17 Maggio 2018
Accoglimento parziale dell’opposizione a decreto ingiuntivo e conservazione di efficacia dell’iscrizione ipotecaria
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 16 maggio 2018, n. 11964
Con riguardo all'accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nel concetto di atti di esecuzione (già compiuti in base al decreto), dei quali l'art. 653, comma 2, cod. proc. civ. prevede la conservazione degli effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta, rientrano non soltanto gli atti del processo di esecuzione, ma tutti i possibili effetti dell'esecutività del decreto, e, dunque, anche l'ipoteca iscritta sulla base dell'esecutività del decreto stesso, attesa la ratio della disposizione citata, tesa a mantenere integra, nei limiti del credito ridotto, la posizione e la protezione del creditore (cfr., fra le tante, Cass. 24 settembre 2013, n. 21840; Cass. 25 settembre 2003, n. 14234; Cass. 17 ottobre 1991, n. 10945). Ne consegue che le iscrizioni ipotecarie rientrano tra gli atti che conservano i loro effetti ai sensi dell'art. 653 cod. proc. civ.