Deposito telematico in registro diverso dal contenzioso civile: mera irregolarità
Il deposito in via telematica, utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenzioni, non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità, sia in assenza di una espressa norma di legge che commini al riguardo una nullità processuale, sia per il raggiungimento dello scopo, una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.
Nel caso di specie, l’ente di riscossione aveva effettuato due depositi, in via telematica, dei ricorsi in opposizione allo stato passivo, indicando il registro “Procedure concorsuali” in data 20/10/2021, e quindi, nel rispetto del termine di trenta giorni dalla data di esecutività dello stato passivo, comunicato il 20.9.2021.
In pari data, al proprio difensore erano comunicazioni PEC di avvenuta accettazione e consegna. Soltanto il giorno successivo, a seguito di comunicazione trasmessa a mezzo PEC dalla cancelleria, veniva comunicato il rifiuto di entrambi i depositi, atteso che il difensore avrebbe dovuto indicare il registro “contenzioso civile”; per tali ragioni ADER effettuava un ulteriore deposito del ricorso e dei relativi documenti in data 21/10/2021, indicando come registro “Contenzioso affari civili” che veniva accettato
Il Tribunale di merito aveva erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto il deposito era avvenuto tempestivamente e solo per una mera irregolarità nell’indicazione del registro non era stato accettato; l’ente di riscossione non appena avuto conoscenza del rifiuto si era immediatamente adoperato per un nuovo deposito con l’esatta indicazione del registro.