Danno biologico – Liquidazione equitativa – Tabelle di Milano garantiscono uniformità

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 16 luglio 2024, n. 19506 (rel. P. Gianniti)

Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, non essendo rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziali (Cass. n. 12408/2011). Il riferimento al criterio di liquidazione, predisposto dal Tribunale di Milano ed ampiamente diffuso sul territorio nazionale, garantisce tale uniformità di trattamento, in quanto questa Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce ad esso la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. n. 28290/2011). Il valore delle tabelle milanesi va inteso non già nel senso che le dette tabelle ed i loro adeguamenti siano divenute esse stesse in via diretta una normativa di diritto, bensì nel senso che esse forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell'art. 1226 c.c. (norma questa che necessariamente viene in rilievo allorquando debba liquidarsi il danno non patrimoniale, che per definizione non si presta ad essere "provato nel suo preciso ammontare").

Notificazione sentenza presso sede P.A. e non Avvocatura: non decorre termine breve per impugnare

Cassazione Civile, sezione III, ordinanza 3 luglio 2024, n. 18270 (rel. M. Rossetti)

La notificazione della sentenza eseguita direttamente presso l'amministrazione statale parte in causa, invece che presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato del luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza stessa, non è idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. per proporre impugnazione.

Trasporto su ciclomotore omologato per una persona – Mancato uso di casco omologato – Art. 1227, comma 1, c.c.

Cassazione Civile, sez. III, ordinanza 27 marzo 2024, n. 8306 (C.R. dott. Gianniti)

Il trasporto di passeggero a bordo di un ciclomotore, progettato ed omologato per circolare con il solo conducente, incide di per sé sulla sicurezza della marcia e va preso in adeguata considerazione ai fini della ricostruzione dell'eziologia del sinistro, per l'alterazione della stabilità del veicolo, della possibilità di controllo del mezzo e della capacità di arresto e di manovra; e costituisce condotta colposa del leso da tenere in considerazione ai fini della ricostruzione del determinismo causale del sinistro.

In tema di obbligo dell'uso del casco per i conducenti ed i passeggeri di ciclomotori e motocicli, l'omesso corretto uso del casco protettivo omologato da parte del conducente deceduto od infortunato in un incidente stradale, va preso in adeguata considerazione ai fini della ricostruzione dell'eziologia del sinistro o, comunque, dello sviluppo della sua dinamica; e costituisce condotta colposa del leso da tenere in considerazione ai fini della ricostruzione del determinismo causale del sinistro.

Titolo esecutivo – Interesse legali – Escluso il saggio maggiorato di cui all’art. 1284, c. 4, c.c.

Cassazione Civile, sez. III, civ., sentenza 11 luglio 2024, n. 19015 (rel. A. Tatangelo)

Il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per l’importo degli interessi ad un tasso superiore a quello previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c., in caso di titolo esecutivo che contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli “interessi legali”, resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione debba ritenersi che sia stata (esplicitamente o implicitamente) negata l’applicabilità della norma di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto, per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione.

Terzo trasportato – Concorso colposo nella causazione del sinistro – Art. 1227, c.1, c.c.

Tribunale di Trapani, sentenza 14 maggio 2024, n. 321 (g. Hamel C.S.)

La condotta del terzo trasportato che, al momento del sinistro, viaggiava in condizioni di alterazione psico-fisica (dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti) e senza tenere conto delle condizioni di pericolo della strada (dovute alle avverse condizioni atmosferiche), ha efficacia causale nella verificazione del fatto e delle conseguenze dannose dello stesso. Ne consegue la riduzione proporzionale della responsabilità in capo al danneggiante, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.

Minimi tariffari avvocati – Il giudice non può derogare i parametri minimi

Cassazione Civile, sez. II, sentenza 26 giugno 2024, n. 17613 (rel. R. Caponi)

Salvo diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 L. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13 co. 6 L. 247/2012.

Tabelle Milano 2024 – Liquidazione del danno non patrimoniale – Capitalizzazione anticipata di una rendita – Rivalutazione monetaria indici ISTAT

L'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano procede all'aggiornamento delle Tabelle e dei criteri orientativi:
1. Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica - Edizione 2024
1.1 “Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psicofisica - Edizione 2024
2. Criteri orientativi e Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza – Edizione 2024
3. Criteri orientativi e Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale – Edizione 2024
4. Relazione illustrativa del quesito medico-legale e modello di quesito
5. Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale - Tabelle integrate a punti – Edizione 2024
5.1 Allegato 1. Esempi di calcolo risarcitorio confrontati con il monitoraggio
5.2 Allegato 2. Domande & risposte
6. Criteri orientativi per la liquidazione del danno da mancato/carente consenso informato in ambito sanitario – Edizione 2024
7. Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa – Edizione 2024
8. Criteri orientativi per la capitalizzazione anticipata di una rendita - Edizione 2024 con le relative istruzioni
8.1 Tabella Maschi
8.2 Tabella Femmine
9. Criteri orientativi per la liquidazione ex art. 96 terzo comma c.p.c.

Responsabilità per danni cagionati da animali – Art. 2052 c.c. – Esclusa legittimazione passiva del proprietario – Responsabilità del custode

Giudice di Pace di Palermo, sentenza 27 giugno 2024, n. 2036 (g. D. Di Chiara)

Poiché ai sensi dell'art. 2052 c.c. la responsabilità grava sul proprietario dell'animale "o su chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso", quando vi sia dissociazione fra proprietà e custodia la responsabilità grava sul custode e non sul proprietario, intendendosi per "custode e responsabile" non chi detenga l'animale per conto e nell'interesse del proprietario, ma chi lo gestisca autonomamente e in modo indipendente, in vista del perseguimento di un interesse proprio ed autonomo rispetto a quello del proprietario (cfr. Cassazione civile, sez. III, 11/12/2012, n. 22632). Ne deriva il difetto di legittimazione passiva del proprietario di un cane nel giudizio di risarcimento per i danni cagionati dallo stesso, nel caso in cui la custodia appartenga alla ex moglie cui era stato affidato l'animale domestico a seguito della separazione.

Pedone – Escluso nesso causale tra sinistro e danni (frattura calcagno) – CTU

Tribunale di Palermo, sez. III civ., sentenza 7 giugno 2024, n. 3347 (g. A. Pandolfo)

Deve escludersi la sussistenza del nesso eziologico tra il sinistro e le lesioni riportate da un pedone nel caso in cui si tratti di isolata frattura scomposta del calcagno. Ciò in quanto, come affermato dal CTU nel caso di specie, il meccanismo della frattura del calcagno non è compatibile con le dinamiche di un incidente stradale con investimento del pedone, per le sue caratteristiche e il suo meccanismo traumatico rappresentato da un'azione diretta (caduta) dall'alto verso il basso. In tali casi, nella fase dell'urto il pedone subisce l'impatto del veicolo e viene colpito in un parte del corpo, e questa fase doveva essere rappresentata da altre lesioni, che mancano nel caso in esame; inoltre tali lesioni dovevano essere più imponenti della sola finale frattura calcaneare.

Modulo CAI – Valore probatorio – Tamponamento a catena

Cass. Civ., sez. III civ., ordinanza 3 giugno 2024, n. 15431 (rel. F.M. Cirillo)

L'art. 143, comma 2, del D.Lgs. n. 209 del 2005 è chiaro nell'affermare che la C.A.I. sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. La presunzione è finalizzata ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova; ma significa anche che l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato (cfr. ordinanza 6 dicembre 2017, n. 29146).