26 Ottobre 2015

Accertamento responsabilità – Concetto medico-legale di complicanza – Irrilevanza in ambito giuridico

“Col lemma “complicanza”, la medicina clinica e la medicina legale designano solitamente un evento dannoso, insorto nel corso dell’iter terapeutico, che pur essendo astrattamente prevedibile, non sarebbe evitabile._x000d_
Tale concetto e’ inutile nel campo giuridico. Quando, infatti, nel corso dell’esecuzione di un intervento o dopo la conclusione di esso si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente, delle due l’una:_x000d_
– o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le “complicanze”;_x000d_
– ovvero tale peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile: ed in tal caso esso integra gli estremi della “causa non imputabile” di cui all’articolo 1218 c.c., a nulla rilevando che la statistica clinica non lo annoveri in linea teorica tra le “complicanze”._x000d_
Al diritto non interessa se l’evento dannoso non voluto dal medico rientri o no nella classificazione clinica delle complicanze: interessa solo se quell’evento integri gli estremi della “causa non imputabile”: ma e’ evidente che tale accertamento va compiuto in concreto e non in astratto._x000d_
La circostanza che un evento indesiderato sia qualificato dalla clinica come “complicanza” non basta a farne di per se’ una “causa non imputabile” ai sensi dell’articolo 1218 c.c.; cosi’ come, all’opposto, eventi non qualificabili come complicanze possono teoricamente costituire casi fortuiti che escludono la colpa del medico. Da quanto esposto consegue, sul piano della prova, che nel giudizio di responsabilità tra paziente e medico:_x000d_
– o il medico riesce a dimostrare di avere tenuto una condotta conforme alle leges artis, ed allora egli va esente da responsabilita’ a nulla rilevando che il danno patito dal paziente rientri o meno nella categoria delle “complicanze”;_x000d_
– ovvero, all’opposto, il medico quella prova non riesce a fornirla: ed allora non gli giovera’ la circostanza che l’evento di danno sia in astratto imprevedibile ed inevitabile, giacche’ quel che rileva e’ se era prevedibile ed evitabile nel caso concreto._x000d_
Prevedibilita’ ed evitabilita’ del caso concreto che, per quanto detto, è onere del medico dimostrare”.

Il concetto di complicanza non appartiene al mondo del diritto, pertanto, il medico si potrà ritenere esente da responsabilità soltanto nell’eventualità in cui riesca a provare che l’inadempienza sia dipesa da impossibilità sopravvenuta a lui non imputabile, alla stregua di quanto disposto dall’art. 1218 c.c., a nulla rilevando che venga accertato il sopravvenire di una complicanza nell’espletameto dell’intervento.