03 Giugno 2008

Accertamento tecnico preventivo – Presupposti per l’applicazione dell’art. 696 bis c.p.c.

Nell’ordinanza in epigrafe il decicente afferma che alla luce della precipua e preminente finalità conciliativa della consulenza tecnica preventiva di cui all’art. 696 bis c.pc. “deve escludersi che tale consulenza possa essere ammessa qualora la controparte non si costituisca, ovvero pur costituendosi dichiari la propria indisponibilità a comporre la lite, ovvero si opponga all’espletamento della consulenza (contestandone vuoi l’ammissibilità, vuoi l’opportunità) per tal via manifestando attraverso la contestazione rivolta nei confronti dello “strumento” teso a propiziare la composizione della lite, di non voler comunque perseguire il fine che tale strumento i propone di raggiungere”. _x000d_
Ad avviso del giudice, diverso è, invece, il caso in cui parte resistente pur non opponendosi all’espletamento dell’ATP, contesti però l’an debeatur, deducendo profili totalmente estranei alle indagini tecniche da demandare al CTU. _x000d_
In tale evenienza, precisa il decidente, “voler limitare l’operatività dell’istituto in esame alle sole ipotesi in cui sia pacifico e non contestato l’an debeatur, significa voler introdurre una limitazione che la norma invero non pone, riducendone peraltro entro limiti oltremodo ristretti le possibilità operative, vanificando così l’intento deflativo che il legislatore si propone di conseguire. La contestazione dell’an, rientra il più delle volte in una “normale” strategia difensiva, e non può per ciò stesso ritenersi pregiudizialmente ostativa dell’ammissibilità di una consulenza preventiva al cui espletamento parte resistente non si opponga, così manifestando il proprio intendimento di voler percorrere la strada intrapresa dal ricorrente, tesa a raggiungere la composizione della lite”._x000d_
In definitiva, essendo tale contestazione quasi fisiologica dell’atteggiamento difensivo della parte resistente, “essa non può ritenersi per ciò stesso manifestazione univocamente sintomatica di una volontà negativa ai fini conciliativi e non può quindi equipararsi de plano alle ipotesi in cui le parti implicitamente o esplicitamente manifestino tale volontà”._x000d_
Invero, conclude il giudice, tale sintomaticità può ravvisarsi nel solo caso in cui ad essa s’accompagni altresì la contestazione sull’ammissibilità e/o sull’opportunità di una siffatta consulenza._x000d_
Nell’ordinanza in epigrafe, inoltre, il Tribunale coglie l’occasione per precisare, in ordine al contenuto delle indagini tecniche da demandare al consulente, che “l’indagine del CTU non può in alcun caso concernere l’individuazione del soggetto giuridicamente responsabile dell’inadempimento contrattuale o del fatto illecito, dovendosi il consulente limitare alla determinazione del quantum debeatur, potendo accertare le cause del danno le sole volte in cui un accertamento siffatto rientri nelle sue precipue competenze tecniche”._x000d_
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