15 Maggio 1999

Assicurazione (contratto di) – Reticenze ed inesattezze del contraente – Elemento soggettivo – Configurabilità – Questionario – Rilevanza

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Affinché un contratto di assicurazione possa ritenersi annullabile a norma dell’art. 1892 c.c. non è sufficiente qualsiasi inesattezza o reticenza dell’assicurato circa i dati che lo riguardano, richiedendosi che le dichiarazioni non veritiere o la reticenza abbiano, secondo l’apprezzamento riservato al giudice di merito, un’effettiva influenza sul rischio assicurato, cosicché possano essere considerate avere inciso sul consenso dell’assicuratore. La predisposizione di un questionario da parte dell’assicuratore, benché non abbia la funzione di “tipizzare” le possibili cause di annullamento del contratto di assicurazione per dichiarazioni inesatte o reticenti, evidenzia tuttavia l’intenzione dell’assicuratore di annettere particolare importanza a determinati requisiti e richiama l’attenzione del contraente a fornire risposte complete e veritiere sui quesiti medesimi e, quindi, deve essere valutata dal giudice in sede di indagine sul carattere determinante, per la formazione del consenso, dell’inesattezza o della reticenza. L’elemento soggettivo per l’annullamento del contratto di assicurazione, a norma dell’art. 1892 c.c., non richiede necessariamente artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la volontarietà e la consapevolezza delle dichiarazioni mendaci o della reticenza dell’assicurato con riguardo a circostanze determinanti per il consenso dell’assicuratore._x000d_

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Con la sentenza in epigrafe, la Cassazione ha ribadito che le dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato sono idonee a giustificare l’azione di annullamento solo quando esse incidono effettivamente sul consenso dell’assicuratore; non è richiesto, invece, che l’assicurato abbia fatto ricorso a particolari artifici, raggiri o mezzi fraudolenti._x000d_
La S.C. precisa, altresì, l’importanza dei questionari informativi predisposti dall’assicuratore per attirare l’attenzione del contraente su alcuni requisiti che sono reputati essenziali al fine di un’esatta valutazione del rischio assicurato._x000d_
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Cassazione civ., Sez. III, 12 maggio 1999, n. 4682