Art. 696 bis cpc – Condizione di procedibilità della domanda – Orientamento del Tribunale di Catania
[...] Ci si è chiesti se la parte pretesa danneggiata per dedotta
malpractice medica, esperito un primo procedimento di mediazione, chiuso con
verbale negativo, possa, successivamente, proporre un ricorso ex art. 696 bis c.p.c.
e ciò in considerazione del fatto che il Legislatore ha previsto una condizione di
procedibilità alternativa, a scelta dell’interessato.
Secondo il Tribunale di Catania, il ricorso così incoato deve essere dichiarato
inammissibile, giacché la condizione di procedibilità si è già avverata e, pertanto,
viene meno l’interesse, giuridicamente rilevante e tutelabile, a intraprendere un
procedimento di istruzione preventiva per attuare la condizione di procedibilità,
invero già attuata (Tribunale di Catania, 19.05.2021; conforme a Tribunale di
Cosenza, 08.05.2019).