30 Novembre 1990

Assicurazione (contratto di) – Dichiarazione inesatte o reticenti del contraente in ordine al rischio – Onere dell’assicuratore di porre specifici quesiti sulle circostanze rilevanti

Sono causa di annullamento del contratto di assicurazione, le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il proprio consenso (o lo avrebbe dato a diverse condizioni) ove avesse conosciuto il vero stato delle cose: è dovere, peraltro, dell’assicuratore, di ridurre congruamente gli spazi di indeterminatezza delle circostanze alla conoscenza delle quali abbia interesse, considerato che la valutazione di quest’ultimo involge, di regola, apprezzamenti squisitamente soggettivi, riservati alla persona del titolare e dell’altro contraente non sempre compiutamente percepibili. (Nella specie, non facendosene menzione nel relativo questionario, i giudici di merito avevano ritenuto che fossero indifferenti, nell’assicurazione contro gli incendi stipulata da una società di persone, eventuali incendi, pregressi, in cui fossero rimaste coinvolte cose dei singoli soci o dei loro stretti congiunti. La S.C. ha ritenuto non illogica e, pertanto, incensurabile, la statuizione, sul punto).

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Nella sentenza in epigrafe, la S.C. ha ribadito che l’assicuratore deve chiedere in modo esplicito le informazioni sulle circostanze rilevanti ai fini della valutazione del rischio, essendo queste ultime oggetto di apprezzamenti meramente soggettivi, la cui importanza l’assicurato non è spesso in grado di cogliere autonomamente._x000d_

Cassazione civ., Sez. I, 20 novembre 1990, n. 11206