20 Febbraio 2005

Assicurazione (contratto di) – Mancato pagamento del premio – Clausola di regolazione del premio – Natura giuridica – Clausola onerosa ex art. 1341, 1342 c.c.

Nella parte in cui riconosce a favore dell’assicuratore la sospensione della garanzia assicurativa per omessa denuncia degli elementi variabili da parte dell’assicurato, la clausola di regolazione del premio (in virtù della quale l’assicurato è tenuto, oltre che al pagamento di un premio minimo fisso, da versarsi in via provvisoria ed anticipata, anche alla corresponsione di un maggior premio definitivo, alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, da determinarsi in funzione di elementi variabili da trasmettersi periodicamente dall’assicurato all’assicuratore) deve essere ascritta fra le clausole onerose, richiedenti, a pena di inefficacia, l’approvazione specifica per iscritto; pertanto, in mancanza di quest’ultimo requisito formale l’assicuratore non potrà avvalersi della sospensione della copertura assicurativa qualora l’assicurato dovesse risultare inadempiente all’obbligo di comunicazione degli elementi necessari per la determinazione della quota integrativa del premio assicurativo.

Nella sentenza in esame la S.C. si discosta dal precedente e consolidato orientamento giurisprudenziale (v. da ultimo, Cass. n. 19561 del 2003).

Cass. Civ., sez. III, 18 febbraio 2005, n. 3370