Lo Studio Legale Spagnolo & Associati ottiene la Certificazione per la Parità di Genere
In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83,
comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla
redazione dell'atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta,
materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia
antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla
notificazione del ricorso stesso.
In caso di ricorso nativo digitale, notificato
e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al
messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante
inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia,
digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa
della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, terzo
comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la
procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad
escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione.
Rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa alla validità della procura speciale conferita da una società che si è estinta per cancellazione prima che il procedimento di legittimità fosse avviato.
Occorre, infatti, chiarire il nodo relativo all’operatività del principio di ultrattività del mandato anche in una fase antecedente
all’apertura del procedimento di legittimità.
Il 16 gennaio 2024 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che reca la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
In caso di scioglimento dell'unione civile, la durata del rapporto, prevista dall'art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del1970, richiamato dall'art. 1, comma venticinquesimo, della legge n. 76 del 2016, quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all'assegno in favore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli, si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell'unione, ancorché lo stesso si sia svolto in tutto o in parte in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 76 cit.
In merito all’efficacia della confessione del conducente nei confronti del proprietario e dell’assicuratore, deve ritenersi che la confessione proveniente da un soggetto litisconsorte facoltativo, qual è il
conducente danneggiante non proprietario del veicolo, ha valore di piena prova solo nei confronti
del medesimo confidente, come previsto dall'art. 2733, secondo comma, cod. civ., con la
conseguenza che il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti e rigettarla nei
confronti dell’assicuratore della r.c.a. e del proprietario (ex multis, Cass. 20.4.2023 n. 10687;
Cass. 19327/2017).
La mera dichiarazione confessoria del conducente responsabile non proprietario del veicolo
danneggiante è liberamente apprezzabile dal Giudice nei riguardi del proprietario e del suo
assicuratore, in applicazione dell’art. 2733 co. 3 c.c., come affermato da una più che consolidata
giurisprudenza (vds. ex multis, Cass. 13718/2021; 19327/2017; 3875/2014).
Per tale ragione è principio costantemente affermato che nel giudizio promosso dal
danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale,
la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole
del sinistro (cosiddetto C.I.D.), per essere opponibile all'assicuratore e generare la presunzione iuris tantum di cui all’art. 143 CAP, deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche
proprietario del veicolo assicurato e dunque litisconsorte necessario, non anche dal conducente
del veicolo che non sia anche proprietario del mezzo, il quale è solo litisconsorte facoltativo
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8214 del 04/04/2013. SS.UU. n. 10311 del 5/5/2016; 20/2/2018 n.
4010).