15 Dicembre 2016

Annullabilità della transazione non novativa per illiceità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi

“Nel rapporto tra banca e società cliente, relativamente al contratto di conto corrente con apertura di credito, per il ripianamento dei debiti della seconda verso la prima, la dichiarazione di nullità dell’accordo transattivo stipulato tra le parti non avrebbe potuto essere ricollegata automaticamente all’affermata invalidità delle clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi e la commissione di massimo scoperto e rinviavano agli usi per la determinazione del relativo tasso, richiedendo invece uno specifico accertamento in ordine all’idoneità di tali clausole a rivelare l’illiceità della causa del contratto di conto corrente, nonché, in caso di esclusione di tale idoneità, un’ulteriore verifica in ordine alla loro essenzialità, il cui riscontro non avrebbe peraltro potuto condurre alla dichiarazione di nullità, ma all’annullamento della transazione, subordinatamente all’accertamento dell’ignoranza del vizio da parte degli attori”.

Nel caso di specie, esclusa la natura novativa della transazione conclusa tra l’Istituto di credito e la società cliente al fine di ripianare i debiti che quest’ultima aveva nei confronti del primo in forza di un contratto di conto corrente con apertura di credito, la Corte cassa la dichiarazione di nullità della transazione per violazione dell’art. 1972 c.c.
In base alla norma de qua, infatti, la nullità dell’accordo transattivo può discendere unicamente dall’accertata illiceità del contratto dal quale originano le posizioni transatte (art. 1972, comma 1, c.c.); mentre, in caso di contratto nullo, la transazione è annullabile soltanto su richiesta della parte che abbia ignorato la causa di nullità (art. 1972, comma 2, c.c.).
La nullità della transazione, pertanto, può derivare soltanto dall’illiceità della causa o del motivo comune ad entrambi i contraenti.
Nel caso di specie il cliente aveva contestato la validità di singole clausole e, quindi, fatta eccezione per il caso in cui la nullità delle singole clausole avesse dovuto rivelarsi tale da determinare l’illiceità della causa, non poteva discorrersi di nullità dell’accordo transattivo. Più precisamente, soltanto nel caso in cui la nullità delle clausole sia tale da estendersi all’intero contratto, la relativa transazione potrà essere annullata. In base all’art. 1419, comma primo, c.c. la nullità di singole clausole comporta la nullità dell’intero contratto soltanto nell’eventualità in cui sia possibile ritenere che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte affetta da invalidità. In altri termini, l’estensione della nullità all’intero contratto è possibile ove risulti l’essenzialità delle clausole nulle rispetto all’assetto regolamentare voluto dalle parti e soltanto in tal caso il relativo accordo transattivo sarà annullabile ai sensi dell’art. 1972, comma secondo, c.c.

Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2016, n. 23064