28 Luglio 2020

Corte di Cassazione su emergenza Covid-19: disciplina processuale applicabile nel luglio del 2020

Corte Suprema di Cassazione, Uff. del Massimario e del Ruolo, Relazione su novità normativa n. 52 del 30 giugno 2020, pubbl. il 17 luglio 2020
OGGETTO:
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE - Emergenza epidemiologica da covid-19 - Misure urgenti per il contrasto - Art. 83 d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27 del 2020 - Art. 3, comma 1, lett. i), d.l. n. 28 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n.70 del 2020.

SOMMARIO:
1. Introduzione.
2. La disciplina processuale applicabile nel luglio del 2020.
2.1. (Segue). La tesi restrittiva.
2.2. (Segue). La tesi conservativa.
3. I procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione.
4. Il protocollo d’intesa del 9 aprile 2020.

Il tema della presente relazione riguarda la disciplina applicabile nei giudizi civili, una volta entrata in vigore (il 30 giugno 2020, giorno successivo alla sua pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale) la l. 25 giugno 2020, n. 70, di conversione del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, recante Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19.

Alla luce della normativa sopravvenuta, occorre chiedersi quale sia la disciplina processuale civile applicabile ai procedimenti in corso, nel periodo che va dal 1 luglio al 31 luglio 2020, considerato che in forza dell’art. 83, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, nel testo ormai consolidato per effetto dell’entrata in vigore della l. n. 70 del 2020, durante il detto mese devono ritenersi inapplicabili le misure organizzative dettate dal medesimo art. 83.

In merito alla disciplina processuale applicabile nel luglio del 2020, possono avanzarsi due diverse interpretazioni, una tesi restrittiva ed una conservativa.

Quanto ai giudizi civili che si celebrano innanzi alla S.C., va ricordato che tra le misure organizzate adottate dal Primo presidente in Corte di Cassazione ai sensi del comma 7 dell’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, con il decreto n. 76 del 2020, vi è stata quella di sopprimere tutte le udienze pubbliche fino al 30 giugno 2020, mentre, nelmese di luglio del 2020 potranno essere celebrate soltanto quelle ritenute urgenti, di
regola «con la sola presenza delle parti interessate», quindi appunto a porte chiuse e con una programmazione della relativa trattazione mediante le cd. “fasce orarie”, da comunicare ai difensori delle parti, al chiaro fine di evitare assembramenti nei corridoi della Corte.

In data 9 aprile 2020, la Corte Suprema di cassazione ha stipulato un protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Forense e la Procura Generale presso la Corte di cassazione «per la trattazione delle adunanze camerali ex art. 375 c.p.c. e delle udienze ex art. 611 c.p.p.»; l’obiettivo chiaro del Protocollo è quello di consentire ai consiglieri della S.C. di avere la disponibilità dei cd. “atti regolamentari”, senza necessità di accedere fisicamente nelle cancellerie delle sezioni civili della Corte.

Con nota del 19 maggio 2020, il Segretariato generale della S.C. ha comunicato che il termine di efficacia del Protocollo, inizialmente fissato nel medesimo documento fino al 30 giugno 2020, è stato prorogato di comune accordo tra i partecipanti all’intesa fino al 31 luglio 2020.
Ora, per i depositi telematici degli atti di parte, occorre distinguere: come detto, in base al ridetto Protocollo gli avvocati italiani hanno la facoltà di depositare tramite PEC copia degli atti difensivi già ritualmente depositati fino al 31 luglio 2020. Trattandosi di attività prevista da un’intesa tra organi istituzionali, che prevede adempimenti ulteriori rispetto a quelli imposti dalle regole processuali vigenti, non vi è ragione per ritenere che il detto Protocollo cessi di trovare applicazione a partire dal 1 luglio 2020.
Per il deposito delle memorie difensive, ex art. 380-bis e 380-bis.1 c.p.c., che avverrà nel corso del mese di luglio del 2020, può invece sostenersi che producendo effetti fino al 31 luglio 2020 l’autorizzazione al deposito delle dette memorie tramite PEC, contenuta nel decreto n. 76 del 2020 del Primo presidente della S.C., i difensori delle parti potranno continuare a curare il deposito con il mezzo telematico, non
essendo peraltro ancora stato adottato il decreto del Direttore generale S.I.A. che autorizzava – peraltro ormai fino al 30 giugno 2020, ai sensi dell’art. 83, comma 11-bis, del d.l. n. 18 del 2020 –, il deposito degli atti di parte con modalità telematica.

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