19 Marzo 2018

Il contratto “My way” è immeritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c.

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2521
Il contratto "My way" non è meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c., perché la struttura negoziale (che prevede l'acquisto di prodotti finanziari mediante un mutuo erogato dalla stessa banca che gestisce o emette quegli strumenti, poi costituiti in pegno a garanzia dell'eventuale mancato rimborso del finanziamento) pone l'alea della operazione in capo al solo risparmiatore, il quale, a fronte dell'obbligo di restituire le somme mutuate ad un saggio d'interesse non tenue, non ha una certa prospettiva di lucro, laddove invece la banca consegue vantaggi certi e garantiti; né il rischio dell'inadempimento del risparmiatore può farsi rientrare nell'alea contrattuale, così incidendo sul meccanismo funzionale del rapporto, atteso che l'interesse al corretto adempimento del proprio debitore è circostanza comune ad ogni contratto.

La Suprema Corte di Cassazione è tornata sul tema della validità dei contratti “My way”, confermando un indirizzo giurisprudenziale ormai noto (Cass. n. 19559/2015; Cass. 2900/2016; Cass. 3949/2016).
Si tratta di un’operazione contrattuale complessa che si articola in diversi contratti tra loro collegati, consistenti nell’erogazione, da parte della banca, di un mutuo trentennale a tasso fisso, da restituire mediante rate mensili, funzionalmente legato all’acquisto di strumenti finanziari gestiti o emessi dalla stessa banca, o da sue controllate e contestualmente costituiti in pegno in favore della mutuante a garanzia del rimborso del finanziamento.
Tale contratto non può essere ricondotto nell’ambito della nozione di “servizio accessorio” previsto dall’art. 1, comma 6, lett. c), del d.lgs. n. 58/1998, dovendosi invece applicare la disciplina dei “servizi di investimento”, di cui all’art. 1, comma 5, del menzionato decreto.
Il contratto “My way” costituisce, indubbiamente, un contratto atipico unitario, stante l’esistenza di una indissolubile connessione tra le varie operazioni coinvolte e, quindi, unitaria ne risulta la giustificazione sul piano causale che, nella sua atipicità, deve essere sottoposta al vaglio di meritevolezza di tutela ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c.
Si è esclusa la meritevolezza di tutela degli interessi perseguiti dalle parti mediante il contratto in esame, in quanto l’operazione contrattuale è strutturata in modo tale da porre l’alea dell’operazione in capo al solo cliente-investitore, il quale, a fronte dell’obbligo di restituire le somme ricevute in prestito ad un tasso di interesse non tenue, non ha una corrispettiva prospettiva di guadagno, mentre la banca ottiene vantaggi certi e garantiti; il rischio di inadempimento, di certo, non può farsi rientrare nell’alea del contratto, dal momento che l’interesse all’esatto adempimento da parte del debitore è circostanza comune ad ogni contratto.
La decisione in commento presenta un ulteriore profilo di interesse, affrontando in modo specifico la questione concernente la rilevabilità d’ufficio del giudizio di meritevolezza di tutela degli interessi perseguiti dalle parti mediante la stipulazione di un contratto innominato.
Richiamando precedenti pronunce di legittimità, la Suprema Corte conferma che «il giudizio di meritevolezza, sulla base della ricostruzione del tessuto negoziale risultante dalla sentenza impugnata costituisce un’operazione di qualificazione giuridica del tutto rientrante nella funzione officiosa del giudice di legittimità, non introducendo una nuova o diversa questione rilevabile d’ufficio», ove l’oggetto del giudizio sia rappresentato dalla declaratoria di nullità per violazione di norme imperative. In tale eventualità, infatti, il giudizio di meritevolezza costituisce un prius logico-giuridico all’esame della validità dell’operazione contrattuale atipica. L’indagine in ordine all’accessibilità dei contratti innominati al riconoscimento ordinamentale, infatti, precede la valutazione della validità degli stessi. Il contratto atipico considerato immeritevole di tutela, non è idoneo a vincolare le parti, essendo irrilevante per l’ordinamento giuridico e, in tal senso, si comprende come tale accertamento possa rientrare nei poteri officiosi del giudice chiamato a decidere sulla validità del contratto atipico.

Rosalia Calandrino