imponga di discostarsene dando atto delle relative ragioni in motivazione.

Danno biologico di lieve entità: aggiornati gli importi

MISE Decreto 8 giugno 2022

A decorrere dal mese di aprile 2022, gli importi indicati nel comma 1, dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 22 luglio 2019, sono aggiornati nelle seguenti misure:
- ottocentosettanta euro e novantasette centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
- cinquanta euro e settantanove centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).