30 Gennaio 2018
Ammissibilità di nuovi mezzi di prova nel giudizio d’appello
Cass. Civ., Sez. II, sentenza 29 gennaio 2018, n. 2095
In tema di giudizio di appello l'art. 345 III cpc, come modificato dalla legge n. 353/1990, nell'escludere l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, salvo che, nel quadro delle risultanze probatorie già acquisite, siano ritenuti indispensabili perché dotati di un'influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti sulla decisione finale della controversia, impone al giudice del gravame- tenuto conto delle allegazioni delle parti sulle ragioni che le rendano indispensabili e verificatene la fondatezza- di motivare espressamente sulla ritenuta attitudine, positiva o negativa, della nuova produzione a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi. L'indispensabilità della nuova produzione documentale in appello non va apprezzata limitatamente al momento della formazione delle preclusioni istruttorie di primo grado ma deve essere valutata in relazione allo sviluppo assunto dall'intero processo, comprensivo della sentenza di primo grado e di ciò che essa afferma a commento delle risultanze istruttorie (Cass. 17.2.1014 n. 3709); la produzione per la prima volta in appello è ammissibile in quanto indispensabile (Cass. 3.7.2014 n. 15228) e si può solo escludere l'indispensabilità della tardiva produzione non in grado di rovesciare la decisione di primo grado (S.U. n. 8203/2005).