FGVS – Massimale
Nel caso di sinistro stradale ascrivibile a responsabilità concorrente di più conducenti, tutti privi di copertura assicurativa, l'obbligazione indennitaria gravante sull'impresa designata nei confronti del danneggiato ai sensi dell'art. 283, comma 1, lettera (b), cod. ass., sarà contenuta entro un limite pari al prodotto del singolo massimale minimo di legge applicabile ratione temporis, moltiplicato per il numero dei corresponsabili.
Al principio che precede si deroga quando il danneggiato abbia convenuto in giudizio uno solo dei corresponsabili; oppure abbia invocato la responsabilità dell'impresa designata quale garante d'uno solo dei corresponsabili; od ancora quando nel corso del giudizio di merito la solidarietà tra i corresponsabili si sia sciolta per qualsiasi causa.
L’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, se pure ha la qualità soggettiva di impresa di assicurazioni, tecnicamente non è un assicuratore della persona che circoli sprovvista di valida copertura per la r.c.a.
Essa è un accollante ex lege delle obbligazioni del responsabile, cioè un garante imposto dall’ordinamento per fini di solidarietà sociale.
Tanto si desume dalle seguenti circostanze:
(a) l’obbligazione dell’impresa designata non scaturisce né dal contratto (l’impresa designata non ha vincoli contrattuali né col responsabile, né col danneggiato); né dal fatto illecito (l’impresa designata ovviamente non ha causato alcun danno alla vittima, e l’illecito è solo una conditio facti per l’insorgenza del debito dell’impresa designata); il debito dell’impresa designata sorge invece dalla legge, ai sensi dell’art. 1173, ultima parte, c.c.;
(b) l’adempimento dell’impresa designata nelle mani del terzo
danneggiato estingue l’obbligazione del responsabile civile verso il
danneggiato, ma legittima l’impresa designata al regresso nei confronti
di quest’ultimo (art. 292 cod. ass.), secondo lo schema tipico
dell’accollo esterno (art. 1273 c.c.).
Se dunque la causazione d’un sinistro stradale da parte di un conducente non assicurato è il fatto costitutivo dell’obbligazione dell’impresa designata; e se questa ha ad oggetto una garanzia di fonte legale, logica conseguenza sarà che – nell’ipotesi di cui all’art. 283, comma 1, lettera (b), cod. ass. – se un sinistro è concausato da più conducenti, ciascuno dei quali sia privo di valida copertura assicurativa, l’impresa designata sarà tenuta a garantire tante obbligazioni, quanti sono i debiti dei vari corresponsabili.
E’ noto tuttavia che ciascuno degli autori d’un fatto illecito risponde dell’intero danno in solido con gli altri corresponsabili (art. 2055 c.c.).
In tal caso, se il danno complessivamente patito dalla vittima eccede il massimale minimo di legge (e sempre che la vittima abbia domandato
con esito vittorioso la condanna in solido di tutti i coobbligati e dell’impresa designata quale garante di essi: sul punto si tornerà tra breve), l’impresa designata, versando un solo massimale, adempirebbe il proprio obbligo di garantire un solo corresponsabile.
Ma l’impresa designata ha l’obbligo di garantire ex lege e salvo rivalsa tutti i coobbligati: se quindi un solo massimale è insufficiente rispetto
al danno complessivamente patito dalla vittima, il versamento di esso da parte dell’impresa designata lascia in vita il debito residuo degli altri
condebitori e, con esso, l’obbligo legale dell’impresa designata di garantire l’adempimento delle relative obbligazioni.
Sicché, una volta esaurito il massimale relativo all’obbligazione del primo responsabile, per la parte di danno eventualmente non coperta
da esso l’impresa designata avrà il dovere di attingere al secondo massimale.
Se così non fosse si perverrebbe ad un esito non solo paradossale per la logica (al crescere dell’obbligazione garantita, si ridurrebbe l’obbligazione del garante), ma contrastante col principio, di matrice comunitaria, secondo cui le nonne in tema di assicurazione della r.c.a., in caso di dubbio, vanno interpretate in modo da favorire il pieno risarcimento della vittima, piuttosto che in. modo contrario (così sono stati interpretati, da questa Corte e dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, il XII, XIII e XIV Considerando della Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in tema di assicurazione r.c.a.: si vedano, al riguardo, Sez. 3, Sentenza n. 19963 del 30/08/2013, Rv. 627862 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 24469 del 18/11/2014, Rv. 633400 – 01; Sez. 3 -, Sentenza n. 23621 del 24/09/2019, Rv. 655490 – 01).
In conclusione, nel caso di sinistro stradale concausato da più veicoli, tutti privi di assicurazione, il limite totale dell’obbligazione dell’impresa
designata sarà pari al prodotto del massimale minimo di legge per il numero dei responsabili coobbligati (ovviamente, a tal fine, il conducente ed il proprietario del medesimo veicolo andranno considerati una sola volta).
I principi di diritto sostanziale appena esposti impongono una precisazione di carattere processuale.
L’impresa designata, nel caso di sinistro stradale causato da più veicoli privi ciascuno di assicurazione, sarà tenuta ad indennizzare la vittima
entro il limite rappresentato dal prodotto del singolo massimale per il numero dei corresponsabili privi di assicurazione a due condizioni:
a) che la vittima abbia convenuto in giudizio l’impresa designata espressamente invocando la sua qualità di garante ex lege di tutti i
coobbligati;
b) che tale domanda venga accolta, ed i responsabili civili vengano condannati in solido al risarcimento dell’intero danno patito dalla
vittima, ex art. 2055 c.c.
Se, infatti, la vittima convenisse un solo corresponsabile; oppure convenisse tutti i corresponsabili, ma invocasse la condanna dell’impresa designata quale garante d’uno solo tra essi, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impedirebbe al giudice di condannare l’impresa designata al pagamento di somme eccedenti un singolo massimale.