14 Marzo 2016

Anatocismo – Capitalizzazione annuale – Nullità delle relative clausole

“Le ragioni di nullità individuate per le clausole di capitalizzazione non investono esclusivamente il profilo della periodizzazione trimestrale, ma si estendono alla pratica dell’anatocismo in sé e per sé considerata, indipendentemente dalla cadenza con cui la stessa venga applicata”.

La Suprema Corte ribadisce la nullità delle clausole di capitalizzazione degli interessi dovuti dal cliente. _x000d_
Siffatta nullità trova fondamento, in primis, nel contrasto con l’art. 1283 c.c., il quale, nell’ammettere l’anatocismo soltanto dalla domanda giudiziale oppure per effetto di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi, o ancora in presenza di usi normativi, non consente di identificare questi ultimi con le norme bancarie uniformi predisposte dall’Associazione Bancaria Italiana, alle quali può essere riconosciuto soltanto il carattere di usi negoziali, in quanto prive del requisito soggettivo costituito dalla convinzione di prestare osservanza ad una norma giuridica già esistente o che si ritiene debba far parte dell’ordinamento giuridico (cd. opinio juris ac necessitatis)._x000d_
In particolare, le ragioni di nullità individuate per le clausole di capitalizzazioni si estendono alla pratica dell’anatocismo in sé e per sé considerata, indipendentemente dalla cadenza con cui la stessa venga applicata, in quanto fondate non già sull’esclusione dell’esistenza di una consuetudine consistente nel prevedere la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nei contratti bancari, bensì sulla impossibilità di ravvisare un uso normativo idoneo a giustificare, nel medesimo settore, una deroga ai limiti posti all’anatocismo dall’art. 1283 c.c._x000d_
La legittimità della pratica non può essere desunta nemmeno dall’art. 1831 c.c., che, in tema di conto corrente ordinario, prevede la chiusura periodica del conto e la liquidazione del saldo, trattandosi di una disposizione non richiamata dall’art. 1857 c.c. tra quelle applicabili alle operazioni bancarie in conto corrente, e non suscettibile di estensione in via analogica, avuto riguardo alla diversità di struttura e funzione riscontrabile tra il contratto di conto corrente ordinario e quello di conto corrente bancario.