24 Novembre 2003

Assicurazione (contratto di) – Dichiarazioni inesatte o reticenti – Consapevole reticenza dell’assicurato – Prova – Questionari informativi

“In tema di assicurazione contro i danni, qualora l’impresa assicuratrice abbia chiesto ed ottenuto dall’assicurato, con apposito questionario, specifiche informazioni sulle circostanze afferenti il rischio dedotto in contratto, la mancata inclusione, fra i quesiti così formulati, di determinati profili di fatto evidenzia un atteggiamento di indifferenza dell’assicuratore medesimo, nel senso di estraneità dei profili stessi all’ambito del proprio interesse di conoscenza, valutabile al fine dell’esclusione a carico dell’assicurato che li abbia taciuti di un comportamento reticente, secondo la previsione degli art. 1892 e 1893 c.c. (In applicazione di tale principio la S. C. ha ritenuto né illogica né incongrua la motivazione del giudice di merito che, argomentando dalla prassi comune delle compagnie di assicurazione di richiedere all’assicurato di fornire specifiche e dettagliate informazioni in apposito questionario, ha ritenuto in assenza nella parte stampata della proposta e di ogni altra richiesta anche informale, che l’assicuratore avesse nel caso dimostrato indifferenza rispetto a particolari circostanze, delle quali lo stesso assicuratore non aveva saputo dimostrare la potenziale influenza contraria alla determinazione del suo consenso”.

Con la sentenza de qua, la Cassazione precisa che quando l’assicuratore – nell’apposito formulario – non abbia richiamato l’attenzione del cliente su determinate informazioni utili alla valutazione del rischio, é da escludersi qualunque responsabilità a carico dell’assicurato che le abbia taciute al momento della stipula del contratto.

Cassazione civ., Sez. III, 24 novembre 2003, n. 17840