12 Settembre 2017

Ampliamento delle competenze del Giudice di Pace in materia civile

L’art. 27 del D.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha ampliato le competenze del giudice di pace in materia civile, rimettendo allo stesso: – le cause relative a beni mobili, usucapione di beni immobili e di diritti reali immobiliari, riordinamento della proprietà rurale, accessione e superficie, di valore non superiore a euro 30.000; – le 

L’art. 27 del D.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha ampliato le competenze del giudice di pace in materia civile, rimettendo allo stesso:
– le cause relative a beni mobili, usucapione di beni immobili e di diritti reali immobiliari, riordinamento della proprietà rurale, accessione e superficie, di valore non superiore a euro 30.000;
– le cause di risarcimento danni prodotti da circolazione di veicoli e natanti di valore non superiore a euro 50.000.
Inoltre, si riconosce la competenza per materia per le cause relative a:
– esecuzione forzata di cose mobili;
– apposizione di termini;
– condominio;
– immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni;
– interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;
– distanze;
– stillicidio e acque;
– occupazione e invenzione;
– specificazione, unione e commistione;
– enfiteusi;
– servitù prediali;
– impugnazione di regolamenti e deliberazioni in materia di comunione;
– diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa.
Il Giudice di Pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede gli euro 2.500.
Risultano altresì ampliate le competenze del Giudice di Pace in materia di esecuzione forzata, di diritti successori, nonché in materia tavolare.
In base all’art. 32, comma 3 del D.Lgs. in commento, tutte le disposizioni dell’art. 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2021, ad eccezione di quelle attinenti al condominio e alla comunione (art. 1105, comma 4, c.c.; art. 64 Disp. att. c.c.) la cui entrata in vigore è posticipata al 31 ottobre 2025.