10 Settembre 2018

Il contratto di mutuo è titolo esecutivo anche in mancanza di consegna materiale

Trib. Arezzo, ordinanza 24 giugno 2017
Nel contratto di mutuo non occorre la consegna materiale del denaro dal mutuante al mutuatario, risultando sufficiente il conseguimento della mera disponibilità della somma mutuata. Nel caso in cui le parti, una volta concluso il contratto di mutuo, costituiscano in pegno o in deposito le somme mutuate, non può revocarsi in dubbio l’esistenza del titolo esecutivo, dal momento che se il mutuatario dispone delle somme è perché ne era nella piena disponibilità

Il contratto di mutuo è un contratto reale e, pertanto, necessita della consegna della res perché possa ritenersi perfezionato. Sul punto la giurisprudenza è chiara nel ritenere sufficiente la mera messa a disposizione della somma mutuata dal mutuante al mutuatario, non occorrendo necessariamente la consegna materiale della stessa (cfr. Cass. n. 17194/2015). Ciò che conta è la fuoriuscita della res dal patrimonio del mutuante e l’acquisizione della stessa nel patrimonio del mutuatario, di modo ché possa considerarsi concluso il contratto di mutuo con l’effetto di determinare l’insorgere dell’obbligazione restitutoria a carico del mutuatario.
Ove, come nel caso di specie, il mutuatario costituisca, contestualmente alla conclusione del contratto di mutuo, delle forme di garanzia quali il pegno o il deposito cauzionale, con l’effetto di far rientrare il mutuante nel possesso delle somme oggetto di mutuo, deve comunque ritenersi sussistente il titolo esecutivo.
Il ritrovarsi, da parte dell’istituto di credito, nel possesso delle somme oggetto di mutuo, infatti, non è circostanza tale da provare la mancata conclusione del contratto di mutuo, dal momento che la disponibilità della somma trova giustificazione in altro autonomo titolo giuridico, “rappresentato dalla garanzia atipica costituita dal beneficiario del prestito, che consente alla banca di rientrare dallo scoperto, qualora verifichi l’inadempienza del finanziato, escutendo la garanzia, ovvero negando lo svincolo di tali somme e trattenendole a titolo definitivo”. Detto altrimenti: “la banca non trattiene le somme concesse a mutuo, ma giuridicamente le riceve dal mutuatario ad altro titolo, ovvero in garanzia atipica, provvisoria”.
Ne discende l’incontestabilità della sussistenza del contratto di mutuo quale titolo idoneo ad avviare la procedura esecutiva.

Rosalia Calandrino